CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione.; inammissibilità per gli altri ricorrenti. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; il Difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso; è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: il Difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; è presente anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NOLA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; è presente, come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] CAVALIERE, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 18 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Napoli il 17 settembre 2015, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili di reati in materia di stupefacenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche partecipazione associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA] solo di violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti commessi tra 2005 ed il 2010, in conseguenza condannandoli alle pene ritenute di giustizia, previo riconoscimento a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva e al solo [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche, invece, riconosciute le attenuanti generiche anche ad [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato nei suoi confronti la pena, riducendola; con conferma nel resto per quanto riguarda gli altri imputati. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lucia loia ed [OSCURATO:PERSONA] tramite separati ricorsi affidati a Difensori di fiducia, lamentando, come si vedrà in prosieguo, violazione di legge e/o vizio di motivazione. 3. Con un unico ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano promiscuamente, tramite un solo motivo, violazione degli artt. 3 e 27 Cost., 62-bis, 132 e 133 cod. pen., anche in riferimento alla sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia quanto all'affermazione di penale responsabilità, che sarebbe basata su prove incerte, sia quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente afflittivo e non giustificato ovvero non adeguatamente giustificato. 4. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) si affida a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge. 4.1. Con il primo motivo, in particolare, si duole della violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 157 e 159 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'intero processo, in ragione della nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato ritenuto irreperibile per inadeguatezza delle ricerche preliminari alla notificazione dell'atto presso il Difensore di ufficio: infatti, dagli atti risulta che il P.M. era in possesso della utenza cellulare dell'imputato e la S.C. ha recentemente precisato, con affermazione che si ritiene pacifica e condivisibile, che «È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati)» (Sez. 5, n. 34993 del 09/12/202, Colombini, Rv. 2799840). 4.2. Sotto un ulteriore profilo, si denuncia, comunque, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti susseguenti, ergo: rinvio a giudizio e sentenze di merito. Infatti, anche ove si ritenesse, per ipotesi, valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sarebbe stato comunque necessario - si assume - rinnovare il decreto di irreperibilità ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cui evidentemente l'imputato ha interesse a partecipare, ciò che non è stato fatto. Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 3, n. 11504 del 06/12/2018, stimato pertinente. 5. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo). 5.1. In primo luogo, infatti, il ricorrente si duole della mancata applicazione della pena richiesta dalla Difesa ex art. 444 cod. proc. pen. con esclusivo riferimento al capo n. 19) della rubrica, e ciò in ragione del diniego opposto alla definizione con rito semplificato - si stima, illegittimamente - prima dal P.M. e, poi, dal Tribunale, mentre la giurisprudenza ammetterebbe la possibilità di definizioni parziali. 5.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla contestata ipotesi di violazione dell'art. 74, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla pena inflitta: il materiale probatorio in genere - con particolare riferimento alle intercettazioni - non fornirebbe la prova della appartenenza associativa e, anzi, i fatti troverebbero agevole spiegazione nella parentela con [OSCURATO:PERSONA], all'epoca cognato del ricorrente; non vi sarebbe dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse "finanziatore" ovvero "supervisore" dei traffici illeciti; la sanzione sarebbe sproporzionata per eccesso ed infatti lo stesso riconoscimento delle attenuanti generiche dimostrerebbe il ruolo meno pregnante dell'imputato, al limite mero concorrente ex art. 110 cod. pen, nell'attività di spaccio di altri. 6. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) si affida a sei motivi con cui denuncia violazione di legge e/o difetto di motivazione. 6.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e di mancanza di motivazione quanto all'elemento soggettivo con riferimento ai iMa.-fine contestati alla donna. 6.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo alla intercettazione del 17 novembre 2005 sull'utenza prefisso 349 e con ultimi tre numeri 641 in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Oggetto del quarto motivo è la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle intercettazioni telefoniche in atti relative ai reati contestati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla posizione dell'imputata. 6.6. Infine, con l'ultimo motivo denuncia mancanza di motivazione quanto al tema della partecipazione dell'imputata all'associazione criminosa, con particolare riferimento al tema dell'elemento soggettivo del reato, essendosi in presenza, al più, di un concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure svolte in appello. Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. 7. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale dei ricorsi. 8. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, fatta eccezione per quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale ha proposto l'annullamento senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1.I1 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, mentre tutti gli altri sono manifestamente infondati. 2.Prendendo le mosse dai ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essi (il cui contenuto si è riferito nel "ritenuto in fatto", sub n. 3) sono estremamente vaghi, sia in punto di an della responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio, ed aspecifici, non confrontandosi con la sentenza impugnata. Donde la declaratoria di manifesta infondatezza. 3. Lo stesso deve dirsi per l'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. n. 5 del "ritenuto in fatto"): come puntualmente ritenuto dal P.G. nella sua requisitoria, infatti, entrambi i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione che si legge alle pp. 26-28 della sentenza impugnata, ove si spiegano sia le stringente ragioni "tecniche" risultate preclusive alla definizione parziale con applicazione di pena sia l'esistenza di piena prova della partecipazione associativa dell'imputato, non riqualificabile in mero concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Meramente avversativa la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio. 4. I plurimi motivi svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. n. 6 del "ritenuto in fatto") sono tutti accumunati dall'essere protesi ad una rilettura alternativa dei fatti e ad una valutazione soggettiva degli stessi ritenute soggettivamente preferibili dalla Difesa, sotto l'apparente richiamo di asserite violazioni di legge ma, in realtà, segnalando soltanto, pur in presenza di "doppia conforme", pretesi difetti di motivazione, trascurando che tutti gli aspetti oggetto di doglianza sono già stati compiutamente affrontati e risolti alle pp. 13-22 della sentenza impugnata con la quale il ricorso evita il doveroso confronto. Discende anche in questo caso la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. 5. A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. n. 4 del "ritenuto in fatto"). Infatti, letta la sentenza impugnata (pp. 24-25) ed avuto accesso agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato, emerge quanto segue: concluse (il 3 febbraio 2012) le necessarie ricerche, il 7 febbraio 2012 è stato emesso decreto di irreperibilità per la notifica all'indagato del decreto di conclusione delle indagini preliminari, senza che emergano, sino a questo punto, né siano stati puntualmente denunziati vizi causativi di nullità; quindi, il 3 aprile 2012 il P.M. ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio ed il 5 aprile 2012 il G.i.p. ha fissato la data del 18 maggio 2012 per l'udienza preliminare; l'udienza preliminare si è protratta, senza che risulti che [OSCURATO:PERSONA] ne abbia avuto effettiva conoscenza; infine, il 3 luglio 2012 è stato disposto il rinvio a giudizio (anche) del ricorrente e nel relativo decreto (alla p. 3, nota n. 32) si dà atto - soltanto - del decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 7 febbraio 2012. In tale contesto, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale «Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace- ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio» (Sez. 5, n. 50080 del 14/09/2017, Massa e altri, Rv. 271540; in linea con l'insegnamento di Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692). Deve, in conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 settembre 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] può concordarsi con il P.G. sulla richiesta di declaratoria di prescrizione poiché l'evento estintivo maturerà non prima del 10 settembre 2030. 6. Essendo inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 settembre 2015 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Napoli, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cava