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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 1979

Cassazione n. 02595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 08/02/1979 a Roma avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18/2/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma del 6/8/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 e condannato con rito abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione alla detenzione di 11 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno.

2. Ha proposto ricorso Esposito tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

La Corte aveva omesso di valutare tutti gli elementi della fattispecie, dando rilievo al dato ponderale, senza considerare che la consulenza tecnica aveva dato conto dell'analisi eseguita sulla droga contenuta solo in tre panetti, che si trattava comunque di droga leggera, che la droga era tutta confezionata allo stesso modo, che non era presente sostanza da taglio o materiale idoneo al confezionamento in dosi e che dunque era prospettabile lo svolgimento del ruolo di mero custode.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163, 164 e 167 cod. pen.

La Corte aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale sulla base dei precedenti, quando in realtà gli stessi rilevano purché non si tratti di reati estinti, come avrebbe dovuto ritenersi nel caso di specie, in cui i reati erano risalenti, in un caso si trattava di mera pena pecuniaria e nell'altro di condanna suscettibile di applicazione di indulto, senza che potesse rilevare la presenza di carichi pendenti.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen.

La Corte aveva erroneamente avallato il giudizio del primo Giudice in merito alla dosimetria della pena, per giunta valorizzando le precarie condizioni economiche del ricorrente e nel contempo, con riguardo alla pena pecuniaria, omettendo sia di disporre la riduzione della pena contemplata dall'art. 133-bis cod. pen. in relazione alle condizioni economiche sia comunque di muovere da una pena base nettamente inferiore rispetto a quella computata dal primo giudice.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo ripropone argomenti volti a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, ma non confuta gli elementi sui quali si fonda la motivazione, di cui non individua vizi rilevanti in questa sede, a fronte di una valutazione, coerente con consolidati arresti di legittimità (Sez.

U. n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076), che si è basata sul cospicuo dato ponderale (11 panetti di hashish di g. 100 ciascuno), suffragato dall'esito delle analisi effettuate, tale da disvelare un significativo inserimento nel traffico di stupefacenti, avendo, peraltro, escluso lo stesso ricorrente, secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, di aver agito quale custode per conto di altri e non essendo stati prospettati elementi idonei a svilire la valenza di quelli posti dalla Corte a fondamento del proprio giudizio.

Inoltre, risulta assertiva la deduzione volta a segnalare l'inidoneità delle analisi, riferite solo a tre panetti, dovendosi sul punto rilevare, in base a quanto osservato dai Giudici di merito, che il ricorrente aveva ammesso l'addebito, che i panetti era sigillati e contenuti in un unico involucro e che dunque sussisteva la concreta rappresentatività del risultato delle analisi svolte.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto costituisce principio consolidato quello per cui «l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/4/12019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; per affermazioni analoghe, Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 e Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685), da ciò discendendo la correttezza della valutazione della Corte, che ha tenuto conto dei precedenti al fine di escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il terzo motivo è inammissibile, perché volto a prospettare un alternativo approccio valutativo in tema di trattamento sanzionatorio, a fronte di una non arbitraria valutazione, incentrata sull'oggettiva gravità del fatto e sulla negativa personalità del ricorrente, gravato anche da precedente specifico, fermo restando che, al di là del riferimento fatto dallo stesso ricorrente al fatto di essersi trovato in una situazione di difficoltà economica, non sono stati formulati rilievi specifici volti ad attestare in concreto l'eccessiva gravosità della pena pecuniaria inflitta, agli effetti dell'art. 133-bis cod. proc. pen. 5.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 08/02/1979 a Roma avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18/2/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma del 6/8/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 e condannato con rito abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione alla detenzione di 11 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno. 2. Ha proposto ricorso Esposito tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva omesso di valutare tutti gli elementi della fattispecie, dando rilievo al dato ponderale, senza considerare che la consulenza tecnica aveva dato conto dell'analisi eseguita sulla droga contenuta solo in tre panetti, che si trattava comunque di droga leggera, che la droga era tutta confezionata allo stesso modo, che non era presente sostanza da taglio o materiale idoneo al confezionamento in dosi e che dunque era prospettabile lo svolgimento del ruolo di mero custode. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163, 164 e 167 cod. pen. La Corte aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale sulla base dei precedenti, quando in realtà gli stessi rilevano purché non si tratti di reati estinti, come avrebbe dovuto ritenersi nel caso di specie, in cui i reati erano risalenti, in un caso si trattava di mera pena pecuniaria e nell'altro di condanna suscettibile di applicazione di indulto, senza che potesse rilevare la presenza di carichi pendenti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen. La Corte aveva erroneamente avallato il giudizio del primo Giudice in merito alla dosimetria della pena, per giunta valorizzando le precarie condizioni economiche del ricorrente e nel contempo, con riguardo alla pena pecuniaria, omettendo sia di disporre la riduzione della pena contemplata dall'art. 133-bis cod. pen. in relazione alle condizioni economiche sia comunque di muovere da una pena base nettamente inferiore rispetto a quella computata dal primo giudice. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo ripropone argomenti volti a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, ma non confuta gli elementi sui quali si fonda la motivazione, di cui non individua vizi rilevanti in questa sede, a fronte di una valutazione, coerente con consolidati arresti di legittimità (Sez. U. n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076), che si è basata sul cospicuo dato ponderale (11 panetti di hashish di g. 100 ciascuno), suffragato dall'esito delle analisi effettuate, tale da disvelare un significativo inserimento nel traffico di stupefacenti, avendo, peraltro, escluso lo stesso ricorrente, secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, di aver agito quale custode per conto di altri e non essendo stati prospettati elementi idonei a svilire la valenza di quelli posti dalla Corte a fondamento del proprio giudizio. Inoltre, risulta assertiva la deduzione volta a segnalare l'inidoneità delle analisi, riferite solo a tre panetti, dovendosi sul punto rilevare, in base a quanto osservato dai Giudici di merito, che il ricorrente aveva ammesso l'addebito, che i panetti era sigillati e contenuti in un unico involucro e che dunque sussisteva la concreta rappresentatività del risultato delle analisi svolte. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto costituisce principio consolidato quello per cui «l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/4/12019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; per affermazioni analoghe, Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 e Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685), da ciò discendendo la correttezza della valutazione della Corte, che ha tenuto conto dei precedenti al fine di escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché volto a prospettare un alternativo approccio valutativo in tema di trattamento sanzionatorio, a fronte di una non arbitraria valutazione, incentrata sull'oggettiva gravità del fatto e sulla negativa personalità del ricorrente, gravato anche da precedente specifico, fermo restando che, al di là del riferimento fatto dallo stesso ricorrente al fatto di essersi trovato in una situazione di difficoltà economica, non sono stati formulati rilievi specifici volti ad attestare in concreto l'eccessiva gravosità della pena pecuniaria inflitta, agli effetti dell'art. 133-bis cod. proc. pen. 5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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