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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 17880/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12776-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 714/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENE,Cf0; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12776 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- r.g.n. 12776/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] anni 2010 e 2011 - emesso a seguito di verifica fiscale per fatture per operazioni inesistenti (ex art. 39 comma 1 lett.

D) dpr 600/73 e 54 dpr 633/72, art. 25 d.lgs. 446/97)- ha respinto l'appello della società.

I verbalizzanti, acquisita la documentazione in sede penale, contestavano operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e deduzione di costi non inerenti.

La CTP rigettava il ricorso; la CTR ha respinto l'appello della società, analizzando i motivi di appello e confermando anche nel merito la fondatezza dell'accertamento.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione.

2. Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una sintetica ma sufficiente motivazione, laddove rende percepibili le fonti e le ragioni del proprio convincimento sul fondamento delle pretese creditorie di cui agli atti impositivi impugnati, tenendo conto della documentazione acquisita in sede penale dai verbalizzanti, autorizzati dal PG in sede fiscale. 2.1.La motivazione della sentenza rientra pertanto nell'ambito del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, con- ma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.Situazioni queste non ricorrenti nel caso in esame, nel quale la CTR, dopo l'esposizione del fatto e la sintesi delle risultanze processuali, ha ritenuto immune da censure le risultanze dell'attività investigativa della GGF,F come confluite negli avvisi di accertamento, con sintetiche ma analitiche argomentazioni, riferite: sia all'utilizzo delle risultanze del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; sia alla non necessità di richiesta di autorizzazione alle indagini bancarie; sia alla motivazione degli accertamenti; sia quanto alla legittimità della firma del funzionario sottoscrittore.

Legittimamente delegato; sia con riferimento alla dedotta nullità per carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

La CTR ha altresì esaminato il merito della controversia, ritenendo, in base a congrua motivazione, che la Lucasped si era avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, tenendo conto anche della modalità di pagamento (che avveniva quasi sempre in contanti).

3. Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a queilo previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 27 aprile 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12776-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 714/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENE,Cf0; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12776 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- r.g.n. 12776/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] anni 2010 e 2011 - emesso a seguito di verifica fiscale per fatture per operazioni inesistenti (ex art. 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 e 54 dpr 633/72, art. 25 d.lgs. 446/97)- ha respinto l'appello della società. I verbalizzanti, acquisita la documentazione in sede penale, contestavano operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e deduzione di costi non inerenti. La CTP rigettava il ricorso; la CTR ha respinto l'appello della società, analizzando i motivi di appello e confermando anche nel merito la fondatezza dell'accertamento. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione. 2. Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una sintetica ma sufficiente motivazione, laddove rende percepibili le fonti e le ragioni del proprio convincimento sul fondamento delle pretese creditorie di cui agli atti impositivi impugnati, tenendo conto della documentazione acquisita in sede penale dai verbalizzanti, autorizzati dal PG in sede fiscale. 2.1.La motivazione della sentenza rientra pertanto nell'ambito del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, con- ma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.Situazioni queste non ricorrenti nel caso in esame, nel quale la CTR, dopo l'esposizione del fatto e la sintesi delle risultanze processuali, ha ritenuto immune da censure le risultanze dell'attività investigativa della GGF,F come confluite negli avvisi di accertamento, con sintetiche ma analitiche argomentazioni, riferite: sia all'utilizzo delle risultanze del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; sia alla non necessità di richiesta di autorizzazione alle indagini bancarie; sia alla motivazione degli accertamenti; sia quanto alla legittimità della firma del funzionario sottoscrittore. Legittimamente delegato; sia con riferimento alla dedotta nullità per carenza di motivazione della sentenza di primo grado. La CTR ha altresì esaminato il merito della controversia, ritenendo, in base a congrua motivazione, che la Lucasped si era avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, tenendo conto anche della modalità di pagamento (che avveniva quasi sempre in contanti). 3. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a queilo previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 27 aprile 2022 Il
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