CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8461/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 37 presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1/2018 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 9 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, il Tribunale di Padova, decidendo sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] (intermediaria finanziaria di tale banca), nonché di quella proposta dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (dalla banca chiamato in causa per il caso di accoglimento, anche parziale della domanda dei [OSCURATO:PERSONA] e Giaccarello), con sentenza emessa il 21 febbraio 2014: accertò, sempre per quanto qui interessa che le sottoscrizioni di traenza di otto assegni bancari, apparentemente emessi da [OSCURATO:PERSONA], erano state materialmente falsificate; che il controvalore in danaro incorporato in tali assegni, pari a complessivi C. 954.000, era stato accreditato da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente bancario di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare; condannò la banca e [OSCURATO:PERSONA] a risarcire ai [OSCURATO:PERSONA] e Giaccarello il danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall'addebito del controvalore in danaro degli assegni in discussione; dichiarò inammissibile la domanda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al pari del primo destinatarie di tali subordinate domande. 2. Adita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in riferimento alla sola statuizione di inammissibilità delle domande da costei rispettivamente proposte nel giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2018, sempre per quanto qui interessa: condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla banca complessivi C. 954.000, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dalla domanda nei suoi confronti proposta; condannò anche le altre persone alle domandate restituzioni. 2.1 Questa è in sintesi la motivazione di tale sentenza: le domande di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Paolo e [OSCURATO:PERSONA] erano ammissibili, avendo la banca evidenziato (nell'atto di chiamata in causa di tale persona e nella memoria depositata in applicazione dell'art. 183, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.) che, sia pure in subordine rispetto all'accoglimento (poi avvenuto) della domanda di condanna contro di lei proposta dai [OSCURATO:PERSONA] e Giaccarello, esercitava nei confronti di ciascuna di tali persone e, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], beneficiario degli otto assegni bancari sopra indicati, azione di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.), essendo stato il controvalore monetario di tali titoli accreditato sul conto corrente di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare presso la stessa banca; e ciò nonostante l'impropria definizione come "di regresso", dell'azione esercitata; contrariamente a quanto dedotto dal solo appellato [OSCURATO:PERSONA] in comparsa conclusionale, sussiste l'interesse della banca a domandare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre persone nonostante essa avesse ottenuto in primo grado la condanna di [OSCURATO:PERSONA] "alla manleva di quanto è stata condannata a pagare agli iniziali attori, essendo all'evidenza sussistente, in base al diverso titolo ex art. 2033 c.c., l'interesse della Banca ad ottenere 9i; restituzione dell'indebito dai beneficiari degli assegni falsificati"; gli otto assegni in questione sono intestati a [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati consegnati a [OSCURATO:PERSONA] e dagli estratti del conto corrente intestato a tale persona fisica risultavano "gli accrediti con valuta dello stesso giorno del versamento con la causale "contanti e assimilati"; l'appellato ha da un lato negato che il danaro incorporato negli otto assegni fosse stato accreditato sul proprio conto corrente e, dall'altro, ha, contraddittoriamente, affermato di avere acquistato in buona fede il danaro accreditato sul proprio conto "quale provento dal disinvestimento degli strumenti finanziari richiesto, e costituente quindi titolo astrattamente idoneo a trasferirgli la proprietà del denaro"; risulta invece che "nelle distinte di versamento si fa espresso riferimento agli assegni sopra indicati"; inoltre, a ogni distinta di versamento "corrisponde, nella stessa data, il corrispondente accredito nel conto corrente del sig. [OSCURATO:PERSONA]"; alla spiegazione data dalla banca sul significato dell'espressione "contanti e assimilati" che compare nelle distinte di versamento (coincidenza tra le date delle distinte di versamento degli assegni falsificati tratti sulla stessa banca e i corrispondenti accrediti nel conto corrente) nulla [OSCURATO:PERSONA] ,ha replicato, posto che i versamenti che egli, in comparsa conclusionale, ka affermato essere avvenuti mediante consegna di danaro contante soino quelli riferiti agli assegni bancari falsificati e documentati; l'appellato, d'altra parte, non ha neppure offerto di dimostrare "in che modo abbia potuto avere la disponibilità, in quelle date, di così ingenti somme di danari, sì da rendere provati i dedotti versamenti di danaro contante sul suo conto corrente"; nella ripetizione di indebito oggettivo la buona fede dell'accipiens, nell'ipotesi di pagamento da parte della banca trattaria di assegno bancario caratterizzato dalla falsità materiale della firma di emissione, si realizza un'ipotesi di indebito oggettivo recante solo specifica disciplina relativa alla decorrenza degli interessi, in misura legale, sul danaro da restituire e che è irrilevante il dedotto concorso di colpa della banca, consistito secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], dal non avere l'istituto di credito esercitato controllo sull'operato della propria promotrice [OSCURATO:PERSONA], non essendo connotato da corrispettività l'obbligo restitutorio di cui all'art. 2033 cod. civ.; neppure è fondata l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di compensazione fra il proprio debito restitutorio e quello della banca e di [OSCURATO:PERSONA], da risarcimento del danno derivato dalla consegna del danaro alla promotrice per investimento e mai in effetti da costei utilizzato allo scopo; l'appellato "si limita genericamente ad allegare che aveva un'aspettativa di incremento del 30% di quanto versato nel maggio 2000 (C. 428.268,71), ma nulla di specifico deduce sia sugli elementi idonei a giustificare tale aspettativa, sia su quanto effettivamente conseguito e/o asseritamente perduto, dando egli stesso atto che le rendicontazioni prodotte e redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili"; infine l'appellato, pur avendo riproposto la domanda di condanna per il danaro eccedente la dedotta compensazione, "non ha chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]". 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza formulando sei motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (denominazione della società in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso, assistito da memoria. 5. Il giudizio relativo al ricorso per la cassazione della stessa sentenza a suo tempo proposto anche da Paolo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della banca è stato dichiarato estinto, per rinuncia, con decreto emesso dal Presidente della Corte il 28 settembre 2020 in applicazione degli artt. 390 e 391, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, derivata dalla nullità del giudizio di appello, per violazione degli artt. 110 e 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: la sentenza, nel rigettare l'eccezione di difetto di interesse della banca a proporre appello contro la sentenza di primo grado, non esplicita, se non con motivazione "meramente apparente" le ragioni dell'affermazione della soccombenza sostanziale della banca, "nonostante l'alternatività e l'identità di petitum, che avevano caratterizzato in primo grado la sua domanda nei confronti dei terzi chiamati e quella dalla stessa proposta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]"; in tal guisa, la Corte di appello ha attribuito alla banca appellante "molto di più di quanto chiesto in primo grado"; tale difetto di interesse sussisteva anche nel caso la banca avesse proposto le domande in questione in via cumulativa per le ragioni nel ricorso illustrate (essa ha ottenuto nei confronti di esso ricorrente e degli altri appellati una parte della somma di danaro da lei già conseguita da [OSCURATO:PERSONA], non legata a esso ricorrente e agli altri appellati da alcun rapporto di solidarietà passiva). 2. Il ricorrente, sul cui conto era stato versato il controvalore in danaro degli assegni bancari recanti firme, materialmente false, dell'emittente Botton (che aveva agito in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] e la sua intermediaria finanziaria [OSCURATO:PERSONA]), si duole del fatto che la Corte veneziana non abbia ritenuto la carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad agire nei suoi confronti nonostante avesse già ottenuto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a manlevarla di quanto la banca stessa doveva corrispondere al titolare del conto corrente (Botton) dal quale era stata prelevata la somma di danaro poi accreditata sul conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA].Premesso che la sentenza impugnata ha, incidentalmente accertato (pag. 20), con motivazione affatto specifica e intelligibile, l'esistenza di tale interesse (ottenere la restituzione dell'indebito dai beneficiari degli assegni falsificati, dopo l'avvenuto incasso degli stessi, nonostante la banca avesse ottenuto in primo grado "la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla manleva di quanto è stata condannata a pagare agli iniziali attori"), si evidenzia che sull'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con l'azione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) pur avendo agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con l'esercizio dell'azione di garanzia impropria per il caso di accoglimento della domanda degli attori Botton e Giaccarello, si è formato il giudicato interno, rilevabile - al pari di quello esterno - d'ufficio anche in sede di legittimità (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. S.U., n. 226 del 2001; Cass. n. 735 del 2002; Cass. n. 1099 del 2006). E certamente' vero che - come rileva il ricorrente - la carenza di interesse ad agire (ex art. 100 cod. proc. civ.) è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma è altrettanto vero che resta salva la formazione di un giudicato sul punto (cfr. Cass. n. 15084 del 2006). Nel caso di specie, la sentenza impugnata afferma che l'eccezione di carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla domanda in questione (nei termini in questa sede evidenziati dal ricorrente) venne sollevata dal solo [OSCURATO:PERSONA] e solo, tardivamente, in comparsa conclusionale e non può revocarsi in dubbio che i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado devono essere specificamente proposti - a pena di decadenza - nella citazione in appello, ex art.342 cod. proc. civ. (in questo senso, cfr: Cass. SU., n. 27199 del 2017; Cass. n. 13535 del 2018), non certo in comparsa conclusionale (in questo senso, cfr. Cass.n. 1924 del 2011). Il motivo è dunque infondato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità degli giudizio di appello e della sentenza che lo stesso definì "per violazione degli artt. 115, 324, 348 bis, 348 ter c.p.c.", essendosi formato giudicato interno sulla domanda di ripetizione di indebito "promossa dagli attori, Botton e Giaccarello, nei confronti del signor Lazzarin, nella causa rubricata al n. 6566/06 RG del Tribunale di Padova, e nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], tra gli ulteriori asseriti prenditori beneficiari degli assegni falsificati, convenuto innanzi alla sezione distaccata di Este (n. 4768/08 RG)", avendo la sentenza resa dal Tribunale di Padova statuito su entrambe dopo la riunione delle cause. 4. L'esame di tale motivo è prioritario rispetto a quello delle altre censure dal ricorrente mosse alla sentenza impugnata in quanto relativo a questione preliminare, di rito e di merito, costituita dalla dedotta formazione di giudicato "interno" (a quanto sembra, fra gli attori originari e il ricorrente) sulla domanda di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti del ricorrente proposta nello stesso processo dalla banca controricorrente. Dal contenuto dello svolgimento del processo di primo grado riassunto dalla sentenza impugnata risulta, per quanto interessa il motivo, che nella causa "n. 4768/2008 (già 40513/2006 e 40199/2007 Sezione distaccata di Este)" il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata il 21 febbraio 2014, dichiarò "il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle domande proposte nei confronti di tutti agli altri convenuti" (pag. 13 sentenza impugnata). Tale statuizione ("difetto di legittimazione attiva" di Botton e Giaccarello) sembra riferibile alla, criptica, eccezione d "giudicato interno" nel motivo enunciata. Fatta questa precisazione, la questione della formazione del giudicato in questa sede prospettata non risulta esaminata dalla sentenza impugnata. Orbene, ove una determinata questione giuridica - implicante, come quella di specie, un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008, n. 20518. Nella specie niente di tutto questo risulta dal motivo che, dopo avere riprodotto parte della sentenza di primo grado ritenuta sul punto rilevante, si limita ad affermare (pag. 13 del ricorso) di avere "eccepito la manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (pag. 16, comparsa di costituzione in appello [OSCURATO:PERSONA] - doc. 11 - e pag. 15-16, comparsa conclusionale in appello [OSCURATO:PERSONA] - doc. 12)". In buona sostanza, il motivo difetta di autosufficienza, non avendo in esso il ricorrente riprodotto le parti degli scritti da lui indicati; in tal guisa non consentendo in questa sede il controllo della veridicità dell'affermazione. Tale precisazione era tanto più necessaria alla luce dell'affermazione, contenuta nel sopra richiamato riassunto dello svolgimento del processo di primo grado recato dalla sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale di Padova affermò "il difetto di legittimazione attiva" degli attori originari (Botton e Giaccarello) quanto alle domande da essi proposte nei confronti degli "altri convenuti" ([OSCURATO:PERSONA] fra questi). Il motivo è dunque inammissibile in ragione della sua novità. 5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 183, 190 e 345 cod. proc. civ., dal momento che, alla luce del contenuto della citazione di chiamata in causa di esso ricorrente e di quello della memoria dalla banca depositata ex art. 183 cod. proc. civ., la domanda della banca nei confronti di esso ricorrente era solo di regresso, "con oggetto ben più ampio, non certo tipicamente restitutorio ex art.2033 c.c.", essendo riferita a tutte le somme di danaro che la banca fosse stata chiamata a corrispondere agli attori Botton e Giaccarello. 6. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso l'esame di un fatto decisivo per la controversia, "dovuto a violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 214, 216 c.p.c.", avendo egli espressamente disconosciuto le sottoscrizioni, riferibili alla sua persona, apposte sugli otto assegni, a lui apparentemente riferibili e dichiarato "di non aver mai apposto la firma di girata per l'incasso sul retro dei titoli in questione e di non essersi mai recato presso gli sportelli e/o uffici di banca [OSCURATO:PERSONA], per chiederne il pagamento"; con conseguente inutilizzabilità, ai fini di prova "degli assegni, delle relative girate e distinte", in mancanza di istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute da parte della banca. 7. Con il quinto motivo il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto, dinanzi alla prospettazione di un rapporto giustificativo del pagamento (acquisto in buona fede del danaro costituente "provento del disinvestimento richiesto), "logicamente subordinata alla denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi provato il pagamento medesimo, sarebbe stato onere della banca, che ha agito in ripetizione, dimostrarne l'inesistenza o l'inidoneità a costituire causa debendi". 8. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, ragione della loro stretta connessione, sono in parte inammissibili e per il resto infondati. Il quarto motivo difetta in parte di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificamente indicato ciascun documento oggetto dell'affermato disconoscimento quanto alle sottoscrizioni alla sua persona in tesi riferibili. Nel caso di specie, poi, nessuna violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. è predicabile, avendo la banca evidenziato nel corso del processo di primo grado che l'azione, da lei qualificata come "di regresso" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivava dal fatto che costui e gli altri convenuti dai [OSCURATO:PERSONA] e Giaccarello, dovevano "dare contezza del perché hanno beneficiato dei predetti importi, perché ex art. 2033 c.c. sorge un loro obbligo restitutorio". Il diritto dalla banca fatto valere, nel caso di sua condanna, nei confronti del ricorrente si sostanziava nel pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C. 954.000, pari al controvalore degli assegni bancari, recanti la firma materialmente falsa di Botton, accreditato sul conto corrente bancario di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era titolare. Quale logico corollario di tale considerazione, non è neppure sussistente il dedotto vizio di ultrapetizione, essendosi il giudice di appello limitato a qualificare (senza alcuna immutazione dei fatti che ne costituivano il presupposto) la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il caso di accoglimento della domanda di Botton nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, si osserva che il caso di specie è sostanzialmente identico a quello esaminato in una vicenda analoga dalla Corte (Cass. n. 18950 del 2017) che ha affermato il principio, applicabile anche in questa sede, secondo cui la falsità della firma di emittenza di un assegno bancario non crea alcuna obbligazione cartolare a carico dell'autore apparente di essa, né ordine o delega di pagamento alla banca trattaria, sicché questa non può, venuta a conoscenza della falsità della firma, riversare il corrispondente importo sul conto del correntista, ma, avendone la legittimazione in qualità di solvens, può ripetere l'indebito oggettivo dall'accipiens; salvo poi rivalersi degli eventuali danni nei confronti del correntista, ove ricorra la colpa dello stesso secondo i principi generali e la convenzione di assegno (che lo obbliga a custodire con ogni diligenza il carnet e a denunziarne senza ritardo alla banca il furto o lo smarrimento) e se sussiste la diligenza professionale del banchiere (che lo obbliga a confrontare la firma del traente con lo specimen depositato). La sentenza impugnata, pertanto, qualifica correttamente l'azione della banca come di ripetizione di indebito oggettivo del danaro incassato da [OSCURATO:PERSONA] (apparente beneficiario degli assegni falsificati) e da lei pagato a Botton a titolo di risarcimento del danno. Sempre secondo la sentenza, poi, il ricorrente, dapprima negò che le somme di danaro incorporate negli assegni fossero state accreditate sul proprio conto corrente (eccependo la falsità materiale della propria sottoscrizione e la mancanza di istanza di verificazione da parte della banca) e, dappoi, in modo affatto contraddittorio, affermò che gli accreditamenti sul proprio conto corrente bancario delle ingenti somme di danaro derivarono da disinvestimento di strumenti finanziari. Il ricorrente invero non si confronta con il contenuto della decisione impugnata e non ne coglie la ragione fondante l'accoglimento della domanda della banca, avendo il giudice di appello affermato che: vi era coincidenza fra danaro di volta in volta accreditato sul conto corrente bancario di cui il ricorrente era titolare e distinte di versamento in conto corrente in cui "si fa espresso riferimento agli assegni" nella stessa sentenza specificamente descritti; [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo dimostrato in che modo si fosse procurato le ingenti somme di danaro di ammontare pari a quelle incorporate negli assegni posti all'incasso. In buona sostanza, rispetto a tale ragione decisoria, era irrilevante che le sottoscrizioni sulla parte posteriore degli assegni in discorso apparentemente riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA], da lui disconosciute, non fossero state da lui apposte; essendo invece decisiva la circostanza che il danaro incorporato in ciascun assegno falsificato quanto alla firma di Botton (emittente solo apparente) fosse stato versato sul conto corrente bancario di cui l'odierno ricorrente era titolare sulla base dell'accertamento specifico dalla sentenza impugnata compiuto. 9. Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata (sesto motivo) nella parte relativa al rigetto delle domande subordinate da lui avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione o, quanto meno, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 1226 cod. civ„ in quanto il rigetto era stato motivato solo con riferimento alla prima domanda subordinata di compensazione, non anche quanto alla seconda domanda subordinata di risarcimento del danno, patrimoniale e morale derivato dalle innumerevoli falsificazioni eseguite dalla promotrice finanziaria nel corso del tempo. Ad avviso del ricorrente, in altre parole, il giudice di appello "avrebbe dovuto liquidare quanto meno il danno emergente espressamente richiesto nella stessa domanda risarcitoria e dimostrato con documentazione (doc. 18 primo grado [OSCURATO:PERSONA] - doc. 17) mai disconosciuta dalla banca"; non avendo, in particolare, quest'ultima "mai negato la consegna dei 428.268,71 euro a scopo d'investimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a contestare la sola veridicità dei proventi di tali investimenti (pag. 6 - doc. 6 - pag. 18 e 19 - doc. 10)", sì che "il danno emergente sarebbe stato agevolmente quantificabile in 428,268,71 C." [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], "falsificando le rendicontazioni fornitegli, aveva ingenerato " in esso ricorrente "il legittimo affidamento che tali somme provenissero dal proficuo investimento della somma originariamente consegnata a tale scopo" e la sentenza impugnata esclude che esso ricorrente fosse stato in mala fede al tempo degli accreditamenti sul proprio conto corrente del danaro incorporato negli assegni materialmente falsificati. 10. il motivo, per come dedotto, è inammissibile perché, avendo la sentenza impugnata motivatamente rigettato per mancanza di prova eccezione di • compensazione e domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in discorso, il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione e violazione ovvero falsa applicazione di legge, tende in realtà a una rivalutazione, in questa sede non consentita, dei fatti storici ovvero delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (cfr., fra le molte: Cass. SU., n. 344 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 8758 del 2017). 11. Il ricorso è in conclusione infondato; con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla banca le spese da costei anticipate nel giudizio di cassazione, nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in C. 200 per esborsi e in C. 18.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenz