CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 36463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11081-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N. 11081/2019 Cron. Rep. Ud. 25/10/2022 CC i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 704/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 49/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 366.670,00, a titolo di sanzioni amministrative, per avere la società di cui il Tarchi era all'epoca legale rappresentante (Con.Secur srl) impiegato irregolarmente 370 lavoratori come steward nel corso della partita amichevole di calcio Italia - Belgio svoltasi il 30 maggio 2008 presso lo stadio di Firenze.2. La Corte territoriale ha escluso che fosse maturata la decadenza di cui all’art. 14, legge 689 del 1981; nel merito, ha accertato che l'organizzazione dell'intero servizio, di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e verifica del rispetto dei regolamenti dell'impianto sportivo, in relazione alla citata partita, fosse stato affidato e in concreto svolto dalla Con.Secur srl; ha ritenuto che l'attività dei lavoratori fosse regolata secondo le modalità previste dal D.M. 8.7.2007 del Ministero degli Interni, nel testo vigente all'epoca dei fatti, rientrando la partita amichevole di cui si discute nelle previsioni del citato decreto ministeriale; che tale fonte secondaria descrive l'attività degli steward come inserita necessariamente in una struttura gerarchicamente organizzata, tale da conformare l'esecuzione dell'intera prestazione, e che in concreto l'attività dei lavoratori fosse stata svolta con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto dal decreto ministeriale e tali da integrare la fattispecie del lavoro subordinato.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 409 e 116 c.p.c., degli artt. 2094 e 2697 c.c., del D.M: 8.8.2007. 5. Si critica la decisione di appello sia riguardo alla riconducibilità della partita amichevole Italia – Belgio alle previsioni del citato decreto ministeriale, sia quanto alla concreta individuazione della società Con.Secur srl quale organizzatrice della prestazione degli steward e alla presenza degli indici di subordinazione. Si censura il peso probatorio attribuito alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sul presupposto che il verbale ispettivo abbia costituito esclusiva fonte di convincimento.6. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto più profili. Le censure sono formulate in modo promiscuo, attraverso il riferimento ai differenti vizi contemplati dall’art. 360, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), logicamente incompatibili, posto che la violazione di norme di diritto presuppone come accertati e incontestati gli elementi del fatto in base ai quali si deve decidere della violazione o falsa applicazione di legge mentre il vizio di motivazione mira a mettere in discussione proprio l’accertamento di quegli elementi fattuali (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 7. Inoltre, le censure ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. difettano di specificità non essendo dedotte, come richiesto a pena di inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 36881 del 2021; Cass. n. 11603 del 2018; n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). 8. Per il resto, le critiche investono la valutazione dei dati probatori operata dai giudici di appello e si collocano all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), dovendosi peraltro riba d ire che nell’apprezzamento dei verbali ispettivi la Corte di merito si è puntualmente uniformata al costante orientamento di legittimità (v. Cass. n. 14965 del 2012; Cass. n. 9251 del 2010). Si critica inoltre l’interpretazione data dai giudici di appello alle previsioni del citato decreto ministeriale, che tuttavia non è trascritto nelle parti essenziali, non è localizzato e neanche depositato in allegato al ricorso per cassazione, e si omette peraltro qualsiasi riferimento alla violazione di specifici canoni ermeneutici. 9. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 14, legge 689 del 1981, dell’art. 1310 c.c., degli artt. 13 e 17 del d.lgs 124 del 2004 e dell’art. 14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 10. Si sostiene che il ricorso al Comitato di cui all'art. 17 del d.lgs. 124 del 2004 sospende solo il termine di cui all'art. 14, legge 689 del 1981, ma non anche il termine per ottemperare alla diffida che, in base al dettato normativo, è fissato dal personale ispettivo a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 124 del 2004; che pertanto ha errato la Corte di merito nel ritenere che il termine per ottemperare alla diffida, decorrente dal 18.6.2009, sia stato congelato il 15.7.2009 e abbia ripreso a decorrere il 13.10.2009 per la parte rimanente pari a tre giorni, così da collocare il dies a quo del termine per la contestazione della violazione alla data del 16 ottobre 2009; 11. Si afferma che, a norma dell’art. 1310, commi 1 e 2 c.c., il ricorso presentato dalla società ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 124/04 costituisce causa di sospensione del termine di cui all'art. 14, legge 689, ma tale causa di sospensione opera solo nei rapporti tra creditore (ente accertatore della violazione) e debitore solidale (Con.Secur) che vi ha dato causa; con la conseguenza che la notifica della contestazione al Tarchi, avvenuta solo il 13.1.2010 per una violazione accertata a far data dal 15.6.2009, appare all'evidenza tardiva. 12. Si rileva che il dies ad quem di cui al l’art. 14, legge 689/81, dovesse individuarsi nel giorno 11.1.2010 e non nel giorno 14.1.2010, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, con tardività della contestazione notificata il 13.1.2010. 13. Si osserva, infine, che la sentenza impugnata ha errato nel considerare la decadenza di cui all’art. 14 cit. impedita per effetto dell’avvio, in data 13.12.2009, del procedimento notificatorio nei confronti del Tarchi; ciò sul rilievo che, fermi i principi enunciati dalle S.U. con la sentenza n. 12332 del 2017 e considerato che il plico è stato restituito al mittente il 30.12.2009, quest’ultimo avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio in maniera da eseguire la notifica entro la data dell’11.1.2010, data di scadenza del termine di cui al citato art. 14. 14. Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. 15. La Corte d’appello di Firenze ha così ricostruito la sequenza dei fatti: - l’accertamento sull’attività della Con.Secur srl si è concluso con verbale del 15.6.2009, notificato alla società il 18.6.2009 (e al Tarchi per conoscenza il 16.6.2009), unitamente alla diffida ex art. 13, d.lgs. 124 del 2004 rivolta alla società di sanare le violazioni entro trenta giorni (scadenti il 18.7.2009); - il 15.7.2009 (tre giorni prima della scadenza del termine per adempiere alla diffida) la società ha proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 124 del 2004; - il ricorso ex art. 17 cit. è stato respinto con provvedimento notificato alla società il 13.10.2009;- il verbale di contestazione è stato notificato alla società il 21.12.2009; - il medesimo verbale è stato consegnato all’agente postale per la notifica a mezzo posta al Tarchi il 13.12.2009; il plico è stato restituito al mittente il 30.12.2009 con indicazione del Tarchi come “trasferito” e la nuova notifica è stata eseguita a mani del predetto il 13.1.2010. 16. Ai sensi dell’art. 14, legge 689 del 1981, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati nel termine di 90 giorni che decorrono dall’accertamento delle violazioni, nel caso di specie dal 15.6.2009, data del verbale conclusivo dell’accertamento. 17. Tale termine è stato interrotto il 18.6.2009 dalla notifica alla società della diffida ex art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 ed è stato e sospeso fino alla scadenza dei trenta giorni concessi per la regolarizzazione (ai sensi dell’art. 13, comma 3: “L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1”). 18. Una ulteriore interruzione è derivata, anche nei confronti del Tarchi, dal ricorso proposto dalla società ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 124 del 2004 (in base all’art. 17 comma 3: Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali”). 19. Il ricorso amministrativo ex art. 17 è stato rigettato il 13.10.2009 e da questa data il termine di cui all’art. 14 legge 689 ha ripreso il suo corso. 20. Quest’ultimo termine è stato nuovamente interrotto il 13.12.2009 con l’inizio del procedimento notificatorio nei confronti del Tarchi, concluso il 13.1.2010. 21. La Corte di merito ha correttamente ritenuto impedita la decadenza di cui all’art. 14, d.lgs. 689 del 1981 dall’avvio del procedimento notificatorio in data 13.12.2009, conformandosi ai principi enunciati da questa Suprema Corte sulla scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto (v. Cass., S.U. n. 12332 del 2017; Corte Cost. n. 477 del 2002 in materia di notifica a mezzo posta; v. anche Cass. n. 4453 del 2012) e sulla riattivazione del procedimento notificatorio in un tempo ragionevolmente contenuto ove la notifica non si sia conclusa nel termine perentorio previsto per cause non imputabili al richiedente (v. Cass., S.U. n. 17352 del 2009; Cass. 18074 del 2012; Cass.20830 del 2013; Cass. n. 16943 del 2018), avendo accertato che la prima notifica al Tarchi non era andata a buon fine per causa imputabile all’agente postale e non all’amministrazione richiedente; quest’ultima aveva esattamente indicato l’indirizzo di residenza del destinatario e si è prontamente attivata, dopo l’esito negativo della prima notifica, per richiederne una seconda. 22. In virtù dei principi enunciati nei precedenti da ultimo richiamati, da ritenere estensibili anche alla notifica degli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, “ai fini del rispetto del termine perentorio, la notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso” e il richiedente “non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame” (così Cass. n. 23876 del 2022). 23. La Corte di merito ha dato puntuale applicazione a tali principi e in ragione di ciò il secondo motivo di ricorso risulta infondato. 24. Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il criterio di soccombenza e con liquidazione come in dispositivo. 25. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.