CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022 applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 5, giorni 10 di reclusione ed C 1.100,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Salamino deducendo l'omessa motivazione in ordine al capo B) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). E nel caso in esame il ricorso denuncia difetto di motivazione in ordine a motivi attinenti al capo B) che erano stati rinunciati. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]