CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 43600/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 21 aprile 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari prescrivendogli il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lo stesso convivono. Nell'ordinanza si dà atto che il Rossi, sottoposto agli arresti domiciliari dal 24 aprile 2020 è stato condannato, con sentenza emessa 1 A in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione per reati in materia di stupefacenti. La necessità di aggravare la misura è stata ritenuta sussistente valorizzando le informative di polizia dalle quali risulta che l'imputato non era stato trovato in casa in occasione del controllo eseguito la notte del 7 febbraio 2021 e che in occasione di un controllo del 5 aprile 2021 l'imputato veniva trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], gravato di precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il difensore denuncia: 2.1.violazione di legge, in relazione all'art. 310, comma 2 cod. proc. pen. per l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli atti depositati dalla difesa consistenti nelle dichiarazioni rese dalla compagna del Rossi, [OSCURATO:PERSONA] - in relazione all'episodio del 7 febbraio 2021: la Pagliaricci aveva infatti dichiarato che insieme al Rossi aveva aperto prontamente la porta consentendo ai verbalizzanti di verificare la presenza in casa del Rossi; 2.2.manifesta illogicità e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravamento delle esigenze cautelari poiché l'ordinanza è basata su congetture e fatti rivelatisi infondati alla stregua delle dichiarazioni della Pagliaricci e della presenza in casa di un pregiudicato trattandosi di una persona gravata da meri precedenti di polizia e "cognato" dell'imputato; 2.3. conseguente violazione dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. non ricorrendo le condizioni di fatto per l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen Il Tribunale ha motivato l'aggravamento della misura, dando atto della carenza sul punto dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, valorizzando le informative di polizia in atti dalle quali risulta che l'imputato non era stato trovato in casa in occasione del controllo eseguito la notte del 7 febbraio 2021 e che in occasione del controllo del 5 aprile 2021 l'imputato veniva trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], gravato di precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Ha rilievo assorbente il primo motivo di ricorso poiché risulta evidente dal confronto tra la motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, la motivazione dell'ordinanza impugnata e la documentazione prodotta dalla difesa che il Tribunale del riesame non ha esaminato la memoria difensiva inviata fin dal 9 febbraio 2021 al giudice per le indagini preliminari in vista dell'adozione di un provvedimento di aggravamento della misura. Alla memoria era allegata documentazione relativa allo svolgimento di attività difensiva - la escussione di [OSCURATO:PERSONA] - rilevante ai fini della valutazione della violazione d Ila prescrizione relativa all'obbligo di permanenza in casa del 7 febbraio 2021, documentazione e memoria difensiva che non sono state esaminate dal Tribunale. Tale omissione integra un vulnus del diritto di difesa in relazione a circostanze potenzialmente decisive, in ragione degli argomenti in essa sviluppati e, comunque, non presenti nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e sui quali il provvedimento impugnato è rimasto silente (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere relatore