CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 26372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti con sentenza emessa in data 09/12/2021. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Django lamenta, come primo motivo di impugnazione, inosservanza o erronea applicazione ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, numero 1, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto inosservanza o erronea applicazione ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., il difetto di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione in relazione all'art. 133 cod. pen. relativamente alla congruità della pena.5. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella. 6. Il motivo riguardante la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile perché manifestamente infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (vedi n. 5838 del 28/11/2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. 7. I motivi di ricorso con cui si lamenta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e si contesta la congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] di merito, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Del resto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata, e stimata corretta dal giudice di merito, non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am