CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 19600/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 1004 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - titolare della ditta "Climax di [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilio de' Cavalieri, n. 11, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "Climax di [OSCURATO:PERSONA]", e del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "Climax di [OSCURATO:PERSONA]", fallimento, quest'ultimo, dichiarato in estensione del primo, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]D avverso la sentenza n. 1843 - 7/16.11.2017 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 210 del 23.12.2014 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "Climax di [OSCURATO:PERSONA]". 2. Con istanza notificata in data 21.1.2016 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, ai sensi dell'art. 147, 5° co., I.fall., estendersi il fallimento alla società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "Climax di [OSCURATO:PERSONA]", nonché alla medesima [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva l'insussistenza del preteso rapporto societario. Deduceva, tra l'altro, che con [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di associazione in partecipazione, iscritto nel registro delle imprese, in virtù del quale l'apporto del Cianci era limitato allo svolgimento dell'attività lavorativa necessaria ai fini delle certificazioni di cui alla legge n. 46/1990. Deduceva inoltre che diverse erano le denominazioni, le sedi e le partite i.v.a. dell'una e dell'altra ditta. 4. Con sentenza n. 74 del 18.5.2017 il Tribunale di Bari dichiarava, in estensione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], il fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, altresì, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Resisteva il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nonché del fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della medesima [OSCURATO:PERSONA]. efr 6. Con sentenza n. 1843 - 7/16.11.2017 la Corte di Bari rigettava il reclamo. Evidenziava la corte che nella specie era stata correttamente ravvisata una società di fatto tra le ditte individuali facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], siccome gli elementi raccolti valevano a comprovare, fuor di ogni dubbio, l'esistenza di un patto sociale occulto tra i medesimi soggetti. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nonché del fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della medesima [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso, giacché depositato il 10.1.2018, allorché era decorso, a far data dal 18.12.2017, dì dell'ultima notificazione, il termine di venti giorni di cui all'art. 369, 10 co., cod. proc. civ.; ha chiesto, altresì, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I.fall. e degli artt. 112, 342, 345 e 359 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bari è incorsa in ultrapetizione allorché ha affermato l'esistenza di una "supersocietà di fatto" tra ella ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], ancorché la curatela istante non avesse formulato alcuna richiesta in tale senso; che del resto il tribunale aveva affermato l'esistenza di una società di fatto. Deduce, per altro verso, che l'ordinamento non contempla l'ipotesi di una società di fatto costituita da due ditte individuali. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 147 I.fall. e degli artt. 2549 e 2551 cod. civ. Deduce che la Corte di Bari non ha considerato che tra ella ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, contratto iscritto nel registro delle imprese, la cui conclusione osta alla configurabilità della postulata "supersocietà di fatto". 11. Destituita di fondamento è la pregiudiziale eccezione, ex art. 369, 1° co., cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso. Il ricorso è pervenuto a questa Corte di legittimità a mezzo posta lunedì 8 gennaio 2018, sicché, atteso il disposto del 40 co. dell'art. 155 cod. proc. civ., il termine di venti giorni di cui al 10 co. dell'art. 369 cod. proc. civ., a far data dal 18 dicembre 2017, è stato sicuramente osservato. 12. Il primo motivo di ricorso va respinto. 13. L'affermazione che si rinviene nella motivazione, a pagina 7, dell'impugnato dictum - "può allora concludersi, nella specie, per l'esistenza di una supersocietà di fatto costituita dalla Climax di [OSCURATO:PERSONA] e la Climax di [OSCURATO:PERSONA]" - è in realtà frutto di un mero errore materiale. Invero, così come si desume dal complessivo testo dell'impugnata statuizione e pur dal passaggio motivazionale immediatamente successivo ("accertata l'esistenza di una società di fatto, (...)") a quello dianzi pedissequamente riprodotto, la corte di merito non ha accertato l'esistenza del vincolo societario con riferimento e tra imprenditori societari - recte, di cui almeno uno avente veste societaria - accertamento, quest'ultimo, che giustifica l'evocazione della figura della "supersocietà di fatto", bensì con riferimento e tra imprenditori individuali, entrambi operanti sotto la ditta "Climax". 14. Del tutto ingiustificata è la prospettazione, pur veicolata dal mezzo di impugnazione in esame, secondo cui l'ordinamento non contempla l'ipotesi di una società di fatto costituita da due ditte individuali. Invero, la "ditta" è il "nome" con il quale opera propriamente l'imprenditore individuale (art. 2563 cod. civ.). E nella specie è stata riscontrata l'esistenza di una società di fatto tra due apparenti imprenditori individuali. Trattasi innegabilmente dell'ipotesi de plano riconducibile - in via immediata, non già in via di interpretazione estensiva - al disposto del 5 0 co. dell'art. 147 I.fall. 15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 16. Indiscutibilmente il riscontro degli elementi atti in concreto a giustificare l'esistenza di un rapporto societario di fatto, sia esso "apparente" od "occulto", si risolve in un giudizio "di fatto" censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (del resto, seppur in epoca risalente, questa Corte spiegava che l'accertamento concernente la concludenza e l'idoneità delle manifestazioni esteriori, con riferimento alla prova dell'esistenza di una società, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, se congruamente motivato: cfr. Cass.10.8.1977, n. 3676). 17. Su tale scorta è senza dubbio congrua ed esaustiva la valutazione cui la Corte d'Appello di Bari ha atteso fini del riscontro della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rectius, la valutazione della Corte di Bari non solo non risulta viziata da "omesso esame circa fatto decisivo", ma va immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Invero, la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 - 6). Ulteriormente, la Corte di Bari ha chiarito che il contratto di associazione in partecipazione stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di associante, e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di associato, ad appena nove mesi di distanza dalla dichiarazione di fallimento dell'associato, appariva "sintomatico della finalità di limitare la responsabilità patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto della società di fatto posta in essere con la Moccia" (così sentenza impugnata, pag. 6). 18. In questo quadro, innegabilmente, la ricorrente sollecita questa Corte al riesame delle risultanze di causa ("non è vero quanto affermato a pag. 3 della sentenza e cioè che il curatore recatosi in Bari alla via Palmieri 45/E/F vi trovò la Moccia ed il Cianci": così ricorso, pag. 9), segnatamente al riesame della rilevanza del contratto di associazione in partecipazione in rapporto ed ai fini dell'addotta insussistenza della società di fatto ("addirittura la stipula di un contratto di associazione in partecipazione (...) viene considerata come prova dell'esistenza di un patto sociale occulto": così ricorso, pag. 9), società di fatto che viceversa i giudici del merito hanno inteso riscontrare. E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - 4 i per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 19. La ricorrente ha addotto con la memoria che "nel caso di specie alcuna indagine è stata compiuta, né dai giudici di primo grado come eccepito a pag. 8 del reclamo ex art. 18 L.F. né dai giudici di appello, in ordine alla debitoria e insolvenza dell'asserita supersocietà di fatto ma la stessa, per espressa dichiarazione della Corte territoriale, è stata desunta per <derivazione> dall'insolvenza della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]". 20. Si tratta di un profilo del tutto "nuovo", che non rinviene alcun riflesso negli esperiti motivi di ricorso, sicché ne risulta sicuramente preclusa la disamina. Depone in tal senso l'insegnamento pur delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).21. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nonché del fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della medesima [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nell