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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 05063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di BARELLA Francesco volta ad ottenere l'ammissione, anche in via provvisoria, all'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. 309/90.

In motivazione, il Tribunale osserva che, la relazione di sintesi del 30.08.2021 (così come la relazione del 21.10.2021) formula un'ipotesi trattamentale di natura intramuraria esprimendosi, allo stato, sfavorevole rispetto all'applicazione della misura in via provvisoria, la quale risulta prematura tenuto conto dell'atteggiamento di deresponsabilizzazione rispetto ai reati, evidenziato dall'esperto ex art. 80 0.P., e del comportamento non regolare nello svolgimento dell'attività di volontariato, che ha portato alla sospensione della misura stessa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARBARELLA Francesco deducendo:

I. Nullità del provvedimento per mancanza dei presupposti formali dello stesso;

II. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero i profili formali (indicazione dell'Ufficio di Sorveglianza e non del Tribunale nella intestazione del provvedimento) non creano incertezza alcuna sulla ascrivibilità della decisione al Tribunale, stante la chiara indicazione di tutti i suoi componenti.

Per il resto il ricorso si limita ad introdurre censure in fatto, a fronte di valutazione sintetica ma congrua.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I Consigliere estensore Il pr sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di BARELLA Francesco volta ad ottenere l'ammissione, anche in via provvisoria, all'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. 309/90. In motivazione, il Tribunale osserva che, la relazione di sintesi del 30.08.2021 (così come la relazione del 21.10.2021) formula un'ipotesi trattamentale di natura intramuraria esprimendosi, allo stato, sfavorevole rispetto all'applicazione della misura in via provvisoria, la quale risulta prematura tenuto conto dell'atteggiamento di deresponsabilizzazione rispetto ai reati, evidenziato dall'esperto ex art. 80 0.P., e del comportamento non regolare nello svolgimento dell'attività di volontariato, che ha portato alla sospensione della misura stessa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARBARELLA Francesco deducendo: I. Nullità del provvedimento per mancanza dei presupposti formali dello stesso; II. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero i profili formali (indicazione dell'Ufficio di Sorveglianza e non del Tribunale nella intestazione del provvedimento) non creano incertezza alcuna sulla ascrivibilità della decisione al Tribunale, stante la chiara indicazione di tutti i suoi componenti. Per il resto il ricorso si limita ad introdurre censure in fatto, a fronte di valutazione sintetica ma congrua. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I Consigliere estensore Il pr sident
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