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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15642/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10996/2022R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’indi ri zzo pec: avv paol avilla @ punto- pec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – inerenza costi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,n. 3802 / 2 3 /20 21 , depositata il 2 0 . 1 0 .20 21 e non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian. 3802/23/2021 depositata il 20.10.2021 veniva rigettato l’ap- pello propost o dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bergamo n. 4 5 9 / 2 /201 9 , la qualeaveva rigettato il ricorso proposto da lla contribuente avverso l’avvisodi accertamento per II.DD. e IVA relative al l’anno di imposta 2013notificatale dall’Agenzia delle Entrate .

Disattese le questioni preliminari, veniva così confermato l’ avviso concui l’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità di costirelativi a d un consulente tecnico sulla base di un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa ai sensi degli artt. 61 e ss. d.lgs.n.276/2003.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso .

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 2 del d.P.R.n.600/1973, in combinato disposto con l’art.12 della l. n.212 del2000 e con l’art.111 Cost. ai fini del contraddittorio procedimen- tale, per non essere nel caso applicabile l’art.32 cit. bensì l’art.12, comma7, cit. e per la sussiste nza nella fattispecie de i presupposti perl’obbligo del contraddittorio. 2.Il motivo è inammissibile.

Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta realmente con il pertinentecapo del la decisione della sentenza d’appello, pure ripor- tataa pag.17 del ricorso , in cui il giudice ha accertato che è interve- nuto il contraddittorio : si legge a pag. 3 della sentenza impugnata che«il 6 dicembre 2018 nell’instaurato contraddittorio la società de- positavaunicamente (…) » .

A fronte di ciò, la ricorrente non impugna specificamente l’accertamento giudiziale della circostanza , limitan- dosia disquisire circa l’applicabilità dell’art.32 cit. in luogo dell’art.12 dello Statuto del cont r ibuente , derivandone l’inammissibilità della censura. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.109 del d.P.R. n.917 del 1986 in combinato disposto con l’art.21del d.P.R. n.633 del 1972 con riferimento al profilo probato- rioche consente di individuare sul piano qualitativo i costi deducibili. 4.La censura è inammissibile. 4.1.Va rammentato per la Corte di cassazione (Cass. Sez. 5 , sen- tenza n. 18904 del 17/07/2018 e giurisprudenza ivi citata ) ha da tempochiarito che, i n tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibilisi ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazionetra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi inun giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valu- tazionidi tipo utilitaristico o quantitativo.

Inoltre,con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l’inter- pretazionecondivisa dal Collegio è nel senso che la deducibilità di co- stied oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da inten- dersicome necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'atti- vitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazionequalitativa e non quantitativa .

L a relativ a prova ( cfr. ad es.Cass.

Sez. 5 , sentenza n. 24880 del 18/08/2022) , in caso di con- testazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contri- buente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi ela sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchéin correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé . 4.2.L'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo permancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da infi- ciarnela validità o la rilevanza, può perciò contestare l'incongruità e l'antieconomicitàdella spesa, che assumono rilievo, sul piano proba- torio,come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non iden- tificandosiin essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolaritàdelle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresaed alle scelte imprenditoriali. 4.3.Nel caso in esame , la doglianza ripropone argomentazioni con riferimento al profilo qualitativo del costo ai fini dell’inerenza, ma non si confronta con la ratio decidendi espressa dal giudice sulla questione, che consiste innanzitutto e principalmente nell’aver esclusola certezza del costo avendo accertato la « descrizione gene- rica»in fattura della prestazione (cfr. p.4 sentenza) , ossia la man- canzadell’«indicazione completa ed esaustiva circa la natura dei beni eservizi acquistati » ( ibidem ).

5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna laricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- terior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10996/2022R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’indi ri zzo pec: avv paol avilla @ punto- pec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – inerenza costi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,n. 3802 / 2 3 /20 21 , depositata il 2 0 . 1 0 .20 21 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian. 3802/23/2021 depositata il 20.10.2021 veniva rigettato l’ap- pello propost o dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bergamo n. 4 5 9 / 2 /201 9 , la qualeaveva rigettato il ricorso proposto da lla contribuente avverso l’avvisodi accertamento per II.DD. e IVA relative al l’anno di imposta 2013notificatale dall’Agenzia delle Entrate . Disattese le questioni preliminari, veniva così confermato l’ avviso concui l’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità di costirelativi a d un consulente tecnico sulla base di un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa ai sensi degli artt. 61 e ss. d.lgs.n.276/2003. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso . Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 2 del d.P.R.n.600/1973, in combinato disposto con l’art.12 della l. n.212 del2000 e con l’art.111 Cost. ai fini del contraddittorio procedimen- tale, per non essere nel caso applicabile l’art.32 cit. bensì l’art.12, comma7, cit. e per la sussiste nza nella fattispecie de i presupposti perl’obbligo del contraddittorio. 2.Il motivo è inammissibile. Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta realmente con il pertinentecapo del la decisione della sentenza d’appello, pure ripor- tataa pag.17 del ricorso , in cui il giudice ha accertato che è interve- nuto il contraddittorio : si legge a pag. 3 della sentenza impugnata che«il 6 dicembre 2018 nell’instaurato contraddittorio la società de- positavaunicamente (…) » . A fronte di ciò, la ricorrente non impugna specificamente l’accertamento giudiziale della circostanza , limitan- dosia disquisire circa l’applicabilità dell’art.32 cit. in luogo dell’art.12 dello Statuto del cont r ibuente , derivandone l’inammissibilità della censura. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.109 del d.P.R. n.917 del 1986 in combinato disposto con l’art.21del d.P.R. n.633 del 1972 con riferimento al profilo probato- rioche consente di individuare sul piano qualitativo i costi deducibili. 4.La censura è inammissibile. 4.1.Va rammentato per la Corte di cassazione (Cass. Sez. 5 , sen- tenza n. 18904 del 17/07/2018 e giurisprudenza ivi citata ) ha da tempochiarito che, i n tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibilisi ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazionetra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi inun giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valu- tazionidi tipo utilitaristico o quantitativo. Inoltre,con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l’inter- pretazionecondivisa dal Collegio è nel senso che la deducibilità di co- stied oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da inten- dersicome necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'atti- vitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazionequalitativa e non quantitativa . L a relativ a prova ( cfr. ad es.Cass. Sez. 5 , sentenza n. 24880 del 18/08/2022) , in caso di con- testazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contri- buente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi ela sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchéin correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé . 4.2.L'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo permancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da infi- ciarnela validità o la rilevanza, può perciò contestare l'incongruità e l'antieconomicitàdella spesa, che assumono rilievo, sul piano proba- torio,come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non iden- tificandosiin essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolaritàdelle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresaed alle scelte imprenditoriali. 4.3.Nel caso in esame , la doglianza ripropone argomentazioni con riferimento al profilo qualitativo del costo ai fini dell’inerenza, ma non si confronta con la ratio decidendi espressa dal giudice sulla questione, che consiste innanzitutto e principalmente nell’aver esclusola certezza del costo avendo accertato la « descrizione gene- rica»in fattura della prestazione (cfr. p.4 sentenza) , ossia la man- canzadell’«indicazione completa ed esaustiva circa la natura dei beni eservizi acquistati » ( ibidem ). 5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna laricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- terior
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