Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01826/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 1870972020 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza ha riformato la sentenza del giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 612, 582 c.p. - e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi della totale carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, nonché in ordine alla circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n.2 cod. pen.

Deduce, quanto ai benefici di legge, la violazione dell'art. 597 co. 5 cod. proc. pen. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi di ricorso sono fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. 2.Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018), i casi di ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in sede di appello per reati di competenza del Giudice di pace sono circoscritti ai motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) della stessa disposizione, ammettendosi, nella giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma, solo nel caso di ricorso avverso le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace (Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019, Rv. 277462 ; Sez. 5 n. 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262).

La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che nella nozione di "violazione di legge" devono essere compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della moCvazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692; Conf.

Sez.Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

2.1. Nel caso in scrutinio, la sentenza impugnata è incorsa nella denunciata violazione di legge, per avere omesso di vagliare, anche solo implicitamente, le doglianze della Difesa che, come emerge dalla lettura dell'atto di appello, si era specificamente doluta sia della mancata considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. ( provocazione), sia dell'omesso riconoscimento dei benefici di legge, da parte del Giudice di prima istanza.

La sentenza impugnata - dopo avere condiviso il giudizio di c:olpevolezza del Giudice di pace, sulla base della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle parziali ammissioni della [OSCURATO:PERSONA] - oblitera, invece, completamente il profilo della ravvisabilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente, e, pur avendo dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la riconoscibilità della sospensione condizionale della pena, nulla aggiunge in ordine all'altro beneficio, quello della non menzione della condanna, ex art. 175 cod. pen. 3.

Sotto tale ultimo profilo, la questione posta dal ricorso chiama anche in causa la regula juris declinata dall'art. 597 co. 5 cod. proc. pen., che consente al Giudice dell'appello di applicare, d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, nella interpretazione accolta dalle Sezioni Unite "Salerno" di questa Corte che, intervenute per dirimere un contrasto specificamente riguardante il beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno, tuttavia, pronunciato un principio valevole anche per gli altri istituti previsti dall'art. 597 co. 5, cod. proc. pen. 3.1.

La questione di diritto rimessa all'intervento risolutivo delle Sezioni unite ha riguardato la necessità per il giudice dell'appello di rendere conto del concreto esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare quel beneficio in assenza di specifica richiesta; si è, dunque, affermato che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr.

Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376).

4. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 597 co. 5 cod. proc. pen, secondo la richiamata declinazione, i! Giudice di appello avrebbe dovuto dare conto e ragione del mancato esercizio del potere officioso che gli è riconosciuto dall'art. 597 co. 5 cod. proc. pen., giacché il difensore della ricorrente aveva espressamente chiesto il riconoscimento di entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Nè vale considerare che il giudice di prime cure abbia già provveduto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per giungere alla conclusione che, già essendo stata fatta una prognosi favorevole sul futuro operato della ricorrente, non vi è necessità di un ulteriore apprezzamento in ordine all'altro beneficio, potendo questo essere senz'altro disposto nella presente sede (Sez. 5, n. 41006 del 13/05/2015, Rv. 264823; Sez. 6 n. 22233 del 11/03/2021 Rv. 281519). 4,1.

E' stato già precisato, infatti, che, sebbene, nella prassi, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia assai frequentemente doppiata dalla concessione di quello della non menzione, i due istituti, l'uno disciplinato dall'art. 163 c.p. e ss. e l'altro dall'art.175 c.p., hanno rationes e scopi diversi.

Infatti, mentre il primo ha l'obbiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, stante la sua revocabilità, un'efficace remore alla eventuale ulteriore violazione della legge penale da parte di chi se ne sia giovato, il secondo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, si dà alla eventuale sentenza di condanna.

Non per caso, d'altra parte, diverse sono le condizioni che legittimano la concessione dell'uno o dell'altro beneficio così come diversi ne possono essere gli effetti nel periodo successivo alla loro concessione.

Per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, oltre che a determinati requisiti espressamente previsti dall'art. 163 c.p. ed ai limiti di cui all'art. 164 c.p., comma 2, la sospensione condizionale della pena può essere disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai soli certificati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere concessa anche solo tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p..

A riprova della sostanziale diversità esistente fra le due tipologie di misure, in senso lato, premiali sta il fatto che dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 167 c.p., anche la estinzione del reato; mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcuna altra conseguenza (Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Rv. 259667; conf.

Sez. 3, n. 31349 del 09/03/2017, Rv. 270639 ). 4".

L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame in ordine ai punti specificamente attinti dalla cassazione, ovvero, quello relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e quello relativo al beneficio della non menzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](monte 7.P [OSCURATO:PERSONA] 'vu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 1870972020 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza ha riformato la sentenza del giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 612, 582 c.p. - e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi della totale carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, nonché in ordine alla circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n.2 cod. pen. Deduce, quanto ai benefici di legge, la violazione dell'art. 597 co. 5 cod. proc. pen. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi di ricorso sono fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. 2.Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018), i casi di ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in sede di appello per reati di competenza del Giudice di pace sono circoscritti ai motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) della stessa disposizione, ammettendosi, nella giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma, solo nel caso di ricorso avverso le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace (Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019, Rv. 277462 ; Sez. 5 n. 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262). La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che nella nozione di "violazione di legge" devono essere compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della moCvazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692; Conf. Sez.Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 2.1. Nel caso in scrutinio, la sentenza impugnata è incorsa nella denunciata violazione di legge, per avere omesso di vagliare, anche solo implicitamente, le doglianze della Difesa che, come emerge dalla lettura dell'atto di appello, si era specificamente doluta sia della mancata considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. ( provocazione), sia dell'omesso riconoscimento dei benefici di legge, da parte del Giudice di prima istanza. La sentenza impugnata - dopo avere condiviso il giudizio di c:olpevolezza del Giudice di pace, sulla base della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle parziali ammissioni della [OSCURATO:PERSONA] - oblitera, invece, completamente il profilo della ravvisabilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente, e, pur avendo dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la riconoscibilità della sospensione condizionale della pena, nulla aggiunge in ordine all'altro beneficio, quello della non menzione della condanna, ex art. 175 cod. pen. 3. Sotto tale ultimo profilo, la questione posta dal ricorso chiama anche in causa la regula juris declinata dall'art. 597 co. 5 cod. proc. pen., che consente al Giudice dell'appello di applicare, d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, nella interpretazione accolta dalle Sezioni Unite "Salerno" di questa Corte che, intervenute per dirimere un contrasto specificamente riguardante il beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno, tuttavia, pronunciato un principio valevole anche per gli altri istituti previsti dall'art. 597 co. 5, cod. proc. pen. 3.1. La questione di diritto rimessa all'intervento risolutivo delle Sezioni unite ha riguardato la necessità per il giudice dell'appello di rendere conto del concreto esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare quel beneficio in assenza di specifica richiesta; si è, dunque, affermato che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376). 4. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 597 co. 5 cod. proc. pen, secondo la richiamata declinazione, i! Giudice di appello avrebbe dovuto dare conto e ragione del mancato esercizio del potere officioso che gli è riconosciuto dall'art. 597 co. 5 cod. proc. pen., giacché il difensore della ricorrente aveva espressamente chiesto il riconoscimento di entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Nè vale considerare che il giudice di prime cure abbia già provveduto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per giungere alla conclusione che, già essendo stata fatta una prognosi favorevole sul futuro operato della ricorrente, non vi è necessità di un ulteriore apprezzamento in ordine all'altro beneficio, potendo questo essere senz'altro disposto nella presente sede (Sez. 5, n. 41006 del 13/05/2015, Rv. 264823; Sez. 6 n. 22233 del 11/03/2021 Rv. 281519). 4,1. E' stato già precisato, infatti, che, sebbene, nella prassi, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia assai frequentemente doppiata dalla concessione di quello della non menzione, i due istituti, l'uno disciplinato dall'art. 163 c.p. e ss. e l'altro dall'art.175 c.p., hanno rationes e scopi diversi. Infatti, mentre il primo ha l'obbiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, stante la sua revocabilità, un'efficace remore alla eventuale ulteriore violazione della legge penale da parte di chi se ne sia giovato, il secondo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, si dà alla eventuale sentenza di condanna. Non per caso, d'altra parte, diverse sono le condizioni che legittimano la concessione dell'uno o dell'altro beneficio così come diversi ne possono essere gli effetti nel periodo successivo alla loro concessione. Per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, oltre che a determinati requisiti espressamente previsti dall'art. 163 c.p. ed ai limiti di cui all'art. 164 c.p., comma 2, la sospensione condizionale della pena può essere disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai soli certificati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere concessa anche solo tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.. A riprova della sostanziale diversità esistente fra le due tipologie di misure, in senso lato, premiali sta il fatto che dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 167 c.p., anche la estinzione del reato; mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcuna altra conseguenza (Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Rv. 259667; conf. Sez. 3, n. 31349 del 09/03/2017, Rv. 270639 ). 4". L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame in ordine ai punti specificamente attinti dalla cassazione, ovvero, quello relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e quello relativo al beneficio della non menzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](monte 7.P [OSCURATO:PERSONA] 'vu