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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 38088/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12902/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] SEPOLCRO 6 MILANO, in persona dell’amministratore pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; –controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 4271/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria di un appartamento facente parte d’un immobile condominiale) nei confronti del condominio e di tutti i condòmini, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione di una parte dell’area di proprietà comune, antistante il lato est del proprio immobile, assumendo di averla posseduta con animo proprietario e ininterrottamente dal 1967.

Davanti al Tribunale era intervenuta, aderendo alla domanda, [OSCURATO:PERSONA], la quale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era resa acquirente dell’appartamento dell’attrice.

La sentenza d’appello, siccome il Tribunale, ritenne che l’attrice non avesse provato il proprio possesso ad excludendum per il ventennio di legge. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di sette motivi.

Degli intimati resistono con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 6, Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il ricorso inammissibile.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, denunciante falsa applicazione degli artt.1140 e 1158 cod. civ., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto della circostanza decisiva che l’area in parola, facente parte di un giardino condominiale, era interdetta all’accesso di tutti i condòmini, poiché al giardino, per regolamento condominiale, risultava assegnato il solo scopo di “mero godimento estetico”; di conseguenza, la circostanza che la ricorrente, avesse usato dell’area specificata in atti a suo esclusivo godimento, ponendo condotte incompatibili con il divieto, non avrebbe potuto essere interpretato come uso più intenso della cosa comune, bensì come vero e proprio “illecito” esercizio di poteri estranei alla posizione del singolo condomino e, quindi, idonei dimostrare il possesso esclusivo “uti dominus”, utile all’usucapione.

1.1. La doglianza è manifestamente infondata.

In punto di fatto la decisione d’appello, ammette che l’appellante avesse utilizzato nel corso degli anni la parte del giardino che si affacciava al proprio appartamento, al quale aveva accesso mediante alcune porte finestrate, che vi avesse collocato sedie e tavoli, svolto feste, piantumato alcune piante da fiore o arbusti, conficcato nel prato delle lastre di pietra, onde agevolare il passaggio.

Esclude, tuttavia, che tali condotte abbiano costituito univoca manifestazione di signoria assoluta, bensì un “saltuario utilizzo”, in ragione della prossimità del proprio fondo confinante.

Inoltre, alla manutenzione di tutto il giardino aveva sempre provveduto il Condominio, nel mentre l’occasionale spesa da parte della Dubini per opere di giardinaggio, a prescindere dalla mancanza di documentazione, non era idonea a dimostrare un “animus res sibi habendi”.

Emblematica, in tal senso la circostanza che l’area rivendicata non era stata mai separata dal resto e che le chiavi del giardino erano detenute dal portiere.

In conclusione si sarebbe trattato di attività meramente tollerate dal Condominio.

A prescindere dal rilievo che l’esistenza dello specifico divieto imposto dal regolamento condominiale costituisce fatto nuovo, che non consta essere stato sottoposto ai Giudici di merito, un tal divieto non assume, a dispetto dell’assunto, significato decisivo nel senso auspicato dalla ricorrente.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100, 12/04/2018, Rv. 648079).

Si è ulteriormente precisato che in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneosoltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (Sez. 2, n. 11903, 09/06/2015, Rv. 635615).

Nel caso al vaglio, ad ammettere l’uso da parte della ricorrente nei termini da essa indicati di quella porzione di giardino manca, e radicalmente, siccome accertato incensurabilmente in fatto, l’apposizione di un inequivoco divieto o impedimento al compossesso degli altri condomini: emblematicamente l’area in questione non era stata recintata dalla predetta, il Condominio aveva curato la manutenzione di tutto il giardino e le chiavi erano nella detenzione del portiere.

In definitiva, gli “abusi” riferiti dalla ricorrente, di per sé, non costituivano manifestazione inequivoca di possesso esclusivo ad excludendum.

La Corte milanese dimostra piena consapevolezza dei principi che reggono la materia, avendo questa Corte più volte spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159) Ciò posto è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito.

2. Il secondo e il terzo motivo, con i quali viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sono inammissibili.

Vertendosi in ipotesi di “doppia conforme” trova applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., e il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

3. Il quarto motivo è inammissibile.

La ricorrente, evocando, ancora una volta impropriamente, il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., lamenta che la Corte locale ha confermato le scelte istruttorie del Tribunale, il quale non aveva ammesso la prova per testi sulla circostanza riportata in ricorso.

A volere prescindere dall’erronea prospettazione del motivo in ordine alla norma pretesamente violata, deve osservarsi che il capitolo di prova appare palesemente inammissibile, essendo diretto a ottenere dal teste risposta implicante apprezzamento giuridico (la qualità di possessore).

4. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova, attraverso i quali intendeva dimostrare di avere sostenuto spese per la manutenzione dell’area rivendicata, nonché, ancora una volta, denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

La doglianza è nel suo complesso inammissibile.

Invero, la critica non appare idonea a efficacemente contrastare la “ratio decidendi”.

Come sopra si è precisato, quale che fosse stato l’apporto manutentivo della Dubini, peraltro infirmato dalla pacifica manutenzione di tutto il giardino curata ininterrottamente dal Condominio, risulta tranciante, come si è detto, la circostanza che in punto di accertamento fattuale la Corte locale non ha reputato provata condotta a “excludendum” da parte dell’appellante.

Quanto poi all’evocata ipotesi di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non resta che nuovamente rilevare - senza contare che la prospettazione non configura neppure in astratto la fattispecie di legge (il fatto risulta essere stato preso i considerazione) -, la inammissibilità della doglianza in presenza di “doppia conforme”.

5. Il sesto e il settimo motivo, con i quali viene denunciato, ancora una volta, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sono inammissibili per la medesima ragione di cui immediatamente sopra.

6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12902/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] SEPOLCRO 6 MILANO, in persona dell’amministratore pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; –controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 4271/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria di un appartamento facente parte d’un immobile condominiale) nei confronti del condominio e di tutti i condòmini, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione di una parte dell’area di proprietà comune, antistante il lato est del proprio immobile, assumendo di averla posseduta con animo proprietario e ininterrottamente dal 1967. Davanti al Tribunale era intervenuta, aderendo alla domanda, [OSCURATO:PERSONA], la quale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era resa acquirente dell’appartamento dell’attrice. La sentenza d’appello, siccome il Tribunale, ritenne che l’attrice non avesse provato il proprio possesso ad excludendum per il ventennio di legge. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di sette motivi. Degli intimati resistono con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 6, Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il ricorso inammissibile. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, denunciante falsa applicazione degli artt.1140 e 1158 cod. civ., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto della circostanza decisiva che l’area in parola, facente parte di un giardino condominiale, era interdetta all’accesso di tutti i condòmini, poiché al giardino, per regolamento condominiale, risultava assegnato il solo scopo di “mero godimento estetico”; di conseguenza, la circostanza che la ricorrente, avesse usato dell’area specificata in atti a suo esclusivo godimento, ponendo condotte incompatibili con il divieto, non avrebbe potuto essere interpretato come uso più intenso della cosa comune, bensì come vero e proprio “illecito” esercizio di poteri estranei alla posizione del singolo condomino e, quindi, idonei dimostrare il possesso esclusivo “uti dominus”, utile all’usucapione. 1.1. La doglianza è manifestamente infondata. In punto di fatto la decisione d’appello, ammette che l’appellante avesse utilizzato nel corso degli anni la parte del giardino che si affacciava al proprio appartamento, al quale aveva accesso mediante alcune porte finestrate, che vi avesse collocato sedie e tavoli, svolto feste, piantumato alcune piante da fiore o arbusti, conficcato nel prato delle lastre di pietra, onde agevolare il passaggio. Esclude, tuttavia, che tali condotte abbiano costituito univoca manifestazione di signoria assoluta, bensì un “saltuario utilizzo”, in ragione della prossimità del proprio fondo confinante. Inoltre, alla manutenzione di tutto il giardino aveva sempre provveduto il Condominio, nel mentre l’occasionale spesa da parte della Dubini per opere di giardinaggio, a prescindere dalla mancanza di documentazione, non era idonea a dimostrare un “animus res sibi habendi”. Emblematica, in tal senso la circostanza che l’area rivendicata non era stata mai separata dal resto e che le chiavi del giardino erano detenute dal portiere. In conclusione si sarebbe trattato di attività meramente tollerate dal Condominio. A prescindere dal rilievo che l’esistenza dello specifico divieto imposto dal regolamento condominiale costituisce fatto nuovo, che non consta essere stato sottoposto ai Giudici di merito, un tal divieto non assume, a dispetto dell’assunto, significato decisivo nel senso auspicato dalla ricorrente. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100, 12/04/2018, Rv. 648079). Si è ulteriormente precisato che in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneosoltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (Sez. 2, n. 11903, 09/06/2015, Rv. 635615). Nel caso al vaglio, ad ammettere l’uso da parte della ricorrente nei termini da essa indicati di quella porzione di giardino manca, e radicalmente, siccome accertato incensurabilmente in fatto, l’apposizione di un inequivoco divieto o impedimento al compossesso degli altri condomini: emblematicamente l’area in questione non era stata recintata dalla predetta, il Condominio aveva curato la manutenzione di tutto il giardino e le chiavi erano nella detenzione del portiere. In definitiva, gli “abusi” riferiti dalla ricorrente, di per sé, non costituivano manifestazione inequivoca di possesso esclusivo ad excludendum. La Corte milanese dimostra piena consapevolezza dei principi che reggono la materia, avendo questa Corte più volte spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159) Ciò posto è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito. 2. Il secondo e il terzo motivo, con i quali viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sono inammissibili. Vertendosi in ipotesi di “doppia conforme” trova applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., e il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 3. Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente, evocando, ancora una volta impropriamente, il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., lamenta che la Corte locale ha confermato le scelte istruttorie del Tribunale, il quale non aveva ammesso la prova per testi sulla circostanza riportata in ricorso. A volere prescindere dall’erronea prospettazione del motivo in ordine alla norma pretesamente violata, deve osservarsi che il capitolo di prova appare palesemente inammissibile, essendo diretto a ottenere dal teste risposta implicante apprezzamento giuridico (la qualità di possessore). 4. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova, attraverso i quali intendeva dimostrare di avere sostenuto spese per la manutenzione dell’area rivendicata, nonché, ancora una volta, denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La doglianza è nel suo complesso inammissibile. Invero, la critica non appare idonea a efficacemente contrastare la “ratio decidendi”. Come sopra si è precisato, quale che fosse stato l’apporto manutentivo della Dubini, peraltro infirmato dalla pacifica manutenzione di tutto il giardino curata ininterrottamente dal Condominio, risulta tranciante, come si è detto, la circostanza che in punto di accertamento fattuale la Corte locale non ha reputato provata condotta a “excludendum” da parte dell’appellante. Quanto poi all’evocata ipotesi di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non resta che nuovamente rilevare - senza contare che la prospettazione non configura neppure in astratto la fattispecie di legge (il fatto risulta essere stato preso i considerazione) -, la inammissibilità della doglianza in presenza di “doppia conforme”. 5. Il sesto e il settimo motivo, con i quali viene denunciato, ancora una volta, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sono inammissibili per la medesima ragione di cui immediatamente sopra. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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