Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2024:1046
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0664
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 dicembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa nazionale relativa alla determinazione dei diritti alle prestazioni familiari – Normativa che esclude la presa in considerazione dei figli minori del titolare del permesso unico in assenza di dimostrazione del loro ingresso regolare nel territorio nazionale»
Nella causa C‑664/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), con decisione del 9 novembre 2023, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per TX, da S. Potiron, avocate;
–
per il governo francese, da R. Bénard e O. Duprat-Mazaré, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da F. Blanc-Simonetti e J. Hottiaux, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (
GU 2011, L 343, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TX, cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, e la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (Cassa per gli assegni familiari del dipartimento Hauts-de-Seine, Francia) (in prosieguo: la «CAF») in merito al rigetto della sua domanda diretta alla presa in considerazione dei suoi figli minori nati all’estero ai fini della determinazione dei suoi diritti alle prestazioni familiari.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/98
3
I considerando 20, 21, 24 e 26 della direttiva 2011/98 enunciano quanto segue:
«(20)
Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [(
GU 2003, L 251, pag. 12
)] (…).
(21)
Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente collegato al soggiorno regolare del cittadino del paese terzo e all’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro risultanti dal permesso unico che autorizza il soggiorno e il lavoro e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono informazioni relative al permesso di lavoro.
(...)
(24)
I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [(
GU 2004, L 166, pag. 1
)]. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.
(...)
(26)
Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione [europea], spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione».
4
L’articolo 3 della direttiva 2011/98, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica:
(...)
b)
ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 [del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (
GU 2002, L 157, pag. 1
)]; e
c)
ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale».
5
Ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Diritto alla parità di trattamento»:
«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:
(...)
e)
i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento [n. 883/2004];
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare la parità di trattamento:
(...)
b)
limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.
Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;
(...)».
Regolamento n. 883/2004
6
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004 prevede che quest’ultimo si applichi a tutte le legislazioni relative alle prestazioni familiari. Esso non si applica, in forza del paragrafo 5 di tale articolo, all’assistenza sociale e medica.
7
Ai sensi dell’articolo 1, lettera z), di tale regolamento, il termine «prestazione familiare» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I del regolamento citato.
Diritto francese
Codice degli interventi sociali e della famiglia
8
Ai sensi dell’articolo L. 262-5, secondo comma, del code de l’action sociale et des familles (codice degli interventi sociali e della famiglia):
«Per essere presi in considerazione ai fini dei diritti del beneficiario straniero che non sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
),] o della Confederazione svizzera, i figli stranieri devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 512-2 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale)».
Codice della previdenza sociale
9
L’articolo L. 511-1 del codice della previdenza sociale dispone quanto segue:
«Le prestazioni familiari comprendono:
(...)
2) gli assegni familiari
3) il complemento familiare;
(...)
7) l’assegno di reinserimento scolastico;
(...)».
10
L’articolo L. 512-2 del codice della previdenza sociale così recita:
«Beneficiano
ipso iure
delle prestazioni familiari, alle condizioni stabilite dal presente libro, i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità europea, degli altri [OSCURATO:PERSONA] parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera che soddisfano i requisiti richiesti per risiedere regolarmente in Francia (...).
Beneficiano
ipso iure
delle prestazioni familiari, alle condizioni stabilite dal presente libro, anche gli stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, che siano in possesso di un titolo richiesto loro in forza di disposizioni legislative o regolamentari o di trattati o accordi internazionali per risiedere regolarmente in Francia.
Questi stranieri hanno diritto alle prestazioni familiari a condizione che venga comprovata, per i figli a loro carico e per i quali si richiedono le prestazioni familiari, una delle seguenti situazioni:
–
la loro nascita in Francia;
–
il loro ingresso regolare nell’ambito della procedura di ricongiungimento familiare (...)
–
la loro qualità di familiare di rifugiato;
–
la loro qualità di figlio di uno straniero titolare della carta di soggiorno (...).
Un decreto stabilisce l’elenco dei titoli e delle prove che attestano la regolarità dell’ingresso e del soggiorno dei beneficiari stranieri. Esso determina altresì la natura dei documenti richiesti per comprovare che i figli che tali stranieri hanno a carico e a titolo dei quali vengono chieste prestazioni familiari soddisfano i requisiti previsti ai commi precedenti».
11
L’articolo D. 512-2 di detto codice così dispone:
«La regolarità dell’ingresso e del soggiorno dei figli stranieri a carico del beneficiario, a titolo dei quali egli richiede prestazioni familiari, è comprovata producendo uno dei seguenti documenti:
(...)
2)
Certificato medico del figlio, rilasciato dall’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ufficio francese dell’immigrazione e dell’integrazione, in proseguo: l’«OFII») in esito alla procedura di introduzione o di ammissione al soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare;
(...)
5)
Attestato rilasciato dall’autorità prefettizia che precisa che il figlio ha fatto ingresso in Francia al più tardi contemporaneamente ad uno dei genitori ammessi al soggiorno (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
Il 1
o
aprile 2014, TX, cittadino armeno, titolare di una carta di soggiorno «vita privata e familiare» che lo autorizza a lavorare in Francia, ha richiesto alla CAF di beneficiare delle prestazioni familiari per i suoi tre figli, due dei quali, nati al di fuori del territorio francese, sono entrati irregolarmente in detto territorio.
13
Ai fini della determinazione dei suoi diritti, la CAF ha rifiutato di prendere in considerazione i suoi due figli nati all’estero, in ragione del loro ingresso irregolare nel territorio francese.
14
Poiché tale rifiuto è stato confermato dalla commissione di conciliazione della CAF, TX ha proposto ricorso dinanzi al tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (Tribunale della previdenza sociale di Nanterre, Francia).
15
Con sentenza del 21 dicembre 2018, detto tribunale ha accolto il ricorso di TX e ha dichiarato che quest’ultimo aveva diritto alle prestazioni familiari per i suoi due figli nati all’estero a partire dalla data della sua domanda.
16
Con sentenza del 14 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha annullato detta sentenza e ha confermato la decisione della CAF.
17
Con sentenza del 23 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha annullato tale sentenza per «difetto di motivazione» e ha rinviato la causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles), in diversa composizione, che è il giudice del rinvio.
18
Quest’ultimo giudice rileva che la regolarità del soggiorno di TX nel territorio francese è «fuori discussione», essendo egli titolare di una carta di soggiorno temporanea che lo autorizza a lavorare, e che l’unica questione che si pone è se egli abbia diritto alle prestazioni familiari per i suoi due figli nati all’estero.
19
Detto giudice precisa che, con due sentenze del 3 giugno 2011 e con sentenza del 5 aprile 2013, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ha dichiarato, in seduta plenaria, che gli articoli L. 512-2 e D. 512-2 del codice della previdenza sociale, che subordinano il versamento delle prestazioni familiari alla produzione di un documento attestante un ingresso regolare dei figli stranieri in Francia e, in particolare, per i figli entrati a titolo di ricongiungimento familiare, a quella del certificato medico rilasciato dall’OFII, presentavano un carattere oggettivo, giustificato dalla necessità, in uno Stato democratico, di esercitare un controllo delle condizioni di accoglienza dei minori. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ne ha dedotto che tali articoli non arrecavano un pregiudizio sproporzionato al diritto alla vita familiare garantito dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, né violavano le disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
20
Secondo il giudice del rinvio, tale interpretazione è stata confermata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua decisione del 1
o
ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Francia (ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC007686011).
21
Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, nella controversia di cui è investito, la questione si pone sotto un diverso profilo, che è quello della direttiva 2011/98.
22
Secondo il giudice stesso, tale direttiva è destinata ad applicarsi alla presente controversia in quanto, da un lato, le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, TX è un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso a lavorare in Francia, essendo titolare di una carta di soggiorno pluriennale che lo autorizza a lavorare e che dispone, del resto, di un contratto di lavoro.
23
Il giudice del rinvio ritiene inoltre che, sebbene, in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano la facoltà di introdurre limiti al diritto alla parità di trattamento in funzione dello status di determinati cittadini di paesi terzi, detta disposizione non prevede alcuna facoltà di deroga a tale diritto in funzione delle condizioni nelle quali i familiari del beneficiario di un permesso unico sono giunti nel territorio dello Stato membro ospitante. Orbene, nel caso di specie, il diniego opposto dalla CAF alla domanda di TX sarebbe fondato non già sullo status di quest’ultimo, bensì sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, sul territorio francese, dei suoi due figli nati in Armenia.
24
Il giudice del rinvio nutre, tuttavia, dubbi riguardo alla portata del considerando 20 e dell’ultima frase del considerando 24 della direttiva 2011/98, che fanno riferimento, per la determinazione dei titolari dei diritti garantiti in tale direttiva, ai familiari del lavoratore di un paese terzo che sono stati ammessi in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare.
25
A tal riguardo, in primo luogo, detto giudice osserva che le prestazioni familiari di cui trattasi nel procedimento principale non sono versate ai familiari del richiedente, ma sono concesse a quest’ultimo in funzione del numero di figli a suo carico.
26
In secondo luogo, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i titolari di un permesso unico) (
C‑302/19
,
EU:C:2020:957
; in prosieguo: la «sentenza INPS»), detto giudice si interroga sulla possibilità di basarsi sulle norme relative al ricongiungimento familiare per determinare il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale del titolare di un permesso unico.
27
In terzo luogo, lo stesso giudice rileva che la Commissione europea ha presentato, in data 27 aprile 2022, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) [COM (2022) 655 final], la quale prevede di allineare il considerando 24 della direttiva 2011/98 alla sentenza INPS, sopprimendo le ultime due frasi del considerando stesso.
28
In tale contesto, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a seguito della [sentenza INPS], l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [2011/98], debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come la [Repubblica francese], che vieta, per la determinazione dei diritti a una prestazione di previdenza sociale, di prendere in considerazione i figli, nati in un paese terzo, del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva, qualora tali figli, a suo carico, non siano entrati nel territorio dello Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare o non siano stati prodotti i documenti che consentono di comprovare la regolarità del loro ingresso nel territorio di tale Stato, mentre tale requisito non è previsto per i figli dei beneficiari nazionali o cittadini di un altro Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
29
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato membro.
30
Occorre anzitutto rilevare che, come enunciato dal considerando 26 della direttiva 2011/98, il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono conformarsi al diritto dell’Unione (v. sentenza INPS, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
31
Orbene, dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, si evince che i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004.
32
Per poter beneficiare della parità di trattamento in virtù di tali disposizioni è quindi necessario, da un lato, che il cittadino di un paese terzo sia stato ammesso in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale. Ebbene, è questo il caso del cittadino di un paese terzo che, come il ricorrente nel procedimento principale, è titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dato che, in forza di detta disposizione, il permesso unico consente a un tale cittadino di soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che l’ha rilasciato (v. sentenza INPS, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
33
È necessario, d’altro lato, che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004. Orbene, è pacifico, e non contestato dal governo francese, che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono prestazioni di sicurezza sociale rientranti nelle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento stesso.
34
Tanto premesso, risulta che una persona che si trova nella situazione del ricorrente nel procedimento principale ha il diritto, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, di beneficiare della parità di trattamento con i cittadini francesi.
35
Quanto alla questione se tale diritto alla parità di trattamento risulti violato da una disposizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni familiari del titolare del permesso unico, esclude la presa in considerazione dei suoi figli a carico dei quali non sia comprovato l’ingresso regolare nel territorio francese, occorre constatare, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio svolgere, che risulta dall’articolo L. 512-1, paragrafo 1, e dall’articolo L. 512-2, paragrafo 1, del codice della previdenza sociale che beneficiano
ipso iure
delle prestazioni familiari, alle condizioni stabilite dal libro V di tale codice, i cittadini francesi nonché i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, degli altri [OSCURATO:PERSONA] parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera che risiedono regolarmente in Francia. Per contro, l’articolo L. 512-2, paragrafo 2, di detto codice subordina il diritto alle prestazioni familiari dei cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente in Francia ad una condizione supplementare, menzionata al paragrafo 3 di tale articolo L. 512-2, consistente nella dimostrazione dell’ingresso regolare nel territorio francese dei figli per i quali si richiedono le prestazioni familiari.
36
Ne consegue che una siffatta normativa nazionale riserva ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui beneficiano i cittadini dello Stato membro ospitante. Di conseguenza, una normativa siffatta è contraria al diritto alla parità di trattamento sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
37
Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi, alla luce dei considerando 20 e 24 della direttiva 2011/98, sulla questione se il diritto alla parità di trattamento possa essere limitato ai soli figli del titolare del permesso unico che abbiano raggiunto quest’ultimo sulla base del ricongiungimento familiare. Tali dubbi derivano dal fatto che il considerando 20 della direttiva citata fa riferimento, in particolare, tra i beneficiari della parità di trattamento, ai familiari del lavoratore di un paese terzo che sono ammessi in uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, mentre l’ultima frase del considerando 24 di detta direttiva prevede che i diritti conferiti da quest’ultima dovrebbero essere concessi soltanto ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero che soggiornano regolarmente in tale Stato membro.
38
La Corte ha tuttavia rilevato, da un lato, che dalla formulazione del considerando 20 della direttiva 2011/98 risulta che quest’ultimo si riferisce, in particolare, alla situazione in cui i familiari di un lavoratore di paese terzo titolare di un permesso unico beneficiano direttamente del diritto alla parità di trattamento previsto all’articolo 12 della direttiva in parola, diritto conferito a tali persone nella loro qualità di lavoratori, sebbene siano potuti entrare nello Stato membro ospitante per il fatto di essere familiari di un lavoratore cittadino di paese terzo (v. sentenza INPS, punto 30).
39
D’altro lato, la Corte ha constatato che il contenuto del considerando 24 della direttiva 2011/98 non è ripreso in alcuna delle disposizioni di detta direttiva e ha ricordato che il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato per derogare alle disposizioni stesse dell’atto (v. sentenza INPS, punti 31 e 32).
40
Di conseguenza, dai suddetti considerando non si può desumere che la direttiva 2011/98 debba essere interpretata nel senso che il titolare di un permesso unico, i cui familiari non comprovino il loro ingresso regolare nel territorio dello Stato membro interessato in base al ricongiungimento familiare, sia escluso dal diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva in parola, atteso che nessuna disposizione della direttiva stessa, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultima, subordina il beneficio di tale diritto a una condizione siffatta.
41
Si deve peraltro rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il governo francese nelle sue osservazioni scritte, non si può trarre alcun argomento dal fatto che lo stesso legislatore dell’Unione ha subordinato il diritto alla parità di trattamento nel settore delle prestazioni familiari alla regolarità del soggiorno del richiedente nel territorio di uno Stato membro.
42
È certamente vero che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 riconosce il diritto alla parità di trattamento solo in favore dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale requisito risponde all’obiettivo enunciato al considerando 21 di tale direttiva, che è quello di collegare il diritto alla parità di trattamento al soggiorno regolare del cittadino di un paese terzo in uno Stato membro.
43
Tuttavia, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è oggetto di contestazione non in quanto subordina il diritto alle prestazioni familiari ad una condizione di regolarità del soggiorno del cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, che chiede di beneficiare di tali prestazioni, bensì in quanto prevede una condizione di ingresso regolare che riguarda i figli di tale cittadino, per i quali sono richieste le prestazioni stesse.
44
Il governo francese non può neppure obiettare che la condizione posta dalla normativa nazionale, in quanto mirante ad evitare l’elusione della procedura di ricongiungimento familiare, rientrerebbe tra le sanzioni che possono essere adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della direttiva 2003/86 e che essa presenterebbe carattere oggettivo, giustificato dalla necessità di verificare le condizioni in cui saranno accolti i familiari del soggiornante.
45
Si deve rilevare che la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di istituire, da interpretare restrittivamente (sentenza INPS, punto 26).
46
Pertanto, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma, della direttiva 2011/98, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il diritto alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali, salvo nei confronti dei lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e che sono registrati come disoccupati. Peraltro, in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che tale diritto non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
47
Ne consegue che, al di fuori delle situazioni così tassativamente elencate, nelle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico e cittadini nazionali, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva [v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta)
C‑112/22 e C‑223/22
,
EU:C:2024:636
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata].
48
Orbene, per un verso, non risulta da alcuna delle deroghe ai diritti conferiti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 una possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere dal diritto alla parità di trattamento il lavoratore titolare di un permesso unico i cui figli, nati in un paese terzo, non dimostrino di essere entrati regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato.
49
Per altro verso, anche supponendo che una siffatta possibilità sia stata riconosciuta, dalla giurisprudenza risulta che le deroghe al diritto alla parità di trattamento possono essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso la loro intenzione di avvalersi delle stesse (sentenza INPS, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il governo francese, come da esso stesso riconosciuto, non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare il diritto alla parità di trattamento facendo ricorso alle deroghe previste all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in parola.
50
Ne consegue che uno Stato membro non può invocare il proprio obbligo di vigilare affinché le violazioni della direttiva 2003/86 siano sanzionate per giustificare una deroga al diritto alla parità di trattamento non prevista dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2011/98.
51
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato membro.
Sulle spese
52
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato membro.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.