Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 19272/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angri (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angri (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla sospensione dell'ordine di demolizione relativo alle opere di cui alla sentenza , emessa dallo stesso Ufficio il 7/3/2005, irrevocabite il 13/7/2006.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazionì gli stessi istanti, deducendo i seguenti motivi:- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 31 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; vizio di motivazione.

Premesso che, con riguardo alle opere in questione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato istanza di sanatoria, in data 27/5/2020, si contesta che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe compiuto alcuna valutazione circa i tempi di definizione della relativa procedura ed i possibili esiti, pur dovendo provvedere al riguardo, anche attivando poteri officiosi.

La motivazione sul punto, peraltro, risulterebbe meramente apparente; - le stesse censure, di seguito, sono sollevate in ordine al principio di proporzionalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza interna e convenzionale, che il Giudice non avrebbe valutato affatto; - infine, si denuncia che l'esecuzione dell'ordine di demolizione non seguirebbe il criterio cronologico, od altro comunque ragionevole, come invece dovuto al fine di non "penalizzare l'abusivismo di necessità a discapito di quello speculativo"; esigenza che, peraltro, emergerebbe anche da uno studio del Parlamento richiamato nel motivo. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. Con riguardo alle prime due censure, sostenute da identica ratio, questa Corte rileva innanzitutto che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/5/2016, Giordano, Rv. 267413.

Successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, Pellerito; Sez. 3, n. 12019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PM/Neri; Sez. 3, n. 11781 del 10/11/2022, PM/Mazza). 4.1.Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente evidenziato che i ricorrenti non avevano assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a documentare l'avvenuta presentazione di un'istanza di sanatoria: nulla, dunque, era stato indicato quanto ai possibili tempi di definizione del procedimento amministrativo, né, soprattutto, quanto agli eventuali e concreti elementi in forza dei quali il provvedimento che deciderà sull'istanza medesima dovrebbe avere, in ottica difensiva, un verosimile esito favorevole.

In senso contrario alla tesi dei ricorrenti, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il procedimento di esecuzione in esame "pende sul ruolo da oltre 5 anni e non risultano documentate la persistenza di ragioni di salute (profilo poi non coltivato nel ricorso, n.d.e.) e/o 2l'esito dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria", così da giustificare ulteriormente il rigetto della domanda di sospensione dell'ordine di demolizione.

5. L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non risulta meritevole di censura, avendo correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al rapporto tra la pendenza di un procedimento amministrativo che coinvolge l'immobile e la definitività di un ordine di demolizione - relativo all'immobile stesso - ormai divenuto irrevocabile.

Questo rapporto si sostanzia, in primo luogo, del principio per cui l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972).

Ancora, lo stesso rapporto richiede che, proprio in pendenza di procedimenti amministrativi (ad esempio in tema di condono) o di procedimenti giudiziari che coinvolgano i provvedimenti amministrativi emessi, l'ordine di demolizione - sostenuto dal rilevante interesse pubblico alla eliminazione delle conseguenze della violazione urbanistica - possa essere sospeso soltanto in presenza di elementi che rendano probabile un imminente esito favorevole contrario alla demolizione stessa.

5.1. Ebbene, e come già evidenziato, l'ordinanza in esame ha adeguatamente sottolineato l'assenza di entrambi questi decisivi profili, cosicché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione risulta immeritevole di censura.

5.2. A tali considerazioni, peraltro, appare opportuno aggiungere, come da costante giurisprudenza, che, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica (violata nel caso in esame) non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell'art. 98 d.P.R. 380/2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine (tra le altre, Sez. 3, n. 18267 del 13/4/2023, Pepe, Rv. 284612; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, non rnassimata sul punto; Sez. 3, n. 34295 del 24/9/2025, Montefusco). -

36. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa verifica del criterio di proporzionalità.

6.1. Questa doglianza, infatti, si sviluppa lungo una linea del tutto astratta e teorica, come tale inammissibile, con la quale non si richiama alcun elemento che la difesa avrebbe eventualmente offerto al Giudice dell'esecuzione, debitamente documentato, volto a dimostrare che la demolizione delle opere abusive violerebbe il citato principio di proporzionalità.

Ne consegue, allora, che anche il richiamo ad alcuni principi e a sentenze della CEDU, contenuto nel secondo motivo di ricorso, risulta del tutto sterile, perché non sostenuto da alcun effettivo argomento.

7. Il comune ricorso, infine, risulta inammissibile anche quanto alla terza censura, in forza della quale l'esecuzione dell'ordine di demolizione non avverrebbe secondo un ordine cronologico o, comunque, secondo un diverso ma ragionevole criterio.

7.1. In primo luogo, non è riportata la fonte dalla quale deriverebbe la vigenza di un vincolante ordine nell'esecuzione delle demolizioni; il generico richiamo ad uno "studio" parlamentare, non meglio precisato, non può infatti avere alcun rilievo.

7.2. In secondo luogo, non è dato comprendere da quali elementi si ricaverebbe la violazione di un supposto ordine di esecuzione, nel caso di specie.

8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angri (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angri (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla sospensione dell'ordine di demolizione relativo alle opere di cui alla sentenza , emessa dallo stesso Ufficio il 7/3/2005, irrevocabite il 13/7/2006. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazionì gli stessi istanti, deducendo i seguenti motivi:- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 31 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; vizio di motivazione. Premesso che, con riguardo alle opere in questione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato istanza di sanatoria, in data 27/5/2020, si contesta che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe compiuto alcuna valutazione circa i tempi di definizione della relativa procedura ed i possibili esiti, pur dovendo provvedere al riguardo, anche attivando poteri officiosi. La motivazione sul punto, peraltro, risulterebbe meramente apparente; - le stesse censure, di seguito, sono sollevate in ordine al principio di proporzionalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza interna e convenzionale, che il Giudice non avrebbe valutato affatto; - infine, si denuncia che l'esecuzione dell'ordine di demolizione non seguirebbe il criterio cronologico, od altro comunque ragionevole, come invece dovuto al fine di non "penalizzare l'abusivismo di necessità a discapito di quello speculativo"; esigenza che, peraltro, emergerebbe anche da uno studio del Parlamento richiamato nel motivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo alle prime due censure, sostenute da identica ratio, questa Corte rileva innanzitutto che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/5/2016, Giordano, Rv. 267413. Successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, Pellerito; Sez. 3, n. 12019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PM/Neri; Sez. 3, n. 11781 del 10/11/2022, PM/Mazza). 4.1.Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente evidenziato che i ricorrenti non avevano assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a documentare l'avvenuta presentazione di un'istanza di sanatoria: nulla, dunque, era stato indicato quanto ai possibili tempi di definizione del procedimento amministrativo, né, soprattutto, quanto agli eventuali e concreti elementi in forza dei quali il provvedimento che deciderà sull'istanza medesima dovrebbe avere, in ottica difensiva, un verosimile esito favorevole. In senso contrario alla tesi dei ricorrenti, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il procedimento di esecuzione in esame "pende sul ruolo da oltre 5 anni e non risultano documentate la persistenza di ragioni di salute (profilo poi non coltivato nel ricorso, n.d.e.) e/o 2l'esito dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria", così da giustificare ulteriormente il rigetto della domanda di sospensione dell'ordine di demolizione. 5. L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non risulta meritevole di censura, avendo correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al rapporto tra la pendenza di un procedimento amministrativo che coinvolge l'immobile e la definitività di un ordine di demolizione - relativo all'immobile stesso - ormai divenuto irrevocabile. Questo rapporto si sostanzia, in primo luogo, del principio per cui l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972). Ancora, lo stesso rapporto richiede che, proprio in pendenza di procedimenti amministrativi (ad esempio in tema di condono) o di procedimenti giudiziari che coinvolgano i provvedimenti amministrativi emessi, l'ordine di demolizione - sostenuto dal rilevante interesse pubblico alla eliminazione delle conseguenze della violazione urbanistica - possa essere sospeso soltanto in presenza di elementi che rendano probabile un imminente esito favorevole contrario alla demolizione stessa. 5.1. Ebbene, e come già evidenziato, l'ordinanza in esame ha adeguatamente sottolineato l'assenza di entrambi questi decisivi profili, cosicché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione risulta immeritevole di censura. 5.2. A tali considerazioni, peraltro, appare opportuno aggiungere, come da costante giurisprudenza, che, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica (violata nel caso in esame) non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell'art. 98 d.P.R. 380/2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine (tra le altre, Sez. 3, n. 18267 del 13/4/2023, Pepe, Rv. 284612; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, non rnassimata sul punto; Sez. 3, n. 34295 del 24/9/2025, Montefusco). - 36. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa verifica del criterio di proporzionalità. 6.1. Questa doglianza, infatti, si sviluppa lungo una linea del tutto astratta e teorica, come tale inammissibile, con la quale non si richiama alcun elemento che la difesa avrebbe eventualmente offerto al Giudice dell'esecuzione, debitamente documentato, volto a dimostrare che la demolizione delle opere abusive violerebbe il citato principio di proporzionalità. Ne consegue, allora, che anche il richiamo ad alcuni principi e a sentenze della CEDU, contenuto nel secondo motivo di ricorso, risulta del tutto sterile, perché non sostenuto da alcun effettivo argomento. 7. Il comune ricorso, infine, risulta inammissibile anche quanto alla terza censura, in forza della quale l'esecuzione dell'ordine di demolizione non avverrebbe secondo un ordine cronologico o, comunque, secondo un diverso ma ragionevole criterio. 7.1. In primo luogo, non è riportata la fonte dalla quale deriverebbe la vigenza di un vincolante ordine nell'esecuzione delle demolizioni; il generico richiamo ad uno "studio" parlamentare, non meglio precisato, non può infatti avere alcun rilievo. 7.2. In secondo luogo, non è dato comprendere da quali elementi si ricaverebbe la violazione di un supposto ordine di esecuzione, nel caso di specie. 8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris