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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 03270/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alla mancata riqualificazione del reato di furto di cui al capo 1) dell'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale in ordine all'esatta sussumibilità della condotta contestata nell'ambito del delitto di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità contestato al capo 3) dell'imputazione per mancato assorbimento in quello di cui al capo 2) della stessa, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui sussiste il concorso tra il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale volontaria e legittimamente quest'ultimo è ritenuto aggravato dalla circostanza della connessione teleologica, in quanto la violenza usata per la commissione del reato assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesione (cfr. sul punto Sez. 2, Sent. n. 2497 del 16/12/1969 Ud., dep. 10/09/1970, Rv. 115259 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alla mancata riqualificazione del reato di furto di cui al capo 1) dell'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale in ordine all'esatta sussumibilità della condotta contestata nell'ambito del delitto di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità contestato al capo 3) dell'imputazione per mancato assorbimento in quello di cui al capo 2) della stessa, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui sussiste il concorso tra il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale volontaria e legittimamente quest'ultimo è ritenuto aggravato dalla circostanza della connessione teleologica, in quanto la violenza usata per la commissione del reato assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesione (cfr. sul punto Sez. 2, Sent. n. 2497 del 16/12/1969 Ud., dep. 10/09/1970, Rv. 115259 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il P
Sentenza Cassazione n. 03270/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris