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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22339/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed a euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967)

2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore.

Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non anche la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente dato conto della sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed a euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore. Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non anche la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente dato conto della sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris