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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32286/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 473, primo comma, cod. pen., per aver apposto, su oltre 65.000 capi di abbigliamento ed accessori, marchi e segni distintivi di diverse società calcistiche, senza averne licenza.

Il fatto è stato accertato in Pagani il 28 marzo 2018.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto sottoscritto da comune difensore, i due imputati, articolando i motivi di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia travisamento della prova: la responsabilità dell'imputato sarebbe stata tratta dalla mera sua presenza nei locali della ditta gestita dalla Fasolino, come affermata dal teste di polizia giudiziaria, senza alcun riscontro circa la sua ingerenza nell'attività imprenditoriale della coimputata.

2.2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge nonché "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione":

2.2.1. il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo, in quanto il capo d'imputazione sarebbe non chiaro e preciso, non essendovi allegato il "verbale di campionamento" da cui trarre gli elementi identificativi dei capi sequestrati;

2.2.2. sarebbe apodittica l'ordinanza con la quale il Tribunale non ha ammesso i testi a difesa;

2.2.3. né Tribunale né Corte di appello avrebbero motivato sulla sussistenza della condizione di punibilità prevista dal terzo comma dell'art. 473 cod. pen.: non vi sarebbe prova né della registrazione dei marchi né della corrispondenza di quelli apposti sui beni sequestrati a quelli originali noti;

2.2.4. non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art 474-ter cod. pen. perché i fatti sarebbero stati commessi nell'ambito di una "ditta ordinaria, cioè ... organizzata per una regolare attività" (pag. 5 del ricorso);

2.2.5. la Corte avrebbe negato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. nonostante la mancata prova dell'abitualità, cioè della commissione di almeno due reati della stessa indole.

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo comune motivo deduce genericamente travisamento della prova, ma non considera che nel caso di "doppia conforme" e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Ciò non è avvenuto, ed anzi il ricorrente nemmeno ha precisato quale sia l'argomento travisato e quale il suo carattere di decisività.

2. Confusi, generici e reiterativi (e dunque inammissibili) sono gli ulteriori motivi.

Anzitutto, con riguardo al medesimo punto della decisione e al medesimo passaggio argomentativo della decisione impugnata sono dedotti cumulativamente sostanzialmente tutti i vizi di legittimità: dalla violazione di legge a tutti i vizi di motivazione.

Va ricordato che «la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535); e, ancora, che «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Ciò premesso, i motivi sono anche reiterativi di analoghi già presentati in sede di appello, senza alcun confronto argomentativo e critico con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del loro rigetto.

2.1. Così, il ricorrente si limita a censurare il rigetto della doglianza relativa alla mancanza di chiarezza del capo di imputazione, semplicemente sostenendo che al capo di imputazione dovesse essere allegata la descrizione degli oltre 65.000 oggetti sequestrati, laddove la Corte ha logicamente affermato sufficiente il rinvio per relationem ad un legittimo atto del procedimento (il verbale di sequestro).

Del resto, va riaffermato che «ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato» (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455).

La soluzione in diritto, data alla questione dalla Corte di appello, è corretta, dal momento che il capo di imputazione contiene l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, senz'altro dotati di specificità (laddove descrive la condotta, il focus e il tempus commissi delicti e, attraverso il consentito rinvio, i marchi e segni distintivi oggetto di contraffazione), sicché il diritto di difesa è senz'altro esplicabile in maniera piena: cfr. Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090, per tutte.

2.2. Ancora, la reiterazione del motivo di ricorso in ordine alla mancata ammissione dei testi a difesa non si confronta affatto con la motivazione, del tutto logica e pertinente, resa a pagina 4 della sentenza impugnata dalla Corte di appello, laddove si è evidenziato che le prove non ammesse miravano a dimostrare un dato già provato aliunde (sicché non sussiste nemmeno, all'evidenza, la denunciata violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.).

In ogni caso, il ricorrente non deduce la decisività delle prove non ammesse.

2.3. In ordine alla condizione di punibilità di cui all'art. 473, terzo comma, cod. pen., il ricorrente incorre ancora una volta in genericità estrinseca, e dunque in una causa di inammissibilità del motivo, perché non si confronta affatto con la motivazione, tutt'altro che illogica, resa dalla Corte di appello laddove ha evidenziato che, nel caso di specie, si trattava di marchi assai noti e di larghissimo uso (Juventus, Inter, Milan e altre primarie squadre di calcio di tutto il mondo).

Va ricordato che incombe a chi invoca la causa di non punibilità la prova che i marchi utilizzati non fossero regolarmente registrati (cfr. Sez. 2, n. 46882 del 3/12/2021, Huang, Rv. 282404 e Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140).

2.4. L'esclusione dell'aggravante non è stata nemmeno oggetto di motivo di appello.

In ogni caso, la motivazione dei giudici di merito (v. in particolare pagg. 13-14 della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto specifico) è corretta laddove ha evidenziato che gli imputati si sono serviti degli impianti, che avevano a disposizione per lo svolgimento di un'attività lecita, allo scopo di realizzare in modo organizzato ed imprenditoriale anche le condotte delittuose ascritte.

2.5. Quanto alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., essa è stata anzitutto negata dalla Corte di appello in ragione dei limiti edittali all'epoca ostativi.

Per il reato aggravato così come contestato (artt. 473 e 474-ter, primo comma, cod. pen.) la pena massima edittale, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 131-bis, penultimo comma, cod. pen. è pari a sei anni di reclusione; secondo la previsione dell'art. 131-bis cod. pen. vigente all'epoca della pronuncia della sentenza, ciò impediva di per sé l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, perché essa non poteva riguardare reati punibili con una pena massima superiore a cinque anni di reclusione.

La previsione è oggi diversa, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce la non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. a reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni, senza alcun riferimento alla pena massima.

Il reato per cui si procede è punito con una sanzione minima (calcolata alla luce del criterio sopra ricordato) pari appunto a due anni di reclusione, sicché la norma non osta, di per sé, al riconoscimento della causa di non punibilità.

Attraverso il riferimento al diverso concetto di "abitualità" (che, come noto, non è di per sé esclusa nemmeno dalla sussistenza di un reato continuato: cfr. Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), la Corte di appello sviluppa in realtà argomentazioni corrette, con le quali il ricorrente non si confronta, in ordine alla non particolare tenuità dell'offesa, desumibile dall'elevatissimo numero di oggetti cui il marchio alterato è stato apposto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 473, primo comma, cod. pen., per aver apposto, su oltre 65.000 capi di abbigliamento ed accessori, marchi e segni distintivi di diverse società calcistiche, senza averne licenza. Il fatto è stato accertato in Pagani il 28 marzo 2018. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto sottoscritto da comune difensore, i due imputati, articolando i motivi di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia travisamento della prova: la responsabilità dell'imputato sarebbe stata tratta dalla mera sua presenza nei locali della ditta gestita dalla Fasolino, come affermata dal teste di polizia giudiziaria, senza alcun riscontro circa la sua ingerenza nell'attività imprenditoriale della coimputata. 2.2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge nonché "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione": 2.2.1. il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo, in quanto il capo d'imputazione sarebbe non chiaro e preciso, non essendovi allegato il "verbale di campionamento" da cui trarre gli elementi identificativi dei capi sequestrati; 2.2.2. sarebbe apodittica l'ordinanza con la quale il Tribunale non ha ammesso i testi a difesa; 2.2.3. né Tribunale né Corte di appello avrebbero motivato sulla sussistenza della condizione di punibilità prevista dal terzo comma dell'art. 473 cod. pen.: non vi sarebbe prova né della registrazione dei marchi né della corrispondenza di quelli apposti sui beni sequestrati a quelli originali noti; 2.2.4. non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art 474-ter cod. pen. perché i fatti sarebbero stati commessi nell'ambito di una "ditta ordinaria, cioè ... organizzata per una regolare attività" (pag. 5 del ricorso); 2.2.5. la Corte avrebbe negato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. nonostante la mancata prova dell'abitualità, cioè della commissione di almeno due reati della stessa indole. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo comune motivo deduce genericamente travisamento della prova, ma non considera che nel caso di "doppia conforme" e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Ciò non è avvenuto, ed anzi il ricorrente nemmeno ha precisato quale sia l'argomento travisato e quale il suo carattere di decisività. 2. Confusi, generici e reiterativi (e dunque inammissibili) sono gli ulteriori motivi. Anzitutto, con riguardo al medesimo punto della decisione e al medesimo passaggio argomentativo della decisione impugnata sono dedotti cumulativamente sostanzialmente tutti i vizi di legittimità: dalla violazione di legge a tutti i vizi di motivazione. Va ricordato che «la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535); e, ancora, che «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Ciò premesso, i motivi sono anche reiterativi di analoghi già presentati in sede di appello, senza alcun confronto argomentativo e critico con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del loro rigetto. 2.1. Così, il ricorrente si limita a censurare il rigetto della doglianza relativa alla mancanza di chiarezza del capo di imputazione, semplicemente sostenendo che al capo di imputazione dovesse essere allegata la descrizione degli oltre 65.000 oggetti sequestrati, laddove la Corte ha logicamente affermato sufficiente il rinvio per relationem ad un legittimo atto del procedimento (il verbale di sequestro). Del resto, va riaffermato che «ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato» (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455). La soluzione in diritto, data alla questione dalla Corte di appello, è corretta, dal momento che il capo di imputazione contiene l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, senz'altro dotati di specificità (laddove descrive la condotta, il focus e il tempus commissi delicti e, attraverso il consentito rinvio, i marchi e segni distintivi oggetto di contraffazione), sicché il diritto di difesa è senz'altro esplicabile in maniera piena: cfr. Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090, per tutte. 2.2. Ancora, la reiterazione del motivo di ricorso in ordine alla mancata ammissione dei testi a difesa non si confronta affatto con la motivazione, del tutto logica e pertinente, resa a pagina 4 della sentenza impugnata dalla Corte di appello, laddove si è evidenziato che le prove non ammesse miravano a dimostrare un dato già provato aliunde (sicché non sussiste nemmeno, all'evidenza, la denunciata violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.). In ogni caso, il ricorrente non deduce la decisività delle prove non ammesse. 2.3. In ordine alla condizione di punibilità di cui all'art. 473, terzo comma, cod. pen., il ricorrente incorre ancora una volta in genericità estrinseca, e dunque in una causa di inammissibilità del motivo, perché non si confronta affatto con la motivazione, tutt'altro che illogica, resa dalla Corte di appello laddove ha evidenziato che, nel caso di specie, si trattava di marchi assai noti e di larghissimo uso (Juventus, Inter, Milan e altre primarie squadre di calcio di tutto il mondo). Va ricordato che incombe a chi invoca la causa di non punibilità la prova che i marchi utilizzati non fossero regolarmente registrati (cfr. Sez. 2, n. 46882 del 3/12/2021, Huang, Rv. 282404 e Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140). 2.4. L'esclusione dell'aggravante non è stata nemmeno oggetto di motivo di appello. In ogni caso, la motivazione dei giudici di merito (v. in particolare pagg. 13-14 della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto specifico) è corretta laddove ha evidenziato che gli imputati si sono serviti degli impianti, che avevano a disposizione per lo svolgimento di un'attività lecita, allo scopo di realizzare in modo organizzato ed imprenditoriale anche le condotte delittuose ascritte. 2.5. Quanto alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., essa è stata anzitutto negata dalla Corte di appello in ragione dei limiti edittali all'epoca ostativi. Per il reato aggravato così come contestato (artt. 473 e 474-ter, primo comma, cod. pen.) la pena massima edittale, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 131-bis, penultimo comma, cod. pen. è pari a sei anni di reclusione; secondo la previsione dell'art. 131-bis cod. pen. vigente all'epoca della pronuncia della sentenza, ciò impediva di per sé l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, perché essa non poteva riguardare reati punibili con una pena massima superiore a cinque anni di reclusione. La previsione è oggi diversa, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce la non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. a reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni, senza alcun riferimento alla pena massima. Il reato per cui si procede è punito con una sanzione minima (calcolata alla luce del criterio sopra ricordato) pari appunto a due anni di reclusione, sicché la norma non osta, di per sé, al riconoscimento della causa di non punibilità. Attraverso il riferimento al diverso concetto di "abitualità" (che, come noto, non è di per sé esclusa nemmeno dalla sussistenza di un reato continuato: cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), la Corte di appello sviluppa in realtà argomentazioni corrette, con le quali il ricorrente non si confronta, in ordine alla non particolare tenuità dell'offesa, desumibile dall'elevatissimo numero di oggetti cui il marchio alterato è stato apposto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
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