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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08369/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato; in via subordinata, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, la conferma delle decisioni sulle questioni civili; la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della predetta parte civile, del compenso e delle spese del grado di giudizio, come dall'allegata nota specifica; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata; in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata per essere il reato estinto per prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 29/01/2020 del Tribunale di Potenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio 2013.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 97, commi 1 e 4, e 179 dello stesso codice, «con violazione del diritto di difesa», nonché la «connessa contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata.

Il ricorrente rappresenta che il giudizio di primo grado, sin dalla prima udienza del 28 febbraio 2014, si è svolto, sul presupposto dell'assenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'assistenza di sempre diversi difensori di ufficio immediatamente reperibili designati ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nonostante il predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notificazione del decreto di citazione a giudizio, con raccomandata del 26 novembre 2013 indirizzata al Tribunale di Potenza («cancell. dibatt. monocr.

Dr.

S. Paladino», giudice assegnatario del procedimento) e ricevuta dallo stesso Tribunale il 28 novembre 2013, avesse comunicato la rinuncia al mandato difensivo che gli era stato conferito dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che avrebbe dovuto essere immediatamente nominato un difensore di ufficio ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., la cui mancata nomina, avvenuta solo all'udienza del 14 febbraio 2018, ha comportato la nullità assoluta di tutti gli atti del processo compiuti, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 6 marzo 2019.

Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che, come aveva già evidenziato nel proprio atto di appello, il Tribunale di Potenza, in tale udienza del 6 marzo 2019, abbia ritenuto che quello di specie «non è un caso di nullità assoluta» e che «pertanto annullato tutto fatto in precedenza [..] invita le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie», senza «spogliarsi del fascicolo e trasmetterlo al Presidente per una nuova assegnazione», così successivamente rinnovando l'attività istruttoria nulla «senza la necessaria terzietà» e «precludendo, altresì, la possibilità di depositare una lista testi» e che la Corte d'appello di Potenza, trascurando di pronunciarsi in ordine a tali aspetti, abbia ritenuto che la rinnovazione dell'attività istruttoria dopo la nomina del difensore di ufficio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 97 cod. proc. pen. (nel corso dell'udienza del 5 giugno 2019) escludesse «la configurabilità di qualsiasi pregiudizio per la difesa dell'imputato e di profili di nullità della decisione impugnata».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 157, 158 e 159 «e segg.» cod. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata al riguardo.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza, nonostante la propria richiesta subordinata, avanzata con le note di trattazione scritta del 14 aprile 2021, di pronunciare sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, nulla abbia detto al riguardo e che la prescrizione del reato era già maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, atteso anche che «[g]li eventuali rinvii (utili ai fini della sospensione della prescrizione) erano ricompresi nella nullità di tutti gli atti svolti [dichiarata dal Tribunale di Potenza] e non potevano fare operare alcuna sospensione» e che «[I]'ulteriore tempo trascorso dalla pronuncia di primo grado sino a quella di appello ha definitivamente fatto decorrere i termini massimi». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è fondato.

Si deve anzitutto rilevare come la denunciata nullità derivante dalla mancata nomina di un difensore di ufficio - che, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., avrebbe dovuto, appunto, essere nominato a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (regolarmente comunicata al Tribunale di Potenza) - sia stata sanata con la rinnovazione di tutta l'attività dibattimentale viziata disposta dal Tribunale di Potenza all'udienza del 6 marzo 2019 («annullato tutto fatto in precedenza il Giudice [...] dichiara nuovamente aperto il dibattimento ed invita le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie»; pag. 10 del relativo verbale, redatto con la stenotipia).

Ciò rilevato, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice monocratico del Tribunale di Potenza, nel disporre la menzionata rinnovazione della viziata attività dibattimentale già svolta, non era tenuto a «spogliarsi del fascicolo e trasmetterlo al Presidente per una nuova assegnazione», atteso che la mera partecipazione alla predetta attività dibattimentale, non essendosi tradotta in una pronuncia di accertamento sul merito della contestazione, non comportava alcuna incompatibilità dello stesso giudice monocratico.

In secondo luogo, quanto al lamentato pregiudizio per la difesa che sarebbe derivato dalla «preclu[sione della] possibilità di depositare la lista testi», si deve osservare che, come risulta sempre dalla pag. 10 del verbale redatto con la stenotipia dell'udienza del 6 marzo 2019, dopo che il giudice monocratico ebbe nuovamente dichiarato l'apertura del dibattimento, in sede di richieste di prova, il difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] non chiese, come pure avrebbe potuto fare (art. 493, comma 2, cod. proc. pen.), l'esame di alcun testimone - essendosi limitata a chiedere il controesame dei testimoni del pubblico ministero e l'esame dell'imputato («quindi il controesame dei testi del Pubblico Ministero, l'esame dell'imputato qualora si voglia sottoporre solo se posso prendere visione dei documenti già depositati nessuna osservazione sui documenti») - con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nessun concreto pregiudizio alle prerogative difensive si può ritenere essere derivato dal mancato deposito della lista dei testimoni.

2. Il secondo motivo è fondato, atteso che il delitto di truffa, attribuito al [OSCURATO:PERSONA], è estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima dell'impugnata sentenza di appello.

Si deve anzitutto rilevare che, al fine di stabilire se e quando, nella specie, sia intervenuta la prescrizione del reato: a) non deve essere computato, come periodo di sospensione della prescrizione, quello compreso tra 1'8 marzo 2017 e 1'8 novembre 2017, atteso che, pur essendo il relativo rinvio del processo stato richiesto dal difensore (al fine di contattare l'imputato), la nullità della designazione di questi ai sensi del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen. - in luogo della necessaria nomina di un difensore di ufficio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) - ha reso invalido anche l'atto successivo della richiesta di rinvio avanzata dallo stesso difensore, con la conseguenza che, essendo stata la sospensione del procedimento indebitamente disposta, il correlativo periodo non deve essere computato quale sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, dep. 2020, Antonaci, Rv. 277964-01); b) deve essere computato, come periodo di sospensione della prescrizione, quello compreso tra il 27 giugno 2018 e il 6 marzo 2019, atteso che, in tale caso, il rinvio del processo risulta essere stato richiesto (per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria) dal difensore di ufficio regolarmente nominato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen. (si veda la terza e la quarta pagina della sentenza di primo grado).

Ciò posto: a) ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il delitto di truffa è di sei anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi; c) devono essere altresì computati, per le ragioni dette, 252 giorni di sospensione della prescrizione (dal 27 giugno 2018 al 6 marzo 2019).

Pertanto, poiché il reato di truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso il 12 gennaio 2013, esso si è prescritto il 20 marzo 2021, prima, quindi, della pronuncia della sentenza di secondo grado (che è stata pronunciata il 23 aprile 2021).

3. Sulla base delle considerazioni svolte: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato estinto per prescrizione; b) il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili; c) l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato; in via subordinata, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, la conferma delle decisioni sulle questioni civili; la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della predetta parte civile, del compenso e delle spese del grado di giudizio, come dall'allegata nota specifica; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata; in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata per essere il reato estinto per prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 29/01/2020 del Tribunale di Potenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 97, commi 1 e 4, e 179 dello stesso codice, «con violazione del diritto di difesa», nonché la «connessa contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata. Il ricorrente rappresenta che il giudizio di primo grado, sin dalla prima udienza del 28 febbraio 2014, si è svolto, sul presupposto dell'assenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'assistenza di sempre diversi difensori di ufficio immediatamente reperibili designati ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nonostante il predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notificazione del decreto di citazione a giudizio, con raccomandata del 26 novembre 2013 indirizzata al Tribunale di Potenza («cancell. dibatt. monocr. Dr. S. Paladino», giudice assegnatario del procedimento) e ricevuta dallo stesso Tribunale il 28 novembre 2013, avesse comunicato la rinuncia al mandato difensivo che gli era stato conferito dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che avrebbe dovuto essere immediatamente nominato un difensore di ufficio ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., la cui mancata nomina, avvenuta solo all'udienza del 14 febbraio 2018, ha comportato la nullità assoluta di tutti gli atti del processo compiuti, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 6 marzo 2019. Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che, come aveva già evidenziato nel proprio atto di appello, il Tribunale di Potenza, in tale udienza del 6 marzo 2019, abbia ritenuto che quello di specie «non è un caso di nullità assoluta» e che «pertanto annullato tutto fatto in precedenza [..] invita le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie», senza «spogliarsi del fascicolo e trasmetterlo al Presidente per una nuova assegnazione», così successivamente rinnovando l'attività istruttoria nulla «senza la necessaria terzietà» e «precludendo, altresì, la possibilità di depositare una lista testi» e che la Corte d'appello di Potenza, trascurando di pronunciarsi in ordine a tali aspetti, abbia ritenuto che la rinnovazione dell'attività istruttoria dopo la nomina del difensore di ufficio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 97 cod. proc. pen. (nel corso dell'udienza del 5 giugno 2019) escludesse «la configurabilità di qualsiasi pregiudizio per la difesa dell'imputato e di profili di nullità della decisione impugnata». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 157, 158 e 159 «e segg.» cod. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata al riguardo. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza, nonostante la propria richiesta subordinata, avanzata con le note di trattazione scritta del 14 aprile 2021, di pronunciare sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, nulla abbia detto al riguardo e che la prescrizione del reato era già maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, atteso anche che «[g]li eventuali rinvii (utili ai fini della sospensione della prescrizione) erano ricompresi nella nullità di tutti gli atti svolti [dichiarata dal Tribunale di Potenza] e non potevano fare operare alcuna sospensione» e che «[I]'ulteriore tempo trascorso dalla pronuncia di primo grado sino a quella di appello ha definitivamente fatto decorrere i termini massimi». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è fondato. Si deve anzitutto rilevare come la denunciata nullità derivante dalla mancata nomina di un difensore di ufficio - che, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., avrebbe dovuto, appunto, essere nominato a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (regolarmente comunicata al Tribunale di Potenza) - sia stata sanata con la rinnovazione di tutta l'attività dibattimentale viziata disposta dal Tribunale di Potenza all'udienza del 6 marzo 2019 («annullato tutto fatto in precedenza il Giudice [...] dichiara nuovamente aperto il dibattimento ed invita le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie»; pag. 10 del relativo verbale, redatto con la stenotipia). Ciò rilevato, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice monocratico del Tribunale di Potenza, nel disporre la menzionata rinnovazione della viziata attività dibattimentale già svolta, non era tenuto a «spogliarsi del fascicolo e trasmetterlo al Presidente per una nuova assegnazione», atteso che la mera partecipazione alla predetta attività dibattimentale, non essendosi tradotta in una pronuncia di accertamento sul merito della contestazione, non comportava alcuna incompatibilità dello stesso giudice monocratico. In secondo luogo, quanto al lamentato pregiudizio per la difesa che sarebbe derivato dalla «preclu[sione della] possibilità di depositare la lista testi», si deve osservare che, come risulta sempre dalla pag. 10 del verbale redatto con la stenotipia dell'udienza del 6 marzo 2019, dopo che il giudice monocratico ebbe nuovamente dichiarato l'apertura del dibattimento, in sede di richieste di prova, il difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] non chiese, come pure avrebbe potuto fare (art. 493, comma 2, cod. proc. pen.), l'esame di alcun testimone - essendosi limitata a chiedere il controesame dei testimoni del pubblico ministero e l'esame dell'imputato («quindi il controesame dei testi del Pubblico Ministero, l'esame dell'imputato qualora si voglia sottoporre solo se posso prendere visione dei documenti già depositati nessuna osservazione sui documenti») - con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nessun concreto pregiudizio alle prerogative difensive si può ritenere essere derivato dal mancato deposito della lista dei testimoni. 2. Il secondo motivo è fondato, atteso che il delitto di truffa, attribuito al [OSCURATO:PERSONA], è estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima dell'impugnata sentenza di appello. Si deve anzitutto rilevare che, al fine di stabilire se e quando, nella specie, sia intervenuta la prescrizione del reato: a) non deve essere computato, come periodo di sospensione della prescrizione, quello compreso tra 1'8 marzo 2017 e 1'8 novembre 2017, atteso che, pur essendo il relativo rinvio del processo stato richiesto dal difensore (al fine di contattare l'imputato), la nullità della designazione di questi ai sensi del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen. - in luogo della necessaria nomina di un difensore di ufficio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) - ha reso invalido anche l'atto successivo della richiesta di rinvio avanzata dallo stesso difensore, con la conseguenza che, essendo stata la sospensione del procedimento indebitamente disposta, il correlativo periodo non deve essere computato quale sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, dep. 2020, Antonaci, Rv. 277964-01); b) deve essere computato, come periodo di sospensione della prescrizione, quello compreso tra il 27 giugno 2018 e il 6 marzo 2019, atteso che, in tale caso, il rinvio del processo risulta essere stato richiesto (per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria) dal difensore di ufficio regolarmente nominato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen. (si veda la terza e la quarta pagina della sentenza di primo grado). Ciò posto: a) ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il delitto di truffa è di sei anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi; c) devono essere altresì computati, per le ragioni dette, 252 giorni di sospensione della prescrizione (dal 27 giugno 2018 al 6 marzo 2019). Pertanto, poiché il reato di truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso il 12 gennaio 2013, esso si è prescritto il 20 marzo 2021, prima, quindi, della pronuncia della sentenza di secondo grado (che è stata pronunciata il 23 aprile 2021). 3. Sulla base delle considerazioni svolte: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato estinto per prescrizione; b) il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili; c) l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi
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