CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 31895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6017-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], il secondo anche quale difensore di se stesso che rappresenta la prima giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato – Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -2- avverso l‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.D’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento definito dalla Corte d’Appello di Napoli, in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, atteso che il giudizio presupposto si era concluso con una pronuncia di inammissibilità. La Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 19 gennaio 2021 ha rigettato l’opposizione. Infatti, l’opponente ricordava che la propria assistita aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte del processo di primo grado, avendo però in precedenza fatto istanza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, che era stata accolta dal Consiglio dell’ordine in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello, sul presupposto che era stato proposto da soggetti qualificatisi come eredi della parte presente in primo grado, senza però dar prova né del decesso del loro dante causa né della loro qualità di successori a titolo universale, prova che invece è richiesta a pena di inammissibilità. Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -3- Secondo l’opponente l’art. 130 bis del DPR n. 115/2002, che prevede l’esclusione del diritto al compenso per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato allorché l’impugnazione sia dichiarata inammissibile deve essere interpretato nel senso che detta esclusione, come appunto chiarito da Corte Costituzionale n. 16/2018, operi solo quando la declaratoria di inammissibilità risulti prevedibile ex ante. Nella fattispecie, sempre a detta dell’opponente, la soluzione del giudice di appello non era prevedibile ed era anche errata, come peraltro evidenziato dall’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione averso la sentenza emessa. Il giudice dell’opposizione, pur mostrando di aderire all’intervento correttivo della Corte Costituzionale del dettato dell’art. 130 del DPR n. 115/2002, escludeva che la declaratoria di inammissibilità fosse connotata da imprevedibilità. Infatti, l’inammissibilità era stata determinata dalla mancata dimostrazione da parte di colei che agiva nella qualità di erede della parte del giudizio di primo grado, sia della morte del proprio dante causa sia del fatto che rivestisse effettivamente la qualità di erede. L’opponente, al fine di contrastare la conclusione del provvedimento opposto, si era limitato a richiamare l’esistenza in atti di documentazione attestante la qualità di erede, ma nella specie non era stato messo in discussione il principio del quale ha fatto applicazione il giudice di appello, e non risultava adeguatamente specificato per quale ragione la sentenza avrebbe invece dovuto reputare offerta la prova della qualità di erede, il Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -4- che non consentiva di affermare che la pronuncia di inammissibilità fosse connotata da imprevedibilità. 2. Avverso tale ordinanza l‘avv. D’Errico e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 130 bis del DPR n. 115/2002 e dei principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, nonché degli artt.3 e 24 Cost. Si sostiene che per effetto dell’intervento del giudice delle leggi operato sull’art. 106 del DPR n. 115/2002, ma estensibile anche alla norma di cui all’art. 130 bis, l’esclusione del diritto al compenso opera nei soli casi in cui la declaratoria di inammissibilità sia ex anteimprevedibile. Nel caso in esame, la Gentile al momento della presentazione dell’appello aveva depositato anche la delibera di ammissione al patrocinio, con allegati certificati di morte del Gentile e stato storico di famiglia del defunto, dai quali si sarebbe potuto evincere sia il decesso sia il rapporto di parentela. Ne discende che non poteva ritenersi preventivabile la declaratoria di inammissibilità. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. 3.Il motivo è infondato. Effettivamente la previsione di cui all’art. 130 bis del DPR n. 115/2002, che dispone che quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso, deve essere letta alla luce delle precisazioni compiute dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 16/2018, che, sebbene riferita all’omologa norma di cui all’art. Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -5- 106 per il processo penale, ha una portata sicuramente suscettibile di estensione anche alla previsione qui in esame. Deve, quindi, essere fatta propria un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, riservando un diverso trattamento per i casi in cui la ragione dell'inammissibilità risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso, dovendosi escludere la limitazione del diritto di difesa delle parte allorché l’esclusione del diritto al compenso, in vista della sollecitazione del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato a porre particolare attenzione nella presentazione delle impugnazioni, si correli a declaratorie di inammissibilità dell'impugnazione che risultino ex ante prevedibili, proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività. Una volta posti tali principi, si rileva innanzi tutto che il motivo, nella parte in cui sostiene che in realtà sarebbero stati prodotti dinanzi al giudice di appello i documenti idonei a dimostrare l’avvenuto decesso e l’acquisto della qualità di erede in capo alla Gentile, oltre che non risultare adeguatamente supportato con l’effettiva individuazione degli elementi di prova dai quali inferire con certezza che i documenti allegati alla richiesta di ammissione al patrocinio fossero stati poi prodotti in sede di merito, unitamente al provvedimento di ammissione, mira nella sostanza a sollecitare al giudice della liquidazione, prima, e dell’opposizione, poi, una revisione del giudizio espresso dal giudice della causa a quo, non già prospettando, come appunto Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -6- suggerito dall’intervento del giudice delle leggi, l’esistenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità rispetto alla situazione presente al momento della proposizione dell’impugnazione, ma un errore del giudice che avrebbe male applicato una norma che, come ricordato dall’ordinanza gravata, nella sua applicazione giurisprudenziale impone ex ante la dimostrazione, a pena di inammissibilità, dell’acquisto della qualità di erede in capo di colui che intenda agire ex art. 110 c.p.c. La deduzione del ricorrente lungi dal prospettare una causa di inammissibilità non prevedibile ex ante e sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili (si pensi in aggiunta alle ipotesi delineate dalla Consulta anche quella in cui si pervenga alla declaratoria di inammissibilità ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., per effetto di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla data di proposizione del ricorso, come precisato da Cass. S.U. n. 7155/2017), si appella ad una nozione di imprevedibilità ex ante di carattere soggettivo, facendo riferimento al proprio personale convincimento circa la fondatezza dell’appello, ovvero sollecita, in maniera non consentita in sede di opposizione al decreto di liquidazione (e nella specie di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso), una rivalutazione dell’operato del giudice della causa presupposta, al di fuori dell’ambito in cui è consentita, e cioè tramite la formulazione dei mezzi di impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero. 5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare Ric. 2021 n. 6017 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -7- atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali