CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, (// presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24709 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 5 marzo 2020, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Spoleto e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale veniva richiesto alla medesima il pagamento dei contributi I.V.S. di cui era stato omesso il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo gennaio 2007/dicembre 2011 relativamente ai redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione, esclusivamente quale socia, in tre società a responsabilità limitata; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, individuando la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegua che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Tardioli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. 438/1992 e, in connessione con questo, della I. 2 agosto 1990 n. 233, dell'art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 10, d.lgs. n. 241/1997, lamenta il discostarsi della Corte territoriale da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina invocata per la quale nella base imponibile ai fini dell'individuazione dapprima della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e successivamente, della prestazione pensionistica adeguata si debbano comprendere tutti i redditi di impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali; - che il motivo risulta infondato ritenendo il Collegio di dover dare continuità all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS, dando conto altresì i richiamati precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001; - che, pertanto, il ricorso va rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a