CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed a euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore. Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non anche la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente dato conto della sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M