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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06376/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo entrambi vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, a fronte del motivato diniego delle invocate attenuanti, da mere doglianze in punto di fatto tese a sollecitare una diversa valutazione di risultanze processuali.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Rom 412/1/2022 [OSCURATO:PERSONA],sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo entrambi vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, a fronte del motivato diniego delle invocate attenuanti, da mere doglianze in punto di fatto tese a sollecitare una diversa valutazione di risultanze processuali. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 412/1/2022 [OSCURATO:PERSONA],sid
Sentenza Cassazione n. 06376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris