CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 29984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5274/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 200/2020 depositata il15/7/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che La società [OSCURATO:PERSONA] “S.S. Medici” S.r.l. ricorreva ex articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Taranto perché l’[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a pagarle la somma di euro 2.770.433,97, oltre interessi, per prestazioni di dialisi, previa dichiarazione della nullità parziale e/o della inefficacia e/o della inoperatività del contratto da loro stipulato “per la erogazione ed acquisto di prestazioni dialitiche” per il 2016; le prestazioni erano state effettuate in singoli [OSCURATO:PERSONA] della Asl, e precisamente i Distretti nn. 1, 3 e 4. Da questo ricorso derivava la causa n. 5714/2017 R.G. Poco tempo prima la suddetta società aveva proposto al medesimo Tribunale un ulteriore ricorso, da cui era insorta la causa n. 5701/2017 R.G.: vi si chiedeva la condanna della stessa Asl a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 354.719,18, per analoghe prestazioni nei [OSCURATO:PERSONA] nn. 2, 6 e 7, e la somma di euro 10.781,79 quali interessi moratori per gli acconti pagati tardivamente, previa la dichiarazione richiesta nella causa n. 5714/2017 R.G. Nella causa n. 5714/2017 R.G. l’Asl si costituiva resistendo, e tra l’altro eccependo abusivo frazionamento del credito, che avrebbe compiuto la ricorrente nei suoi confronti, avendo essa, pochi giorni prima dell’iscrizione a ruolo del ricorso de quo, cioè il 28 giugno 2017, iscritti a ruolo altri tre ricorsi ex articolo 702 bis c.p.c. tra le medesime parti – i nn. 5528, 5530 e 5532 del 2017 - e, successivamente, il 4 luglio 2017, iscritto il n. 5701/2017. Il Tribunale, con ordinanza del 30 novembre 2017, nella causa n. 5714/2017 accoglieva la domanda, condannando quindi l’Asl a corrispondere a controparte la somma di euro 2.770.433,97 oltre interessi “a saldo delle fatture indicate nel ricorso”, e a rifondere le spese di lite; in particolare, rigettava l’eccezione di abusivo frazionamento, affermando che era prospettabile soltanto per la causa n. 5701/2017, perché relativa al contratto del 2016, e che comunque il frazionamento era ammissibile in quanto i Distretti nn. 1, 3 e 4 “avevano utilizzato criteri di liquidazione delle prestazioni differenti” rispetto ai Distretti nn. 2, 6 e 7, e “la medesima amministrazione non ha contestato la diversità delle condotte liquidatorie dei singoli distretti”. L’Asl proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza del 15 luglio 2020, dichiarando di applicare la ragione più liquida e pertanto decidendo solo il terzo motivo (che definiva in realtà pregiudiziale), accoglieva il gravame, e perciò dichiarava improponibile la domanda, condannando l’appellato a rifondere le spese di entrambi i gradi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria; l’Asl si è difesa con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 161, primo comma, c.p.c., nonché omessa pronuncia sulle eccezione di inammissibilità del primo motivo d’appello. Il Tribunale avrebbe rigettato con “adeguato supporto motivazionale” l’eccezione di abusivo frazionamento; nell’atto d’appello l’Asl si sarebbe avvalsa di argomentazioni totalmente estranee rispetto a ciò, e la corte territoriale non avrebbe considerato la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellata. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 24, 111 Cost., 88, 100, 104 c.p.c., 1292, 1314, 1311, 1175 e 1375 c.c.; si denunciano altresì falsa applicazione dei principi costituzionali del giusto processo ed erronee interpretazione e applicazione dei principi nomofilattici di S.S.U.U. 23726/2007 e 4090/2017. Costituitasi l’Asl in primo grado il 13 novembre 2017, all’udienza del 23 novembre 2017 l’attuale ricorrente aveva replicato all’eccezione di frazionamento rilevando che relativa al contratto del 2016 sarebbe stata soltanto la causa n. 5701/2017, instaurata separatamente perché riguardava il mancato pagamento dei Distretti nn. 2, 6 e 7, mentre il presente giudizio riguardava i Distretti nn. 1, 3 e 4; e i due gruppi di Distretti avrebbero avuto ad oggetto condotte radicalmente diverse. Ciò, ribadito anche successivamente (nella comparsa d’appello e nella conclusionale d’appello) da [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe riferito al fatto che i Distretti della presente causa non avrebbero pagato alcunché (per cui avrebbero dovuto la somma di euro 2.770.433,97), laddove gli altri Distretti avrebbero versato acconti per alcune delle fatture. Si era pertanto dinanzi a “distinte domande giudiziarie”, soprattutto perché per i Distretti 2, 6 e 7 “occorreva anche chiedere il pagamento, con specifica ed autonoma domanda, degli interessi maturati in relazione a tali acconti, oltre che degli interessi a maturare sulle somme ancora dovute”. Quindi l’attuale ricorrente aveva riunito due gruppi di Distretti “per condotte liquidatorie omogenee”. Anche il giudice d’appello avrebbe riconosciuto che alcuni Distretti avevano versato acconti. Si argomenta poi in base a S.U. 4090/2017 per affermare che “contrariamente a quanto reputato dalla Corte territoriale non era la diversità in quanto tale delle procedure liquidatorie ad integrare” l’interesse a tutela processuale frazionata, bensì gli effetti derivatine “sotto il profilo della conseguenziale posizione sostanziale e processuale” dell’attuale ricorrente quando aveva deciso di avviare i due giudizi, non essendo suo interesse “un unico criterio di liquidazione”, bensì avendo interesse a “non sovrapporre” quel che si era intrinsecamente differenziato “per effetto delle diverse condotte liquidatorie seguite dai Distretti”. 3. Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4, 111 Cost., 88, 10 [sic], 104 c.p.c., falsa applicazione dei principi costituzionali del giusto processo, erronee interpretazione e applicazione dei principi nomofilattici insegnati da S.S.U.U. 23726/2007 e 4090/2017. Affinché sussista l’abuso del processo con ingiustificato frazionamento del credito (si vedano S.U. 15 novembre 2007 n. 23726 e S.U. 16 febbraio 2017 n. 4090) deve rinvenirsi “una scelta operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale aggravamento della posizione del debitore”. Ciò qui non sussisterebbe, poiché l’attuale ricorrente avrebbe “responsabilmente accorpato le condotte liquidatorie omogenee seguite dai diversi Distretti”, introducendo solo due giudizi “nell’ottica di evitare la concentrazione di situazioni dissimili in un unico giudizio, così agevolando, piuttosto che aggravare, la stessa difesa dell’[OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c., 2909 c.c., 2, 3, 4 e 111 Cost., 88, 10 [sic], 104 c.p.c., falsa applicazione dei principi costituzionali del giusto processo, erronee interpretazione e applicazione dei principi nomofilattici insegnati da S.S.U.U. 23726/2007 e 4090/2017. Nell’altro giudizio relativo al credito riguardante l’anno 2016, il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’interesse alla tutela frazionata e, poi, la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza n. 368/2019, “ha respinto il relativo motivo di appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], accogliendolo per diverse ragioni”: questa statuizione sarebbe passata in giudicato, perché l’Asl non avrebbe proposto impugnazione incidentale. Sussisterebbe pertanto giudicato esterno fra le stesse parti, che la corte territoriale qui avrebbe violato. 5. Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e del d.m. 55/2014. Nella sentenza d’appello la ricorrente viene condannata a rifondere a controparte le spese di lite, in motivazione dichiarate liquidate “secondo i parametri minimi” del d.m. 55/2014. Però, dal momento che nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. si chiedeva di condannare l’Asl al pagamento di euro 2.770.433,97 e poiché nelle more venivano poi effettuati pagamenti parziali, restando “controverso il saldo di € 866.500,14”, compresi gli interessi maturati, il giudice d’appello avrebbe dovuto compensare le spese. Inoltre, sarebbe stato da tenere in conto che “il disputandum residuo ammontava ad € 866.500,14”. Perciò il giudice d’appello non avrebbe liquidato i parametri minimi come invece affermato. 6. Con il sesto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1419, commi primo e secondo, 1367 c.c. e 1 d.lgs. 502/1992. La Corte d’appello ha dichiarato di non esaminare “le altre questioni”, ma su questa della rubrica in effetti avrebbe aggiunto il suo esame. Pertanto per “mero tuziorismo” si dovrebbe affermare compiuto un rilievo non condivisibile. 7. Seguendo la regola della ragione liquida, è il caso di vagliare congiuntamente il secondo motivo e il terzo motivo. Invero, non è condivisibile l’affermazione che l’attuale ricorrente abbia compiuto un illegittimo frazionamento. In effetti, la stessa corte territoriale ha riconosciuto esservi stata liquidazione “con criteri di liquidazione diversi” (così la sentenza, pagina 4): e ciò riguarda logicamente solo uno dei due gruppi, quello oggetto della causa n. 5701/2017 - dove infatti l’importo si presentava molto inferiore, cioè € 354.719,18 (si veda ancora la sentenza, pagina 4) -, nel quale soltanto si sostiene che vi sia stato un pagamento, seppur parziale. Non si afferma nella sentenza che siano emersi anche nei Distretti dove nulla si è pagato (cioè quelli oggetto della presente causa) un criterio di liquidazione e una liquidazione quindi già effettuata nel senso di quantificazione, pur non essendo stato versato denaro. La situazione, pertanto, non era identica nei due gruppi, e il concetto per cui il frazionamento corrisponde all’abuso (sul quale non a caso, infatti, si è sviluppata un’ampia giurisprudenza: oltre ai già evocati interventi delle sezioni unite, si vedano tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24539, S.U. 22 dicembre 2009 n. 26961, Cass. sez. 6-2, ord. 27 luglio 2018 n. 19898, Cass. sez. 2, 13 agosto 2018 n. 20714, Cass. sez. 3, 7 marzo 2019 n. 6591, Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2019 n. 17893, Cass. sez. 6-3, ord. 13 gennaio 2020 n. 337, Cass. sez. 2, ord. 24 maggio 2021 n. 14143 e Cass. sez. 2, ord. 8 agosto 2023 n. 24168) deve essere interpretato in modo rigoroso, divenendo altrimenti uno strumento per privare del processo e dunque, in ultima analisi, del sottostante diritto sostanziale. 8. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbiti gli altri motivi, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche pe