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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1947

Cassazione n. 45312/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento pendente davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], descrive una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti collegata ad altra vicenda giudiziaria in cui è sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per reati di calunnia che vedono come persone offese diversi [OSCURATO:PERSONA] e Giudici in servizio presso il Tribunale di Napoli che, si osserva, potrebbero costituii parti civili, con conseguente pericolo di arrecare un turbamento al sereno svolgimento del processo ove questo si svolgesse presso il Tribunale di Napoli, quale sede giudiziaria competente.

2. Il predetto rappresenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale del distretto giudiziario di Napoli, anche per condizionamenti degli organi di stampa locale (in particolare di un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" a firma di [OSCURATO:PERSONA]) ed invoca, pertanto, la rinnessione del procedimento in corso nei suoi confronti ad altra autorità giudiziaria.

In particolare evidenzia che sebbene indagato in ben 31 procedimenti penali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 27 hanno avuto un esito a lui favorevole.

3. Nella memoria integrativa pervenuta in cancelleria, con relativi allegati, il predetto aggiunge ulteriori considerazioni evidenziando che a seguito del dissequestro delle proprie attrezzature informatiche da parte del PM di Perugia, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del P.P. 3466/22., ha subito il sequestro degli stessi materiali informatici dissequestrati per effetto di una "[OSCURATO:PERSONA] emessa dai PM di Napoli dr. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ad ulteriore conferma del clima ostile creatosi nei suoi confronti;

4. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.

5. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatiojudicii (S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638).

La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366).

6. ritenuto che la memoria difensiva, articolata in nove motivi aggiunti, appare riproduttiva delle medesime richieste basate su articoli di stampa, provvedimenti giudiziari, riproduzioni di testi e fotografie, da cui non è possibile enucleare la fondatezza o il carattere pretestuoso delle indagini avviate nei confronti dell'istante, dovendosi tali verifiche necessariamente svolgere nelle competenti sedi giudiziarie, ed essendo a tal fine previsto dall'art. 11 c.p.p. che i procedimenti per calunnia a carico del predetto siano assegnati ad altro distretto giudiziario diverso da quello di appartenenza dei giudici partenopei, persone offese dei reati di calunnia, e che secondo la parte istante sarebbero mossi soltanto da sentimenti di ostilità nei suoi confronti;

7. ritenuto, pertanto, che le prospettazioni della parte istante costituiscono l'oggetto dei processi per calunnia che si svolgono in sede diverse da quelle in cui operano i giudici interessati dagli esposti e dalla denunce sporte dal predetta parte, e che pertanto non possono costituire l'oggetto di una istanza di rimessione dei procedimenti penali pendenti presso i competenti uffici giudiziari deputati a vagliarne la fondatezza;

8. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 5.000,00 PQM La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento pendente davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], descrive una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti collegata ad altra vicenda giudiziaria in cui è sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per reati di calunnia che vedono come persone offese diversi [OSCURATO:PERSONA] e Giudici in servizio presso il Tribunale di Napoli che, si osserva, potrebbero costituii parti civili, con conseguente pericolo di arrecare un turbamento al sereno svolgimento del processo ove questo si svolgesse presso il Tribunale di Napoli, quale sede giudiziaria competente. 2. Il predetto rappresenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale del distretto giudiziario di Napoli, anche per condizionamenti degli organi di stampa locale (in particolare di un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" a firma di [OSCURATO:PERSONA]) ed invoca, pertanto, la rinnessione del procedimento in corso nei suoi confronti ad altra autorità giudiziaria. In particolare evidenzia che sebbene indagato in ben 31 procedimenti penali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 27 hanno avuto un esito a lui favorevole. 3. Nella memoria integrativa pervenuta in cancelleria, con relativi allegati, il predetto aggiunge ulteriori considerazioni evidenziando che a seguito del dissequestro delle proprie attrezzature informatiche da parte del PM di Perugia, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del P.P. 3466/22., ha subito il sequestro degli stessi materiali informatici dissequestrati per effetto di una "[OSCURATO:PERSONA] emessa dai PM di Napoli dr. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ad ulteriore conferma del clima ostile creatosi nei suoi confronti; 4. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. 5. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatiojudicii (S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366). 6. ritenuto che la memoria difensiva, articolata in nove motivi aggiunti, appare riproduttiva delle medesime richieste basate su articoli di stampa, provvedimenti giudiziari, riproduzioni di testi e fotografie, da cui non è possibile enucleare la fondatezza o il carattere pretestuoso delle indagini avviate nei confronti dell'istante, dovendosi tali verifiche necessariamente svolgere nelle competenti sedi giudiziarie, ed essendo a tal fine previsto dall'art. 11 c.p.p. che i procedimenti per calunnia a carico del predetto siano assegnati ad altro distretto giudiziario diverso da quello di appartenenza dei giudici partenopei, persone offese dei reati di calunnia, e che secondo la parte istante sarebbero mossi soltanto da sentimenti di ostilità nei suoi confronti; 7. ritenuto, pertanto, che le prospettazioni della parte istante costituiscono l'oggetto dei processi per calunnia che si svolgono in sede diverse da quelle in cui operano i giudici interessati dagli esposti e dalla denunce sporte dal predetta parte, e che pertanto non possono costituire l'oggetto di una istanza di rimessione dei procedimenti penali pendenti presso i competenti uffici giudiziari deputati a vagliarne la fondatezza; 8. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 5.000,00 PQM La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 n
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