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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45338/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02S9BHJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 02/04/2019 del Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché - essendo stato destinatario di un provvedimento di espulsione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, provvedimento emesso in sostituzione della pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa e al quale si accompagnava il divieto di nuovo ingresso in Italia per anni cinque - faceva rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato e, per l'effetto, ritenuta la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, nonché applicata la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

1.1. Secondo la ricostruzione storica e oggettiva compiuta nella fase di merito, all'esito di un controllo effettuato il 22/02/2019, veniva constatata la presenza dell'imputato in Genova; Milloshi risultava, però, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, al quale si accompagnava il divieto di nuovo ingresso nel territorio italiano per cinque anni, come detto emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo.

1.2. La doppia conforme affermazione di penale responsabilità si fonda sull'assunto della irrilevanza, in punto di colpevolezza, del fatto che la sopra detta espulsione non sia stata effettivamente eseguita, ad opera della competente autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs n. 286 del 1998 (il Milloshi, infatti, si era spontaneamente allontanato dall'Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], imbarcandosi per l'Albania dal porto di Brindisi).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la erronea applicazione del contestato modello legale ex art. 13, comma 13-bis d.lgs n. 286 del 1998.

L'espulsione prevista dall'art. 16 T.U. imm. non è immediatamente esecutiva; essa postula, al contrario, il materiale accompagnamento del soggetto alla frontiera, mediante l'utilizzo della forza pubblica.

Nel caso di specie, il sopra detto provvedimento di espulsione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, non è stato mai eseguito dal competente Questore.

Milloshi ha invece fruito - a norma dell'art. 13, comma 13-bis d.lgs 286 del 1998 - della possibilità di partire volontariamente attraverso la frontiera di Brindisi; ciò non per dare esecuzione alla sentenza sopra menzionata, bensì a causa dell'espulsione amministrativa disposta il 23/09/2011 - nei suoi confronti - dal Prefetto di Torino.

Non essendo stata mai eseguita l'espulsione disposta dal Tribunale di Cuneo, non sussiste il contestato reato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Devono condividersi le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, in ordine al fatto che la richiamata disciplina attenga alla posizione dello straniero, il quale risulti semplicemente destinatario di un ordine di espulsione; il testo della norma, contrariamente all'assunto difensivo, non pretende una formale ed effettiva espulsione del soggetto dal territorio dello Stato, ad opera dell'autorità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La condotta contestata al prevenuto sl è sostanziata, come detto, nella violazione del divieto di nuovo ingresso nel territorio nazionale, entro un certo arco temporale; tale divieto - nel caso in esame - è stato legittimamente collegato all'ordine di rimpatrio.

2.1. Giova allora precisare brevemente quanto segue.

La vigente formulazione del comma 13 -bis dell'art. 13 T.U. imm. è stata introdotta dall'art. 1, comma 2 -ter, lett. b), del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004.

L'art. 13 della legge in questione contiene, per quanto qui interessa: - il comma 13, secondo cui: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera" (la dizione "Lo straniero espulso", originariamente contenuta nella norma, è stata sostituita dal sintagma "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione", attualmente presente nel testo legislativo, ad opera dell'art. 3 d.l. 23 giugno 2011, n. 89); - il comma 13-bis, secondo cui: "Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni" (primo periodo); "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni" (secondo periodo).

La legge punisce, quindi, con identica sanzione criminale il comportamento dello straniero che - espulso dal territorio dello Stato in esecuzione di provvedimento amministrativo (comma 13), ovvero di provvedimento giudiziale, emesso in applicazione di specifiche disposizioni recate dallo stesso T.U. innm. (comma 13-bis) - trasgredisca al divieto di non fare nuovamente ingresso nel territorio dello Stato, nel periodo indicato dall'atto dispositivo dell'espulsione (nel rispetto, comunque, dei limiti di durata del divieto in questione, stabiliti dallo stesso T.U. agli artt. 13, comma 14, nonché 16, commi 1 e 1-bis e, infine, 16, commi 5 e 8).

Nonostante l'identità della sanzione, il comma 13 e il comma 13- bis disciplinano due distinte fattispecie di reato, in quanto diversa è la fonte (amministrativa in un caso, giudiziale nell'altro) dell'ordine di espulsione, che viene posto a fondamento della trasgressione al divieto di reingresso, conseguente all'adozione dell'atto autoritativo.

Il succitato comma 13-bis, in conclusione, si applica alle espulsioni di stranieri (intendendosi per tali gli apolidi e i cittadini non appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea, ex art. 1, comma 1, T.U.) giudizialmente disposte in applicazione delle specifiche disposizioni previste dallo stesso T.U. (artt. 15, 16, commi 1, 1-bis e 5).

La fattispecie prevista dal primo periodo di tale comma vede, quali elementi materiali del delitto, un ordine giudiziale di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, emesso in applicazione delle disposizioni contenute nel T.U. e il reingresso in Italia, non specificamente autorizzato dal Ministro dell'interno, dello straniero stesso, in epoca antecedente rispetto alla scadenza del termine del divieto al reingresso medesimo, fissato dal giudice nel rispetto delle disposizioni di legge sul punto.

Trattasi, al pari del delitto previsto dal comma 13 dello stesso art. 13, di reato permanente, in quanto diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso (il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e, dunque, la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo), la cui durata permane fino a quando il trasgressore al divieto, conseguente all'ordine, non abbandoni il territorio dello Stato, ponendo così in essere il comportamento per lui doveroso (Sez. 1, n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, MazIami, Rv. 238115; Sez. 1, n. 17878 del 18/02/2004, Prenga, Rv. 228548; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Melnic, n.m.).

2.2. Tanto premesso, ai soli fini dell'inquadramento in diritto della questione dedotta, non vi è chi non rilevi l'inconsistenza della tesi propugnata dalla difesa.

E infatti, la circostanza che il Milloshi - una volta colpito dal provvedimento di espulsione e dal successivo ordine di allontanamento - sia volontariamente tornato in Albania, senza che se ne sia resa necessaria la coattiva conduzione alla frontiera, non vale certamente ad elidere la natura antigiuridica del suo comportamento, consistito nel rientro arbitrario il Italia.

Il contestato paradigma normativo, infatti, attiene alla posizione del cittadino straniero che sia stato semplicemente destinatario di un provvedimento di espulsione; tale condizione prescinde dalle modalità di esecuzione - coattiva o volontaria - di tale espulsione (Sez. 1, n. 7910 del 04/02/2013, Stojanovic, Rv. 254917).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02S9BHJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 02/04/2019 del Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché - essendo stato destinatario di un provvedimento di espulsione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, provvedimento emesso in sostituzione della pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa e al quale si accompagnava il divieto di nuovo ingresso in Italia per anni cinque - faceva rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato e, per l'effetto, ritenuta la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, nonché applicata la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 1.1. Secondo la ricostruzione storica e oggettiva compiuta nella fase di merito, all'esito di un controllo effettuato il 22/02/2019, veniva constatata la presenza dell'imputato in Genova; Milloshi risultava, però, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, al quale si accompagnava il divieto di nuovo ingresso nel territorio italiano per cinque anni, come detto emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo. 1.2. La doppia conforme affermazione di penale responsabilità si fonda sull'assunto della irrilevanza, in punto di colpevolezza, del fatto che la sopra detta espulsione non sia stata effettivamente eseguita, ad opera della competente autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs n. 286 del 1998 (il Milloshi, infatti, si era spontaneamente allontanato dall'Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], imbarcandosi per l'Albania dal porto di Brindisi). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la erronea applicazione del contestato modello legale ex art. 13, comma 13-bis d.lgs n. 286 del 1998. L'espulsione prevista dall'art. 16 T.U. imm. non è immediatamente esecutiva; essa postula, al contrario, il materiale accompagnamento del soggetto alla frontiera, mediante l'utilizzo della forza pubblica. Nel caso di specie, il sopra detto provvedimento di espulsione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, non è stato mai eseguito dal competente Questore. Milloshi ha invece fruito - a norma dell'art. 13, comma 13-bis d.lgs 286 del 1998 - della possibilità di partire volontariamente attraverso la frontiera di Brindisi; ciò non per dare esecuzione alla sentenza sopra menzionata, bensì a causa dell'espulsione amministrativa disposta il 23/09/2011 - nei suoi confronti - dal Prefetto di Torino. Non essendo stata mai eseguita l'espulsione disposta dal Tribunale di Cuneo, non sussiste il contestato reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Devono condividersi le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, in ordine al fatto che la richiamata disciplina attenga alla posizione dello straniero, il quale risulti semplicemente destinatario di un ordine di espulsione; il testo della norma, contrariamente all'assunto difensivo, non pretende una formale ed effettiva espulsione del soggetto dal territorio dello Stato, ad opera dell'autorità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La condotta contestata al prevenuto sl è sostanziata, come detto, nella violazione del divieto di nuovo ingresso nel territorio nazionale, entro un certo arco temporale; tale divieto - nel caso in esame - è stato legittimamente collegato all'ordine di rimpatrio. 2.1. Giova allora precisare brevemente quanto segue. La vigente formulazione del comma 13 -bis dell'art. 13 T.U. imm. è stata introdotta dall'art. 1, comma 2 -ter, lett. b), del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004. L'art. 13 della legge in questione contiene, per quanto qui interessa: - il comma 13, secondo cui: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera" (la dizione "Lo straniero espulso", originariamente contenuta nella norma, è stata sostituita dal sintagma "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione", attualmente presente nel testo legislativo, ad opera dell'art. 3 d.l. 23 giugno 2011, n. 89); - il comma 13-bis, secondo cui: "Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni" (primo periodo); "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni" (secondo periodo). La legge punisce, quindi, con identica sanzione criminale il comportamento dello straniero che - espulso dal territorio dello Stato in esecuzione di provvedimento amministrativo (comma 13), ovvero di provvedimento giudiziale, emesso in applicazione di specifiche disposizioni recate dallo stesso T.U. innm. (comma 13-bis) - trasgredisca al divieto di non fare nuovamente ingresso nel territorio dello Stato, nel periodo indicato dall'atto dispositivo dell'espulsione (nel rispetto, comunque, dei limiti di durata del divieto in questione, stabiliti dallo stesso T.U. agli artt. 13, comma 14, nonché 16, commi 1 e 1-bis e, infine, 16, commi 5 e 8). Nonostante l'identità della sanzione, il comma 13 e il comma 13- bis disciplinano due distinte fattispecie di reato, in quanto diversa è la fonte (amministrativa in un caso, giudiziale nell'altro) dell'ordine di espulsione, che viene posto a fondamento della trasgressione al divieto di reingresso, conseguente all'adozione dell'atto autoritativo. Il succitato comma 13-bis, in conclusione, si applica alle espulsioni di stranieri (intendendosi per tali gli apolidi e i cittadini non appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea, ex art. 1, comma 1, T.U.) giudizialmente disposte in applicazione delle specifiche disposizioni previste dallo stesso T.U. (artt. 15, 16, commi 1, 1-bis e 5). La fattispecie prevista dal primo periodo di tale comma vede, quali elementi materiali del delitto, un ordine giudiziale di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, emesso in applicazione delle disposizioni contenute nel T.U. e il reingresso in Italia, non specificamente autorizzato dal Ministro dell'interno, dello straniero stesso, in epoca antecedente rispetto alla scadenza del termine del divieto al reingresso medesimo, fissato dal giudice nel rispetto delle disposizioni di legge sul punto. Trattasi, al pari del delitto previsto dal comma 13 dello stesso art. 13, di reato permanente, in quanto diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso (il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e, dunque, la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo), la cui durata permane fino a quando il trasgressore al divieto, conseguente all'ordine, non abbandoni il territorio dello Stato, ponendo così in essere il comportamento per lui doveroso (Sez. 1, n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, MazIami, Rv. 238115; Sez. 1, n. 17878 del 18/02/2004, Prenga, Rv. 228548; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Melnic, n.m.). 2.2. Tanto premesso, ai soli fini dell'inquadramento in diritto della questione dedotta, non vi è chi non rilevi l'inconsistenza della tesi propugnata dalla difesa. E infatti, la circostanza che il Milloshi - una volta colpito dal provvedimento di espulsione e dal successivo ordine di allontanamento - sia volontariamente tornato in Albania, senza che se ne sia resa necessaria la coattiva conduzione alla frontiera, non vale certamente ad elidere la natura antigiuridica del suo comportamento, consistito nel rientro arbitrario il Italia. Il contestato paradigma normativo, infatti, attiene alla posizione del cittadino straniero che sia stato semplicemente destinatario di un provvedimento di espulsione; tale condizione prescinde dalle modalità di esecuzione - coattiva o volontaria - di tale espulsione (Sez. 1, n. 7910 del 04/02/2013, Stojanovic, Rv. 254917). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 45338/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris