CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e 186, comma 2, lett. c) Cod. Strada cono manifestamente • infondal quanto alla determinazione della Iena per il reato sub capo A) in mesi nove tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del numero delle persone 0' offesa dal reato; Rilevato che, quanto alla durata della misura della sospensione della patente di guida, trattasi di censura non deducibile perché non proposta in appello a fronte di compiuta motivazione sulla sussistenza del reato per il quale la misura è stata applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il C