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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51119/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25297/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 zo2.2. maggio eTS12 ed ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo e il reato di atti persecutori giudicato con la sentenza impugnata, rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni cinque e mesi otto reclusione, di cui anni due e mesi due di reclusione quale aumento per continuazione; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena- è manifestamente infondato poiché la pena è stata correttamente individuata in anni cinque e mesi otto di reclusione dal momento che la sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo aveva inflitto la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ai quali si aggiungono anni due e mesi due di reclusione per il reato di atti persecutori giudicato con sentenza impugnata, donde la pena risulta complessivamente di anni cinque e mesi otto di reclusione; Considerato, in particolare, che: - la continuazione è stata riconosciuta tra il reato per cui si procede e tutti quelli oggetto della sentenza già definitiva (nell'ambito dei quali è stata individuata come più grave la tentata estorsione di cui al capo b), - la pena inflitta con quest'ultimo provvedimento era stata determinata considerati gli aumenti per tutte le aggravanti contestate al capo b) e poi per la continuazione, sia quella interna, sia quella con il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. oggetto di quel procedimento, - per lo stalking ulteriore oggetto di questo procedimento, è stata individuata la pena di due anni e due mesi di reclusione; - il cumulo delle pene è stato correttamente determinato nella misura individuata nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25297/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 zo2.2. maggio eTS12 ed ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo e il reato di atti persecutori giudicato con la sentenza impugnata, rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni cinque e mesi otto reclusione, di cui anni due e mesi due di reclusione quale aumento per continuazione; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena- è manifestamente infondato poiché la pena è stata correttamente individuata in anni cinque e mesi otto di reclusione dal momento che la sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo aveva inflitto la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ai quali si aggiungono anni due e mesi due di reclusione per il reato di atti persecutori giudicato con sentenza impugnata, donde la pena risulta complessivamente di anni cinque e mesi otto di reclusione; Considerato, in particolare, che: - la continuazione è stata riconosciuta tra il reato per cui si procede e tutti quelli oggetto della sentenza già definitiva (nell'ambito dei quali è stata individuata come più grave la tentata estorsione di cui al capo b), - la pena inflitta con quest'ultimo provvedimento era stata determinata considerati gli aumenti per tutte le aggravanti contestate al capo b) e poi per la continuazione, sia quella interna, sia quella con il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. oggetto di quel procedimento, - per lo stalking ulteriore oggetto di questo procedimento, è stata individuata la pena di due anni e due mesi di reclusione; - il cumulo delle pene è stato correttamente determinato nella misura individuata nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicemb
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