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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 35972/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 58/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 810/2017, pubblicata in data 28.6.20017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1198/2009, nei confronti del Comune di Foggia per l’importo di € 23.321,51, oltre interessi, quale corrispettivo per le attività di componente dell’Ufficio della Direzione dei lavori, con funzione di ispettore di cantiere, in vista del l'adeguamento funzionale e Oggetto: compensi professionali normativo dell'impianto di depurazione delle acque reflue, opera finanziata con fondi POR Puglia 2000-2006 e con cofinanziamento dell’amministrazione locale.

I rapporti tra le parti erano regolati da un’apposita convenzione del 06.06.2002, disciplinante anche le spettanze dei tecnici; con determina dirigenziale del 10.01.2008 era stato riconosciuto, in favo r e del ricorrente, l'importo di € 23.321,51 a titolo di saldo delle spettanze professionali, che l’ente non aveva tuttavia versato.

Si è opposto il Comune di Foggia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ponendo in rilievo che la convenzione sottoscritta dall’amministrazione, unitamente ai componenti dell’Ufficio della Direzione dei Lavori (tra i quali anche il geom.

Falcone) e alla Smat (società partecipata dal Comune) prevedeva , all’art. 8, che "i rapporti economici riguardanti i compensi di cui all'art 7 intercorressero direttamente tra t'Amministrazione comunale e la Smat società consortile"'.

Ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di regolare le spese.

All’esito il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione, osservando che il Comune non aveva avanzato alcuna contestazione sull’an e sul quantum delle somme richieste, tanto da aver erogato un acconto e –successivamente – liquidato il saldo delle competenze, risultando modificata – già con la prima determina n. 485/2005 – l’originaria clausola regolatrice dei compensi, non occorrendo la stipula di un nuovo accordo in forma scritta.

Il Comune ha impugnato la decisione, reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva; nella resistenza dell’appellato, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la Corte di Bari ha integralmente riformato la decisione.

Secondo il giudice distrettuale, la delibera di autorizzazione del pagamento del saldo costituiva un mero atto di riconoscimento del debito, su cui prevaleva il testo della convenzione con cui l’amministrazione comunale non aveva assunto alcun obbligo verso i professionisti.

La clausola sub 8) del contratto, che prevedeva il pagamento previa presentazione di fattura, presupponeva che l’iter procedimentale finalizzato al pagamento si sarebbe dovuto perfezionare, da parte dei professionisti, nei confronti della Smat e giammai direttamente nei confronti dell'ente locale,pur se tenuto a finanziare le opere.

La richiesta di pagamento andava dunque rivolta alla Smat , fatti salvi eventuali profili di responsabilità dei funzionari o degli amministratori che avevano adottato le determine.

Nessuna somma poteva infine riconoscersi a titolo di ingiustificato arricchimento, non avendone il Falcone fatto richiesta.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in sette motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 342, 183, VI comma, nn. 1 e 2, 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’appello non conteneva alcuna critica alle sentenza appellata riguardo al fatto, valorizzato dal Tribunale, che unico obbligato al pagamento era il Comune, che l’art. 8 della convenzione disciplinava i rapporti economici relativi ai compensi senza individuare il soggetto debitore, che la Smat era stata estromessa dall’appalto e che la clausola di corresponsione dei compensi era stata concordemente posta nel nulla dalle vicende successive e dalla determina con cui era stato erogato un acconto, essendosi il Comune limitato a riproporre gli argomenti sollevati in primo grado, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Il motivo è infondato.

Dall’esposizione delle censure trascritte in ricorso è dato rilevare che il Comune aveva replicato alle pronuncia di primo grado, asserendo che la convenzione del maggio 2002, regolarmente sottoscritta da tutti i contraenti, conteneva prescrizioni che, stante il vincolo difo r ma scritta e le m odalità di formazion e dei contratti della p.a., prevalevano sulla determina di liquidazione degli acconti, impegnando esplicitamente la sola Smat nei confronti dei professionisti, senza che potesse derivare in capo all’amministrazione alcun impegno contrattuale sulla base di semplici comportamenti attuatividei funzionari.

Il fatto che la suddetta società fosse stata estromessa dal rapporto –circostanza menzionata nell’atto di appello (cfr. ricorso, pag. 20, rigo 8 e ss. e punto 2) - non poteva comportare alcuna modifica della convenzione, disponendo quest’ultima - in modo assolutamente inequivoco - che i rappo r ti economici riguardanti i compensi dei professionisti erano regolati da convenzioni con la società affidataria della progettazione.

Il gravame ripercorreva – inoltre - l’intero iter delle vicende dell’appalto e dei rapporti tra la Smat e il Comune (cfr. ricorso, pag. 21), ponendo in rilievo che il difetto di legittimazione passiva era stato anche oggetto di altra pronuncia, passata in giudicato.

I motivi di impugnazione erano –dunque - specifici ed ampiamente argomentati, non occorrendo che l’appellante replicasse su ogni singolo passaggio della motivazione, essendo sufficiente l’evidenziazione degli argomenti difensivi che la parte aveva inteso coltivare – in modo, p eraltro, pertinente - a confutazione della prima decisione.

Il requisito imposto dall’art. 342 c.p.c., deve – infatti - ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta comunque di individuare con certezza le ragioni del gravame di cui la parte intende avvalersi e le statuizioni impugnate», in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di sviluppare senza alcun pregiudizio le proprie difese (cfr., tra le molte, Cass. n. 22502/2014).

L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini – come nella specie - una critica adeguata e specifica della decisione impugnata (Cass. 23781/2020; Cass.2814/2016; Cass.

S.u. 27199/2017).

2. Il secondo motivo deduce l a violazione degli art. 1325, 1362, 1363 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la determina dirigenziale autorizzativa del pagamento di acconti non potesse fungere da fonte dell’obbligo di pagamento, sebbene la convenzione del 6.6.2002 contemplass e lo scambio tra il pagamento, gravante sul comune, e le prestazioni professionali, con inequivoca espressione della volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente.

Si evidenzia in ricorso che, a termini di convenzione, le prestazioni professionali dovevano essere erogate a favore del Comune, che il responsabile del procedimento poteva impartire istruzioni e richiedere attività ulteriori, che la corresponsione degli acconti sarebbe avvenuta sulla base degli stati di avanzamento, entro trenta giorni dalla loro approvazioneda parte dell’amministrazione, mentre il saldo sarebbe stato versato entro trenta giorni dal collaudo, gravando sul Comune anche l’obbligo di fornire ogni supporto documentale e tecnico necessarioe sui tecnici il dovere di relazionare direttamente all’amministrazione sull’andamento del rapporto.

Si assume che la determina dirigenziale di pagamento degli acconti e quella di liquidazione del saldo erano state adottate in espressa esecuzione della convenzione,il cui l’art. 8 si limitava a regolare le sole modalità di pagamento, prevedendo che i rapporti economici – non quelli giuridici – intercorressero tra la Smat e i tecnici, senza indicare quest’ultima come unica obbligata al pagamento.

Il Comune era, per giunta, il destinatario della fatturazione, tenuto a corrispondere l’iva e i contributi sulle spettanze maturate.

La Corte di merito avrebbe dovuto ricercare la reale volontà dei contraenti, tenendo conto dell’intero contenuto del contratto, dando rilievo alla condotta successiva delle parti ed infine prescegliendo tra le possibili alternative, l’interpretazione meglio rispondente al canone della buona fede.

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha dapprima evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la determina dirigenziale di liquidazione dell’acconto non poteva considerarsi fonte di un obbligo di pagamento delle spettanze a carico dell’amministrazione – trattandosi, in effetti, di un atto di natura contabile, privo di un’autonoma valenza negoziale.

Ha poi negato che la clausola di pagamento previa esibizione della fattura presupponesse un rapporto di debito a carico del Comune riguardante i compensi professionali, dando conto delle ragioni difensive del Comune secondo cui, a termini di contratto (art. 8, commi 1 e 2), i rapporti economici riguardanti i compensi ai professionisti incaricati intercorrevano direttamente tra l’amministrazione comunale e la Smat.

Detti rapporti – come precisava anche l’appello - (cfr. ricorso pag. 15) dovevano essere regolati da singole convenzioni sottoscritte dalla Smat e i professionisti(cfr. sentenza pag. 3).

Valorizzando tali dati ermeneutici, la pronuncia è giunta nei fatti a distinguere il rapporto interno (di finanziamento o messa a disposizione della provvista), tra ente locale e società partecipata, dal rapporto di debito tra la Smat e i professionisti, in coerenza con l’invero inequivoco dato letterale della richiamata pattuizione.

Nella ricerca della volontà delle parti non poteva prescindersi – in definitiva - dalle esplicite previsioni dei commi nn. 1 e 2 dell’art. 8 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi esaminare le clausole le une per mezzo delle altre, assegnando a ciascuna il senso che risultava dal complesso dell’atto (art. 1362 c.c.), e tener conto dei canoni di interpretazione conservativa (art. 1371 c.c.), che imponevano di riconoscere a dette previsioni uno specifico contenuto dispositivo che le conclusioni raggiunte dal Tribunale avevano sostanzialmente svalutato.

Sotto tale profilo, coerente con tale esito interpretativo si palesa l’affermazione per cui la fatturazione al Comune costituiva solo l’ultima fase di un iter procedimentale che si sarebbe dovuto perfezionare nei confronti della Smat, quale parte debitrice, salvo il necessario riscontro e controllo del Comune sulle somme dovute, per la regolazione dei rapporti interni con la società finanziata.

Non erano decisive – sul piano interpretativo – le previsioni che conferivano un potere di direttiva e di controllo , oltre alla facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive da parte dell’amministrazione, evidenziando lo stesso ricorso che la convenzione aveva autonomamente disciplinato i rapporti economici, nel senso di porre l’obbligo di pagamento, in base ad apposite convenzioni, a carico della Smat, potendo i contraenti, nella loro autonomia negoziale, porre il corrispettivo pecuniario a carico di una parte diversa dalla diretta beneficiaria delle prestazioni professionali.

La sentenza non ha neppure omesso la valutazione del comportamento successivo delle parti, avendo escluso che la determina di liquidazione dei compensi potesse ampliare o modificare il contenuto della convenzione, superando la soluzione fatta propria dal T ribunale secondo cui , estromessa la Smat dal rapporto, proprio l’adozione di detta determina impegnava il Comune a far fronte al versamento del saldo delle spettanze.

In sostanza, la ricostruzione della volontà espressa nella convenzione appare rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale e coerente con il principio secondo cui l’interprete deve ricercare le reale volontà delle parti attraverso un a lettura coordinata delle clausole : qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversainterpretazione non è ammissibile (Cas s. 9284/2005; Cass. 28479/2005; Cass. 18180/2007).

Nessuna censura può muoversi al mancato utilizzo dei criteri di interpretazione secondo buona fede: compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativisussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007; Cass. 11278/2005; Cass. 8713/2004; Cass. 9786/2010).

Da ultimo, posto che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, il ricorrente non può far valere pretesi vizi logici della motivazione che sostiene l'accertamento in fatto operato dalla sentenza in ordine alla volontà delle parti esp ressa nell’atto negoziale.

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, la ricostruzione della volontà dei contraenti operata dal giudice non deve – infine - essere neppure l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass.15604/2007; Cass. 4178/2007).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 107 d.lgs. 267/2000, 16 e 17 R.D. 2440/1923, 1350 e 1988 c.c., sostenendo che – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice distrettu ale - nessuna irregolarità era imputabile ai funzionari che avevano autorizzato il pagamento di acconti e la liquidazione del saldo, avendo semplicemente dato corso alle previsioni della convenzione che già obbligavano il Comune a farsi carico dei pagamenti.

Con dette determine era stata introdotta una semplice modifica delle modalità di pagamento, senza alterare il contenuto originario del contratto, non occorrendo la stipula di un nuovo accordo in forma scritta.

Il motivo è inammissibile.

Con argomentazione logica, aderente alle regole di interpretazione negoziale, la sentenza ha evidenziato che la convenzione del 2002 non poneva a carico del Comune alcun obbligo di pagamento dei compensi dei tecnici; quindi sulla scorta di tale incensurabile premessa,alla delibera di liquidazione degli acconti (o del saldo) il giudice ha assegnato il valore di mero riconoscimento del debito, superato dall’esame del titolo e comunque inidoneo a costituire l’autonoma fonte di obblighi contrattuali.

Una diversa regolazione dei rapporti avrebbe richiesto un vero e proprio accordo formale, non essendosi in presenza di una modifica accessoria, riguardante le sole modalità di adempimento, ma alla costituzione di una nuova obbligazione non originariamente contemplata.

In via ipotetica la pronuncia ha ritenuto configurabile una responsabilità dei singoli funzionari per l’adozione di atti contrari alle regole di contabilità e degli impegni contrattuali dell’amministrazione contrattuale, ma con argomentazione chiaramente svolta ad abundantiam, che non esprime una autonoma ratio decidendi e di cui – quindi – il ricorrente non ha interesse a dolersi (Cass. 24591/2005; Cass. 26635/2010; Cass.8755/2018; Cass. 18429/2022).

4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto dec isivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di considerare che le originarie condizioni e modalità di pagamento non potevano essere più osservate, poiché la Smat era stata estromessa dal rapporto, e che il Comune aveva spontaneamente liquidato gli acconti ai tecnici incaricati, facendosi carico del pagamento dei compensi.

Il motivo è infondato.

L’avvenuta estromissione della società dal rapporto di appalto e dalla convenzione non poteva assurgere a vicenda automaticamente modificativa dell’accordo, né determinare alcun subingresso del Comune nelle obbligazioni gravanti su quest’ultima, in assenza di una diversa determinazione pattizia già contenuta nella convenzione o successivamente concordata in forma solenne, venendo attinti termini essenziali dell’accordo.

La Corte di merito ha –proprio da tale prospettiva – posto in risalto come fosse in discussione esclusivamente l’adempimento del contratto, non essendo avanzate pretese a titolo di ingiustificato arricchimento, proponibili in via sussidiaria in assenza di altro mezzo di tutela, ossia proprio in mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra l’ente e i professionisti.

In definitiva, l’estromissione della Smart dal rapporto non poteva condurre ad una decisione diversa da quella adottata, in presenza di regole inderogabili per la formazione della volontà negoziale della p.a., apparendo circostanza priva dei caratteri di decisività richiesti dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.. 5.Il quinto motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione della violazione dell’obbligo di buona fede e del divieto di abuso del diritto, derivanti dal fatto che l’amministrazione aveva emesso due determine di liquidazione del compenso, salvo poi a negare di esser tenutoa versare le competenze del ricorrente.

Il sesto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza trascurato di considerare e di dar rilievo alla condotta del Comune nella fase esecutiva del rapporto, consistita nel pagamento di acconti e nella liquidazione del saldo in favore dei professionisti, senza nulla eccepire, prima del giudizio, riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva, con condotta idonea ad integrare gli estremi dell’abuso del diritto.

I due motivi sono infondati.

La Corte di merito ha – come si è già detto – ritenuto che l’adozione della determina dirigenziale di liquidazione dell’acconto (e di quella di pagamento del saldo) non poteva costituire ex novo obbligazioni non aventi titolo nella convenzione del 2002, potendo al più prefigurarsi un’ipotesi di responsabilità dei funzionari per aver provveduto a pagamenti indebiti.

Essendo proposta un’azione di adempimento del contratto, era in discussione esclusivamente l’esistenza del rapporto di debito riguardante i compensi in capo alla p.a..

Le conclusioni motivatamente assunte in proposito implicavano – logicamente - l’infondatezza o l’irrilevanza del comportamento successivo tenuto dai funzionari, inidoneo a dar luogo ad un obbligo di pagamento di matrice contrattuale, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto del motivo di impugnazione non espressamente esaminato, il cui contenuto risulta incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011) Tale effetto obbligatorio non poteva conseguire neppure dall’atteggiamento difensivo del Comune - che solo in giudizio aveva negato la propria legittimazione passiva - a riprova della non decisività delle circostanze dedotte in ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., in relazione ai temi dibattuti e all’oggetto delle domande.

6. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza negato che il Comune fosse obbligato al pagamento dei compensi verso i professionisti, e contestualmente riconosciuto che a tale pagamento dovesse provvedersi con fondi comunali, incorrendo in un‘evidente ed insanabile contraddizione.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha escluso “ l’esistenza di un contratto che vincolasse direttamente il Comune nei confronti dei professionisti ” ( cfr. sentenza, pag. 6).

Ha invero riconosciuto che l’amministrazione era tenuta ad apprestare i fondi in favore della Smat, ma ciò escludeva – anziché implicare - l’esistenza di un obbligo di adempimento diretto delle spettanze dei professionisti.

Non si configura – in sostanza - alcuna insuperabile contraddittorietà o un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, capace di inficiare la motivazione della pronuncia (cfr., Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è respinto con regolazione delle spese in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 58/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 810/2017, pubblicata in data 28.6.20017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1198/2009, nei confronti del Comune di Foggia per l’importo di € 23.321,51, oltre interessi, quale corrispettivo per le attività di componente dell’Ufficio della Direzione dei lavori, con funzione di ispettore di cantiere, in vista del l'adeguamento funzionale e Oggetto: compensi professionali normativo dell'impianto di depurazione delle acque reflue, opera finanziata con fondi POR Puglia 2000-2006 e con cofinanziamento dell’amministrazione locale. I rapporti tra le parti erano regolati da un’apposita convenzione del 06.06.2002, disciplinante anche le spettanze dei tecnici; con determina dirigenziale del 10.01.2008 era stato riconosciuto, in favo r e del ricorrente, l'importo di € 23.321,51 a titolo di saldo delle spettanze professionali, che l’ente non aveva tuttavia versato. Si è opposto il Comune di Foggia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ponendo in rilievo che la convenzione sottoscritta dall’amministrazione, unitamente ai componenti dell’Ufficio della Direzione dei Lavori (tra i quali anche il geom. Falcone) e alla Smat (società partecipata dal Comune) prevedeva , all’art. 8, che "i rapporti economici riguardanti i compensi di cui all'art 7 intercorressero direttamente tra t'Amministrazione comunale e la Smat società consortile"'. Ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di regolare le spese. All’esito il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione, osservando che il Comune non aveva avanzato alcuna contestazione sull’an e sul quantum delle somme richieste, tanto da aver erogato un acconto e –successivamente – liquidato il saldo delle competenze, risultando modificata – già con la prima determina n. 485/2005 – l’originaria clausola regolatrice dei compensi, non occorrendo la stipula di un nuovo accordo in forma scritta. Il Comune ha impugnato la decisione, reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva; nella resistenza dell’appellato, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la Corte di Bari ha integralmente riformato la decisione. Secondo il giudice distrettuale, la delibera di autorizzazione del pagamento del saldo costituiva un mero atto di riconoscimento del debito, su cui prevaleva il testo della convenzione con cui l’amministrazione comunale non aveva assunto alcun obbligo verso i professionisti. La clausola sub 8) del contratto, che prevedeva il pagamento previa presentazione di fattura, presupponeva che l’iter procedimentale finalizzato al pagamento si sarebbe dovuto perfezionare, da parte dei professionisti, nei confronti della Smat e giammai direttamente nei confronti dell'ente locale,pur se tenuto a finanziare le opere. La richiesta di pagamento andava dunque rivolta alla Smat , fatti salvi eventuali profili di responsabilità dei funzionari o degli amministratori che avevano adottato le determine. Nessuna somma poteva infine riconoscersi a titolo di ingiustificato arricchimento, non avendone il Falcone fatto richiesta. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in sette motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 342, 183, VI comma, nn. 1 e 2, 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’appello non conteneva alcuna critica alle sentenza appellata riguardo al fatto, valorizzato dal Tribunale, che unico obbligato al pagamento era il Comune, che l’art. 8 della convenzione disciplinava i rapporti economici relativi ai compensi senza individuare il soggetto debitore, che la Smat era stata estromessa dall’appalto e che la clausola di corresponsione dei compensi era stata concordemente posta nel nulla dalle vicende successive e dalla determina con cui era stato erogato un acconto, essendosi il Comune limitato a riproporre gli argomenti sollevati in primo grado, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. Il motivo è infondato. Dall’esposizione delle censure trascritte in ricorso è dato rilevare che il Comune aveva replicato alle pronuncia di primo grado, asserendo che la convenzione del maggio 2002, regolarmente sottoscritta da tutti i contraenti, conteneva prescrizioni che, stante il vincolo difo r ma scritta e le m odalità di formazion e dei contratti della p.a., prevalevano sulla determina di liquidazione degli acconti, impegnando esplicitamente la sola Smat nei confronti dei professionisti, senza che potesse derivare in capo all’amministrazione alcun impegno contrattuale sulla base di semplici comportamenti attuatividei funzionari. Il fatto che la suddetta società fosse stata estromessa dal rapporto –circostanza menzionata nell’atto di appello (cfr. ricorso, pag. 20, rigo 8 e ss. e punto 2) - non poteva comportare alcuna modifica della convenzione, disponendo quest’ultima - in modo assolutamente inequivoco - che i rappo r ti economici riguardanti i compensi dei professionisti erano regolati da convenzioni con la società affidataria della progettazione. Il gravame ripercorreva – inoltre - l’intero iter delle vicende dell’appalto e dei rapporti tra la Smat e il Comune (cfr. ricorso, pag. 21), ponendo in rilievo che il difetto di legittimazione passiva era stato anche oggetto di altra pronuncia, passata in giudicato. I motivi di impugnazione erano –dunque - specifici ed ampiamente argomentati, non occorrendo che l’appellante replicasse su ogni singolo passaggio della motivazione, essendo sufficiente l’evidenziazione degli argomenti difensivi che la parte aveva inteso coltivare – in modo, p eraltro, pertinente - a confutazione della prima decisione. Il requisito imposto dall’art. 342 c.p.c., deve – infatti - ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta comunque di individuare con certezza le ragioni del gravame di cui la parte intende avvalersi e le statuizioni impugnate», in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di sviluppare senza alcun pregiudizio le proprie difese (cfr., tra le molte, Cass. n. 22502/2014). L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini – come nella specie - una critica adeguata e specifica della decisione impugnata (Cass. 23781/2020; Cass.2814/2016; Cass. S.u. 27199/2017). 2. Il secondo motivo deduce l a violazione degli art. 1325, 1362, 1363 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la determina dirigenziale autorizzativa del pagamento di acconti non potesse fungere da fonte dell’obbligo di pagamento, sebbene la convenzione del 6.6.2002 contemplass e lo scambio tra il pagamento, gravante sul comune, e le prestazioni professionali, con inequivoca espressione della volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente. Si evidenzia in ricorso che, a termini di convenzione, le prestazioni professionali dovevano essere erogate a favore del Comune, che il responsabile del procedimento poteva impartire istruzioni e richiedere attività ulteriori, che la corresponsione degli acconti sarebbe avvenuta sulla base degli stati di avanzamento, entro trenta giorni dalla loro approvazioneda parte dell’amministrazione, mentre il saldo sarebbe stato versato entro trenta giorni dal collaudo, gravando sul Comune anche l’obbligo di fornire ogni supporto documentale e tecnico necessarioe sui tecnici il dovere di relazionare direttamente all’amministrazione sull’andamento del rapporto. Si assume che la determina dirigenziale di pagamento degli acconti e quella di liquidazione del saldo erano state adottate in espressa esecuzione della convenzione,il cui l’art. 8 si limitava a regolare le sole modalità di pagamento, prevedendo che i rapporti economici – non quelli giuridici – intercorressero tra la Smat e i tecnici, senza indicare quest’ultima come unica obbligata al pagamento. Il Comune era, per giunta, il destinatario della fatturazione, tenuto a corrispondere l’iva e i contributi sulle spettanze maturate. La Corte di merito avrebbe dovuto ricercare la reale volontà dei contraenti, tenendo conto dell’intero contenuto del contratto, dando rilievo alla condotta successiva delle parti ed infine prescegliendo tra le possibili alternative, l’interpretazione meglio rispondente al canone della buona fede. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha dapprima evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la determina dirigenziale di liquidazione dell’acconto non poteva considerarsi fonte di un obbligo di pagamento delle spettanze a carico dell’amministrazione – trattandosi, in effetti, di un atto di natura contabile, privo di un’autonoma valenza negoziale. Ha poi negato che la clausola di pagamento previa esibizione della fattura presupponesse un rapporto di debito a carico del Comune riguardante i compensi professionali, dando conto delle ragioni difensive del Comune secondo cui, a termini di contratto (art. 8, commi 1 e 2), i rapporti economici riguardanti i compensi ai professionisti incaricati intercorrevano direttamente tra l’amministrazione comunale e la Smat. Detti rapporti – come precisava anche l’appello - (cfr. ricorso pag. 15) dovevano essere regolati da singole convenzioni sottoscritte dalla Smat e i professionisti(cfr. sentenza pag. 3). Valorizzando tali dati ermeneutici, la pronuncia è giunta nei fatti a distinguere il rapporto interno (di finanziamento o messa a disposizione della provvista), tra ente locale e società partecipata, dal rapporto di debito tra la Smat e i professionisti, in coerenza con l’invero inequivoco dato letterale della richiamata pattuizione. Nella ricerca della volontà delle parti non poteva prescindersi – in definitiva - dalle esplicite previsioni dei commi nn. 1 e 2 dell’art. 8 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi esaminare le clausole le une per mezzo delle altre, assegnando a ciascuna il senso che risultava dal complesso dell’atto (art. 1362 c.c.), e tener conto dei canoni di interpretazione conservativa (art. 1371 c.c.), che imponevano di riconoscere a dette previsioni uno specifico contenuto dispositivo che le conclusioni raggiunte dal Tribunale avevano sostanzialmente svalutato. Sotto tale profilo, coerente con tale esito interpretativo si palesa l’affermazione per cui la fatturazione al Comune costituiva solo l’ultima fase di un iter procedimentale che si sarebbe dovuto perfezionare nei confronti della Smat, quale parte debitrice, salvo il necessario riscontro e controllo del Comune sulle somme dovute, per la regolazione dei rapporti interni con la società finanziata. Non erano decisive – sul piano interpretativo – le previsioni che conferivano un potere di direttiva e di controllo , oltre alla facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive da parte dell’amministrazione, evidenziando lo stesso ricorso che la convenzione aveva autonomamente disciplinato i rapporti economici, nel senso di porre l’obbligo di pagamento, in base ad apposite convenzioni, a carico della Smat, potendo i contraenti, nella loro autonomia negoziale, porre il corrispettivo pecuniario a carico di una parte diversa dalla diretta beneficiaria delle prestazioni professionali. La sentenza non ha neppure omesso la valutazione del comportamento successivo delle parti, avendo escluso che la determina di liquidazione dei compensi potesse ampliare o modificare il contenuto della convenzione, superando la soluzione fatta propria dal T ribunale secondo cui , estromessa la Smat dal rapporto, proprio l’adozione di detta determina impegnava il Comune a far fronte al versamento del saldo delle spettanze. In sostanza, la ricostruzione della volontà espressa nella convenzione appare rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale e coerente con il principio secondo cui l’interprete deve ricercare le reale volontà delle parti attraverso un a lettura coordinata delle clausole : qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversainterpretazione non è ammissibile (Cas s. 9284/2005; Cass. 28479/2005; Cass. 18180/2007). Nessuna censura può muoversi al mancato utilizzo dei criteri di interpretazione secondo buona fede: compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativisussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007; Cass. 11278/2005; Cass. 8713/2004; Cass. 9786/2010). Da ultimo, posto che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, il ricorrente non può far valere pretesi vizi logici della motivazione che sostiene l'accertamento in fatto operato dalla sentenza in ordine alla volontà delle parti esp ressa nell’atto negoziale. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, la ricostruzione della volontà dei contraenti operata dal giudice non deve – infine - essere neppure l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass.15604/2007; Cass. 4178/2007). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 107 d.lgs. 267/2000, 16 e 17 R.D. 2440/1923, 1350 e 1988 c.c., sostenendo che – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice distrettu ale - nessuna irregolarità era imputabile ai funzionari che avevano autorizzato il pagamento di acconti e la liquidazione del saldo, avendo semplicemente dato corso alle previsioni della convenzione che già obbligavano il Comune a farsi carico dei pagamenti. Con dette determine era stata introdotta una semplice modifica delle modalità di pagamento, senza alterare il contenuto originario del contratto, non occorrendo la stipula di un nuovo accordo in forma scritta. Il motivo è inammissibile. Con argomentazione logica, aderente alle regole di interpretazione negoziale, la sentenza ha evidenziato che la convenzione del 2002 non poneva a carico del Comune alcun obbligo di pagamento dei compensi dei tecnici; quindi sulla scorta di tale incensurabile premessa,alla delibera di liquidazione degli acconti (o del saldo) il giudice ha assegnato il valore di mero riconoscimento del debito, superato dall’esame del titolo e comunque inidoneo a costituire l’autonoma fonte di obblighi contrattuali. Una diversa regolazione dei rapporti avrebbe richiesto un vero e proprio accordo formale, non essendosi in presenza di una modifica accessoria, riguardante le sole modalità di adempimento, ma alla costituzione di una nuova obbligazione non originariamente contemplata. In via ipotetica la pronuncia ha ritenuto configurabile una responsabilità dei singoli funzionari per l’adozione di atti contrari alle regole di contabilità e degli impegni contrattuali dell’amministrazione contrattuale, ma con argomentazione chiaramente svolta ad abundantiam, che non esprime una autonoma ratio decidendi e di cui – quindi – il ricorrente non ha interesse a dolersi (Cass. 24591/2005; Cass. 26635/2010; Cass.8755/2018; Cass. 18429/2022). 4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto dec isivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di considerare che le originarie condizioni e modalità di pagamento non potevano essere più osservate, poiché la Smat era stata estromessa dal rapporto, e che il Comune aveva spontaneamente liquidato gli acconti ai tecnici incaricati, facendosi carico del pagamento dei compensi. Il motivo è infondato. L’avvenuta estromissione della società dal rapporto di appalto e dalla convenzione non poteva assurgere a vicenda automaticamente modificativa dell’accordo, né determinare alcun subingresso del Comune nelle obbligazioni gravanti su quest’ultima, in assenza di una diversa determinazione pattizia già contenuta nella convenzione o successivamente concordata in forma solenne, venendo attinti termini essenziali dell’accordo. La Corte di merito ha –proprio da tale prospettiva – posto in risalto come fosse in discussione esclusivamente l’adempimento del contratto, non essendo avanzate pretese a titolo di ingiustificato arricchimento, proponibili in via sussidiaria in assenza di altro mezzo di tutela, ossia proprio in mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra l’ente e i professionisti. In definitiva, l’estromissione della Smart dal rapporto non poteva condurre ad una decisione diversa da quella adottata, in presenza di regole inderogabili per la formazione della volontà negoziale della p.a., apparendo circostanza priva dei caratteri di decisività richiesti dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.. 5.Il quinto motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione della violazione dell’obbligo di buona fede e del divieto di abuso del diritto, derivanti dal fatto che l’amministrazione aveva emesso due determine di liquidazione del compenso, salvo poi a negare di esser tenutoa versare le competenze del ricorrente. Il sesto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza trascurato di considerare e di dar rilievo alla condotta del Comune nella fase esecutiva del rapporto, consistita nel pagamento di acconti e nella liquidazione del saldo in favore dei professionisti, senza nulla eccepire, prima del giudizio, riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva, con condotta idonea ad integrare gli estremi dell’abuso del diritto. I due motivi sono infondati. La Corte di merito ha – come si è già detto – ritenuto che l’adozione della determina dirigenziale di liquidazione dell’acconto (e di quella di pagamento del saldo) non poteva costituire ex novo obbligazioni non aventi titolo nella convenzione del 2002, potendo al più prefigurarsi un’ipotesi di responsabilità dei funzionari per aver provveduto a pagamenti indebiti. Essendo proposta un’azione di adempimento del contratto, era in discussione esclusivamente l’esistenza del rapporto di debito riguardante i compensi in capo alla p.a.. Le conclusioni motivatamente assunte in proposito implicavano – logicamente - l’infondatezza o l’irrilevanza del comportamento successivo tenuto dai funzionari, inidoneo a dar luogo ad un obbligo di pagamento di matrice contrattuale, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto del motivo di impugnazione non espressamente esaminato, il cui contenuto risulta incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011) Tale effetto obbligatorio non poteva conseguire neppure dall’atteggiamento difensivo del Comune - che solo in giudizio aveva negato la propria legittimazione passiva - a riprova della non decisività delle circostanze dedotte in ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., in relazione ai temi dibattuti e all’oggetto delle domande. 6. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza negato che il Comune fosse obbligato al pagamento dei compensi verso i professionisti, e contestualmente riconosciuto che a tale pagamento dovesse provvedersi con fondi comunali, incorrendo in un‘evidente ed insanabile contraddizione. Il motivo è infondato. La sentenza ha escluso “ l’esistenza di un contratto che vincolasse direttamente il Comune nei confronti dei professionisti ” ( cfr. sentenza, pag. 6). Ha invero riconosciuto che l’amministrazione era tenuta ad apprestare i fondi in favore della Smat, ma ciò escludeva – anziché implicare - l’esistenza di un obbligo di adempimento diretto delle spettanze dei professionisti. Non si configura – in sostanza - alcuna insuperabile contraddittorietà o un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, capace di inficiare la motivazione della pronuncia (cfr., Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso è respinto con regolazione delle spese in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito
Decreto Cassazione n. 35972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris