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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04887/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11338/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in cale al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9550/48/16, depositata il 3 novembre 2016.

Oggetto: Tributi -Addizionali regionali e imposte sostitutive delle accise -Prescrizione - Decorrenza.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] de Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 9550/48/16 del 03/11/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 16295/30/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di pagamento per addizionale regionale ed imposta sostitutiva sulle accise non versate sul gas naturale relativamente all’anno 2006.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di pagamento veniva emesso dall’Amministrazione regionale, resa edotta, a seguito del processo verbale di constatazione del 12/11/2012, della evasione delle imposte sul consumo del gas naturale di propria competenza; b) la CTP respingeva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata da [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell'appello evidenziando che, assorbita ogni altra questione, il termine di prescrizione previsto dall’art. 15, primo comma, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise -TUA) decorreva dall’omesso versamento dell’imposta ed era pertanto maturato alla data della notifica dell’avviso di pagamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Sidis resisteva in giudizio depositando controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

5. Sidis depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la Regione Campania denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TUA applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che in caso di comportamenti omissivi, quale quello della [OSCURATO:PERSONA], consistito nell’omessa fatturazione diuna parte del gas acquistato, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di recupero da parte dell’Amministrazione competente non può che decorrere dalla data della scoperta dell’omissione, intervenuta nella specie il 28/12/2012, con la trasmissione del processo verbale di constatazione con il quale i fatti sono stati accertati.

2. Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto dedotto da parte controricorrente e dal P.G., in quanto chiaramente intellegibile e autosufficiente, ed è, altresì, fondato.

2.1. Va prima di tutto evidenziato che la CTR ha affermato – e la circostanza è pacifica tra le parti – che l’art. 15 TUA si applichi anche alle addizionali regionali sul gas metano e all’imposta sostitutiva all’accisa sul gas naturale.

2.1.1. Tale disposizione prevede la prescrizione del diritto al pagamento delle imposte, non configurandosi in tale materia una decadenza dell’ente impositore dal diritto all’accertamento, come sostenuto dalla controricorrente.

2.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo - attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro - di non immediata né di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente» (Cass. n. 22707 del 20/10/2020; conf.

Cass. n. 35903 del 22/11/2021).

2.3. Deve, invero, osservarsi, che lo specifico tributo per cui è controversia si attua attraverso adempimenti del contribuente, obbligatori per legge, rispetto ai quali l'intervento dell'Amministrazione risulta solo eventuale: le attività di accertamento necessarie, anche sul piano cronologico, sono, in realtà, quelle demandate al contribuente, che assume la responsabilità dell'attuazione del tributo.

2.3.1. Ne deriva che l'azione successiva dell'Amministrazione si caratterizza come controllo di quanto il contribuente ha realizzato: l'atto di accertamento ha ad oggetto i fatti imponibili non direttamente ma attraverso una attività secondaria, propria del contribuente, che ha, in concreto, quale obbiettivo, gli atti posti in essere (od omessi) dal contribuente medesimo.

2.3.2. Se queste sono le modalità di attuazione del tributo, ben si spiega il disposto di cui all’art. 15, primo comma, seconda proposizione, TUA, secondo il quale «in caso di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito».

2.3.3. Invero, solo dalla scoperta del comportamento del contribuente, che omette di dichiarare la cessione dei beni sottoposti ad accise (o, nel caso di specie, ad addizionale e ad imposta sostitutiva) o compie dichiarazioni infedeli, decorre l’obbligo dell’Amministrazione competente di procedere al recupero del tributo: il pagamento del tributo è stato, infatti, omesso in relazione ad un comportamento direttamente imputabile al contribuente, vale a dire l’omessa od infedele fatturazione della cessione dei beni (cfr., per tali rilievi, Cass. n. 4034 del 12/02/2019).

2.4. In proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale interpretazione finirebbe per sottoporre il contribuente all’azione accertativa sine die dell’Amministrazione finanziaria; ed analoghi rilievi sono stati sollevati anche da questa Corte con riferimento a disposizione dello stesso tenore (art. 57, comma 3, secondo periodo, TUA), con l’ordinanza interlocutoria n. 5484 del 28/02/2020.

2.4.1. Tuttavia, Corte cost. n. 200 del 26/10/2021 ha dichiarato inammissibile la questione in quanto la decorrenza del termine di prescrizione è demandata ad una scelta discrezionale del legislatore; scelta che, con riferimento all’art. 15 TUA, è stata effettuata dal d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha eliminato ogni riferimento alla decorrenza della prescrizione dal momento della scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi.

2.4.2. Tale norma, peraltro, entrando in vigore il 01/04/2010, non è applicabile alla fattispecie.

2.5. Tenuto conto dei superiori principi di diritto, deve ritenersi che l’azione accertatrice della Regione Campania, culminata con l’emissione dell’avviso di pagamento notificato in data 03/09/2014, è stata tempestivamente esercitata nel termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 15, primo comma, TUA, decorrente dalla data del processo verbale di constatazione del 12/11/2012, momento in cui deve ritenersi che l’Amministrazione abbia scoperto l’omessa fatturazione di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, anche in relazione ai motivi rimasti assorbiti, e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11338/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in cale al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9550/48/16, depositata il 3 novembre 2016. Oggetto: Tributi -Addizionali regionali e imposte sostitutive delle accise -Prescrizione - Decorrenza. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] de Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9550/48/16 del 03/11/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 16295/30/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di pagamento per addizionale regionale ed imposta sostitutiva sulle accise non versate sul gas naturale relativamente all’anno 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di pagamento veniva emesso dall’Amministrazione regionale, resa edotta, a seguito del processo verbale di constatazione del 12/11/2012, della evasione delle imposte sul consumo del gas naturale di propria competenza; b) la CTP respingeva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell'appello evidenziando che, assorbita ogni altra questione, il termine di prescrizione previsto dall’art. 15, primo comma, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise -TUA) decorreva dall’omesso versamento dell’imposta ed era pertanto maturato alla data della notifica dell’avviso di pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. Sidis resisteva in giudizio depositando controricorso. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. 5. Sidis depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la Regione Campania denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TUA applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che in caso di comportamenti omissivi, quale quello della [OSCURATO:PERSONA], consistito nell’omessa fatturazione diuna parte del gas acquistato, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di recupero da parte dell’Amministrazione competente non può che decorrere dalla data della scoperta dell’omissione, intervenuta nella specie il 28/12/2012, con la trasmissione del processo verbale di constatazione con il quale i fatti sono stati accertati. 2. Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto dedotto da parte controricorrente e dal P.G., in quanto chiaramente intellegibile e autosufficiente, ed è, altresì, fondato. 2.1. Va prima di tutto evidenziato che la CTR ha affermato – e la circostanza è pacifica tra le parti – che l’art. 15 TUA si applichi anche alle addizionali regionali sul gas metano e all’imposta sostitutiva all’accisa sul gas naturale. 2.1.1. Tale disposizione prevede la prescrizione del diritto al pagamento delle imposte, non configurandosi in tale materia una decadenza dell’ente impositore dal diritto all’accertamento, come sostenuto dalla controricorrente. 2.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo - attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro - di non immediata né di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente» (Cass. n. 22707 del 20/10/2020; conf. Cass. n. 35903 del 22/11/2021). 2.3. Deve, invero, osservarsi, che lo specifico tributo per cui è controversia si attua attraverso adempimenti del contribuente, obbligatori per legge, rispetto ai quali l'intervento dell'Amministrazione risulta solo eventuale: le attività di accertamento necessarie, anche sul piano cronologico, sono, in realtà, quelle demandate al contribuente, che assume la responsabilità dell'attuazione del tributo. 2.3.1. Ne deriva che l'azione successiva dell'Amministrazione si caratterizza come controllo di quanto il contribuente ha realizzato: l'atto di accertamento ha ad oggetto i fatti imponibili non direttamente ma attraverso una attività secondaria, propria del contribuente, che ha, in concreto, quale obbiettivo, gli atti posti in essere (od omessi) dal contribuente medesimo. 2.3.2. Se queste sono le modalità di attuazione del tributo, ben si spiega il disposto di cui all’art. 15, primo comma, seconda proposizione, TUA, secondo il quale «in caso di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito». 2.3.3. Invero, solo dalla scoperta del comportamento del contribuente, che omette di dichiarare la cessione dei beni sottoposti ad accise (o, nel caso di specie, ad addizionale e ad imposta sostitutiva) o compie dichiarazioni infedeli, decorre l’obbligo dell’Amministrazione competente di procedere al recupero del tributo: il pagamento del tributo è stato, infatti, omesso in relazione ad un comportamento direttamente imputabile al contribuente, vale a dire l’omessa od infedele fatturazione della cessione dei beni (cfr., per tali rilievi, Cass. n. 4034 del 12/02/2019). 2.4. In proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale interpretazione finirebbe per sottoporre il contribuente all’azione accertativa sine die dell’Amministrazione finanziaria; ed analoghi rilievi sono stati sollevati anche da questa Corte con riferimento a disposizione dello stesso tenore (art. 57, comma 3, secondo periodo, TUA), con l’ordinanza interlocutoria n. 5484 del 28/02/2020. 2.4.1. Tuttavia, Corte cost. n. 200 del 26/10/2021 ha dichiarato inammissibile la questione in quanto la decorrenza del termine di prescrizione è demandata ad una scelta discrezionale del legislatore; scelta che, con riferimento all’art. 15 TUA, è stata effettuata dal d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha eliminato ogni riferimento alla decorrenza della prescrizione dal momento della scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi. 2.4.2. Tale norma, peraltro, entrando in vigore il 01/04/2010, non è applicabile alla fattispecie. 2.5. Tenuto conto dei superiori principi di diritto, deve ritenersi che l’azione accertatrice della Regione Campania, culminata con l’emissione dell’avviso di pagamento notificato in data 03/09/2014, è stata tempestivamente esercitata nel termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 15, primo comma, TUA, decorrente dalla data del processo verbale di constatazione del 12/11/2012, momento in cui deve ritenersi che l’Amministrazione abbia scoperto l’omessa fatturazione di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, anche in relazione ai motivi rimasti assorbiti, e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv
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