CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 13396/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22061/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.