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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35382/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Spoleto ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato conseguente al rito direttissimo, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e per il reato di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011, per essersi posto alla guida dell'autovettura con cui si era recato fuori del Comune in cui era obbligato a soggiornare, nonostante la sospensione della patente con provvedimento del Prefetto di Perugia, fatti accertati in Foligno il 6 agosto 2021.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e esclusione della particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente ha riproposto doglianze su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata con argomentazioni che rendono i rilievi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'impugnazione di merito e volti a sovrapporre una diversa valutazione dei dati correttamente presi in esame dal giudice di merito con motivazione logica e coerente; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Spoleto ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato conseguente al rito direttissimo, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, per essersi posto alla guida dell'autovettura con cui si era recato fuori del Comune in cui era obbligato a soggiornare, nonostante la sospensione della patente con provvedimento del Prefetto di Perugia, fatti accertati in Foligno il 6 agosto 2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e esclusione della particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha riproposto doglianze su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata con argomentazioni che rendono i rilievi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'impugnazione di merito e volti a sovrapporre una diversa valutazione dei dati correttamente presi in esame dal giudice di merito con motivazione logica e coerente; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris