CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Siena, in data 20 settembre 20217, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono motivi in punto di responsabilità e di trattamento circostanziale, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla materiale disponibilità di beni provenienti da delitto e sull'assenza di giustificazione circa la lecita provenienza degli stessi nonché pag. 4 sulla non particolare tenuità del fatto alla luce del valore dei beni ricettati), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr