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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 30736/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16021 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16021 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T30 L424W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H08 B500S) -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79C67 A940Z) -controricorrente -ricorrente in via incidentale- Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1088 / 2021, pubblicata in data 2 aprile 2021 (e notificata in data 3 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali, formatosi all’esito di un giudizio in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito quale procuratrice speciale di altra società ([OSCURATO:SOCIETA].).Nel processo esecutivo sono intervenute [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base del medesimo titolo, recante condanna al pagamento delle spese processuali anche in loro favore.

La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo di non essere debitrice in proprio e, quindi, legittimata passiva sul piano esecutivo.

Il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, dichiarando l’insussistenza del diritto delle società creditrici di procedere ad esecuzione forzata, sulla base del titolo azionato, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha notificato controricorso con ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale.

Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso principale e di quello incidentale (adesivo allo stesso) si denunzia « violazione e falsa applicazione degli articoli 615 c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ) per aver la Corte d’Appello, in luogo di interpretare il titolo esecutivo, effettuato un nuovo accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza azionata e passata in giudicato».

Entrambi i ricorsi, principale e incidentale (sostanzialmente sovrapponibili), sono manifestamente infondati.

La corte di appello si è limitata a prendere atto che il titolo esecutivo era costituito da una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva agito in proprio, ma nella qualità di procuratrice di altra società ([OSCURATO:SOCIETA].) ed all’esito del quale la condanna era stata espressamente (e coerentemente) emessa nei suoi confronti in tale indicata qualità, non in proprio.

Ne ha fatto discendere, in modo del tutto conforme a diritto, che il soggetto debitore sul piano sostanziale e quello, di conseguenza, legittimato passivo ai fini dell’azione esecutiva delle creditrici, era esclusivamente la società rappresentata e non la rappresentante, non essendo diversamente previsto nel titolo stesso, né essendovi elementi che potessero portare a Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 ritenere che la condanna al pagamento delle spese fosse stata emessa direttamente nei confronti di quest’ultima.

In tal modo, la corte territoriale – diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti – non ha in alcun modo «in luogo di interpretare il titolo esecutivo, effettuato un nuovo accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza azionata e passata in giudicato»: essa si è, invece, limitata ad interpretare il titolo esecutivo, il cui contenuto, del resto, non si prestava e non si presta a nessun fraintendimento e, in particolare modo, non si presta affatto ad essere letto nel senso prospettato dalle stesse ricorrenti, e cioè quale condanna in proprio della procuratrice speciale al pagamento delle spese processuali, come eccezionalmente consentito dall’art. 94 c.p.c..

L’indicata conclusione è poi ancor più avvalorata – come condivisibilmente rilevato dalla stessa corte di appello – dalla decisione di questa stessa Corte all’esito della quale si è formato il giudicato sulla decisione di secondo grado costituente il titolo azionato in sede esecutiva e del quale si discute nella presente opposizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16054 del 28 luglio 2020).

Essendo, infatti, stato proposto il ricorso per cassazione, anche in relazione alla decisione relativa alle spese di lite, sia dalla società rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. che da quella rappresentata [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnazione della prima, espressamente affermando che la sentenza di appello non aveva affatto« … pronunciato nei suoi confronti, e ciò vale anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese, giacché anche tale statuizione riguarda [OSCURATO:SOCIETA] nella suddetta qualità, non in proprio» (pag. 5) e precisando che (pag. 9) «nemmeno può ritenersi che [OSCURATO:SOCIETA] abbia impugnato in proprio il capo di sentenza Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 relativo alla condanna alle spese di lite, dal momento che la condanna è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], rimendo esclusa la configurabilità della violazione dell’art. 94 cod. proc. civ.».

È dunque evidente – anche in base al giudicato formatosi tra le parti nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo in contestazione – che la pr onuncia di condanna azionata in sede esecutiva dalle società controricorrenti deve ritenersi esclusivamente rivolta alla società rappresentata [OSCURATO:SOCIETA]. e non alla rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale, di conseguenza, è stata correttamente esclusa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata delle stesse società creditrici.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura contenuta nei ricorsi, ivi inclusa quella relativa al motivo di opposizione avente ad oggetto la voce di credito attinente al pagamento della tassa di registro, richiesta dalle creditrice, questione già (del tutto correttamente) ritenuta assorbita dalla stessa corte di appello, le cui considerazioni in ordine alla fondatezza nel merito di tale motivo di opposizione costituiscono, di conseguenza, un mero obiter dictum, non idoneo al giudicato e del pari non idoneo a sostenere l’interesse all’impugnazione nella presente sede. 2.Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, peraltro solo con riguardo ai rapporti tra le società ricorrenti in via principale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non avendo quest’ultima espletato attività difensiva in relazione al ricorso incidentale.

Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna delle ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta sia il ricorso principale ch e quello incidentale ; - condanna l e società ricorrent i in via principale a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle societàricorrenti (in via principale e in via incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16021 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16021 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T30 L424W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H08 B500S) -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79C67 A940Z) -controricorrente -ricorrente in via incidentale- Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1088 / 2021, pubblicata in data 2 aprile 2021 (e notificata in data 3 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali, formatosi all’esito di un giudizio in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito quale procuratrice speciale di altra società ([OSCURATO:SOCIETA].).Nel processo esecutivo sono intervenute [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base del medesimo titolo, recante condanna al pagamento delle spese processuali anche in loro favore. La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo di non essere debitrice in proprio e, quindi, legittimata passiva sul piano esecutivo. Il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, dichiarando l’insussistenza del diritto delle società creditrici di procedere ad esecuzione forzata, sulla base del titolo azionato, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha notificato controricorso con ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale. Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso principale e di quello incidentale (adesivo allo stesso) si denunzia « violazione e falsa applicazione degli articoli 615 c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ) per aver la Corte d’Appello, in luogo di interpretare il titolo esecutivo, effettuato un nuovo accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza azionata e passata in giudicato». Entrambi i ricorsi, principale e incidentale (sostanzialmente sovrapponibili), sono manifestamente infondati. La corte di appello si è limitata a prendere atto che il titolo esecutivo era costituito da una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva agito in proprio, ma nella qualità di procuratrice di altra società ([OSCURATO:SOCIETA].) ed all’esito del quale la condanna era stata espressamente (e coerentemente) emessa nei suoi confronti in tale indicata qualità, non in proprio. Ne ha fatto discendere, in modo del tutto conforme a diritto, che il soggetto debitore sul piano sostanziale e quello, di conseguenza, legittimato passivo ai fini dell’azione esecutiva delle creditrici, era esclusivamente la società rappresentata e non la rappresentante, non essendo diversamente previsto nel titolo stesso, né essendovi elementi che potessero portare a Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 ritenere che la condanna al pagamento delle spese fosse stata emessa direttamente nei confronti di quest’ultima. In tal modo, la corte territoriale – diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti – non ha in alcun modo «in luogo di interpretare il titolo esecutivo, effettuato un nuovo accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza azionata e passata in giudicato»: essa si è, invece, limitata ad interpretare il titolo esecutivo, il cui contenuto, del resto, non si prestava e non si presta a nessun fraintendimento e, in particolare modo, non si presta affatto ad essere letto nel senso prospettato dalle stesse ricorrenti, e cioè quale condanna in proprio della procuratrice speciale al pagamento delle spese processuali, come eccezionalmente consentito dall’art. 94 c.p.c.. L’indicata conclusione è poi ancor più avvalorata – come condivisibilmente rilevato dalla stessa corte di appello – dalla decisione di questa stessa Corte all’esito della quale si è formato il giudicato sulla decisione di secondo grado costituente il titolo azionato in sede esecutiva e del quale si discute nella presente opposizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16054 del 28 luglio 2020). Essendo, infatti, stato proposto il ricorso per cassazione, anche in relazione alla decisione relativa alle spese di lite, sia dalla società rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. che da quella rappresentata [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnazione della prima, espressamente affermando che la sentenza di appello non aveva affatto« … pronunciato nei suoi confronti, e ciò vale anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese, giacché anche tale statuizione riguarda [OSCURATO:SOCIETA] nella suddetta qualità, non in proprio» (pag. 5) e precisando che (pag. 9) «nemmeno può ritenersi che [OSCURATO:SOCIETA] abbia impugnato in proprio il capo di sentenza Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 relativo alla condanna alle spese di lite, dal momento che la condanna è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], rimendo esclusa la configurabilità della violazione dell’art. 94 cod. proc. civ.». È dunque evidente – anche in base al giudicato formatosi tra le parti nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo in contestazione – che la pr onuncia di condanna azionata in sede esecutiva dalle società controricorrenti deve ritenersi esclusivamente rivolta alla società rappresentata [OSCURATO:SOCIETA]. e non alla rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale, di conseguenza, è stata correttamente esclusa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata delle stesse società creditrici. Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura contenuta nei ricorsi, ivi inclusa quella relativa al motivo di opposizione avente ad oggetto la voce di credito attinente al pagamento della tassa di registro, richiesta dalle creditrice, questione già (del tutto correttamente) ritenuta assorbita dalla stessa corte di appello, le cui considerazioni in ordine alla fondatezza nel merito di tale motivo di opposizione costituiscono, di conseguenza, un mero obiter dictum, non idoneo al giudicato e del pari non idoneo a sostenere l’interesse all’impugnazione nella presente sede. 2.Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, peraltro solo con riguardo ai rapporti tra le società ricorrenti in via principale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non avendo quest’ultima espletato attività difensiva in relazione al ricorso incidentale. Ric. n. 16021/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna delle ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta sia il ricorso principale ch e quello incidentale ; - condanna l e società ricorrent i in via principale a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle societàricorrenti (in via principale e in via incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo ste
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