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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38224/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, oltre ad essere manifestamente infondato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono finalizzate alla rivalutazione della prova dichiarativa; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrerti denunziano violazione di norme processuali in relazione all'art. 512 cod. proc, pen., è manifestamente infondato, poiché l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenl:i a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021 Rv. 282182); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, oltre ad essere manifestamente infondato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono finalizzate alla rivalutazione della prova dichiarativa; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrerti denunziano violazione di norme processuali in relazione all'art. 512 cod. proc, pen., è manifestamente infondato, poiché l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenl:i a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021 Rv. 282182); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 38224/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris