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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 41590/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-19617/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per l'apparenza dei motivi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (Si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;57-19617/2024 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-19617/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per l'apparenza dei motivi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (Si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;57-19617/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
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