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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 20127/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 22 settembre 2023, il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'azione penale nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56, 624- bis, 625, n.2, cod. pen., non potesse essere esercitata -in ragione della sanzione edittale prevista per l'ascritto reato- attraverso citazione diretta a giudizio, rendendosi invece necessaria la richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente fissazione di udienza preliminare.

2. Avverso il provvedimento in parola, ha proposto ricorso per cassazione Pubblico ministero, deducendone, con un unico motivo, l'abnormità, posta l'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento, in tal modo causata dal Giudice.

Più in particolare, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge, con riferimento all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., altresì disattendendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di cui all'art. 624-bis cod, pen. rientra tra le fattispecie per le quali l'azione penale deve essere esercitata con citazione diretta a giudizio.

A tal proposito, rievocando pronunce del giudice di legittimità, il ricorrente osserva che la selezione dei reati operata dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, quanto da valutazioni concernenti il razionale utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento.

Osserva infine il ricorrente che la tardività del presente ricorso trae origine dalla situazione di stallo procedimentale, ingenerata dall'impugnato provvedimento e non rimediabile se non attraverso l'intervento del giudice di legittimità.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Secondo la difesa, la decisione impugnata avrebbe impedito all'imputato di accedere alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, atteso che l'art. 168 bis cod. pen. limita tale richiesta ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di rito.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto già al momento del deposito presso la segreteria del Pubblico ministero (17 ottobre 2023: e fermo restando che è inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia trasmessa a termine spirato: Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019, dep. 2020, Vitolo, Rv. 278133 - 01) era decorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per proporre l'impugnazione dell'ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2023.

Come chiarito da questa Corte, è infatti «inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini per impugnare di cui all'art. 585 cod. proc. pen., i quali non operano nel solo caso in cui la dedotta abnormità sia qualificata da un'anomalia funzionale, così radicale e congenita da produrre una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, G. Rv. 276477 - 01, resa in un caso identico a quello oggetto del presente processo).

Siffatta radicale anomalia non ricorre nel caso di specie, mentre eventuali doglianze difensive circa l'impossibilità di accedere all'istituto della messa alla prova - quale che ne sia la fondatezza: tema che in questa sede non è possibile affrontare per ragioni processuali - saranno dedotte nella sede appropriata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 settembre 2023, il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'azione penale nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56, 624- bis, 625, n.2, cod. pen., non potesse essere esercitata -in ragione della sanzione edittale prevista per l'ascritto reato- attraverso citazione diretta a giudizio, rendendosi invece necessaria la richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente fissazione di udienza preliminare. 2. Avverso il provvedimento in parola, ha proposto ricorso per cassazione Pubblico ministero, deducendone, con un unico motivo, l'abnormità, posta l'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento, in tal modo causata dal Giudice. Più in particolare, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge, con riferimento all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., altresì disattendendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di cui all'art. 624-bis cod, pen. rientra tra le fattispecie per le quali l'azione penale deve essere esercitata con citazione diretta a giudizio. A tal proposito, rievocando pronunce del giudice di legittimità, il ricorrente osserva che la selezione dei reati operata dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, quanto da valutazioni concernenti il razionale utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento. Osserva infine il ricorrente che la tardività del presente ricorso trae origine dalla situazione di stallo procedimentale, ingenerata dall'impugnato provvedimento e non rimediabile se non attraverso l'intervento del giudice di legittimità. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Secondo la difesa, la decisione impugnata avrebbe impedito all'imputato di accedere alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, atteso che l'art. 168 bis cod. pen. limita tale richiesta ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di rito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto già al momento del deposito presso la segreteria del Pubblico ministero (17 ottobre 2023: e fermo restando che è inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia trasmessa a termine spirato: Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019, dep. 2020, Vitolo, Rv. 278133 - 01) era decorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per proporre l'impugnazione dell'ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2023. Come chiarito da questa Corte, è infatti «inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini per impugnare di cui all'art. 585 cod. proc. pen., i quali non operano nel solo caso in cui la dedotta abnormità sia qualificata da un'anomalia funzionale, così radicale e congenita da produrre una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, G. Rv. 276477 - 01, resa in un caso identico a quello oggetto del presente processo). Siffatta radicale anomalia non ricorre nel caso di specie, mentre eventuali doglianze difensive circa l'impossibilità di accedere all'istituto della messa alla prova - quale che ne sia la fondatezza: tema che in questa sede non è possibile affrontare per ragioni processuali - saranno dedotte nella sede appropriata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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