CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imini il 11/03/1992Ahmetovic [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], MicheleAhmetovic e [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 10 giugno 2026 a firma del difensore degliimputati;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato, per la parte qui di interesse, la sentenza, emessa all’esito digiudizio abbreviato, in data 19 gennaio 2023 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata affermata la penale responsabilità dei predetti imputati inrelazione ai reati di concorso in rapina aggravata (capo A della rubrica delleimputazioni), in lesioni personali aggravate (capo B) e di minacce aggravate(capo C) commessi in data 3 agosto 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore degli imputati, deducendo, con motivo unico, vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce dellamodesta entità dei fatti e delle condizioni personali degli stessi;che con la sopra menzionata memoria datata 10 giugno 2026 la difesa deiricorrenti ha ribadito ed approfondito la questione relativa alle menzionatecircostanze aggravanti esposta in sede di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI