CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CATANZARITI Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Cassazione - sezione sesta n. 3753 del 29/10/2020 - dep. 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 2450 del 03/07/2019 che, giudicando in sede di rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, aveva condannato il Catanzariti per i capi 8, 19 e 24 delle imputazioni, rigettando il ricorso della difesa in relazione ai capi 19 e 24. 2. Propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale del Catanzariti, eccependo con un unico motivo l'errore di fatto circa la ritenuta contestazione del capo 8 e la conseguente condanna. \ Deduce a riguardo le seguenti circostanze: - secondo l'editto accusatorio, contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero aveva richiesto che si procedesse nei confronti del Catanzariti per i reati di cui ai capi 8 bis, 19, 21, 22, 23 e 24, come si evinceva dalla sentenza di primo grado, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; - dalla stessa sentenza si rilevava altresì che il capo 8 non si riferiva al Catanzariti e, quindi, era escluso dalle imputazioni a costui ascritte, sì che, a seguito di condanna per tutti i reati, la pena era determinata tenendo conto del reato più grave sub 8 bis, con aumento per la continuazione per ciascuno degli ulteriori reati sub 19, 21, 22, 23 e 24; - avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la difesa e la Corte di Appello di Catanzaro (sent. n. 1729/2016) aveva assolto l'imputato per il capo 8 bis, inserendo tuttavia nel dispositivo, per errore, anche il capo 8, estraneo alle imputazioni; - a seguito di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, la Corte di Cassazione con sentenza n. 30364/2018 aveva annullato la sentenza impugnata con riguardo al capo 8, confermando l'assoluzione per il capo 8 bis (ed in tal senso rigettando il ricorso della Procura); - la Corte di Appello di Catanzaro, quindi, decidendo in sede di rinvio, aveva ritenuto che anche il capo 8 rientrasse nelle imputazioni ed aveva condannato il Catanzariti per tale reato, divenuto più grave, rimodulando il trattamento sanzionatorio; avverso tale sentenza, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) per la mancata correlazione fra accusa e sentenza, non essendo mai stato contestato il capo 8, per il quale la condanna era subentrata per la prima volta solo in sede di rinvio; - la Corte di Cassazione, con la sentenza odiernamente impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che il rilievo risultava prospettato per la prima volta in sede di legittimità, nulla avendo la difesa obiettato sul punto a seguito della condanna di primo grado, relativa anche al reato di cui al capo 8. In definitiva, per il ricorrente la pronuncia impugnata con il rimedio straordinario si baserebbe su un evidente errore di percezione nella lettura degli atti processuali, non essendoci stata condanna in primo grado per il capo 8, e l'interesse ad impugnare sarebbe sopravvenuto solo a seguito della sentenza della corte di appello che, in sede di rinvio, lo ha per la prima volta condannato per un capo, quello sub 8, mai contestato; vizio inquadrabile, ad avviso della difesa, nella previsione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È necessario premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (ex nnultis, Cass. sez. 5, sent. n. 29240 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 25/06/2018 - Rv. 273193). 3. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata con il rimedio straordinario, ha affermato che la contestazione relativa al capo 8 della rubrica sarebbe tardiva perché prospettata per la prima volta in sede di legittimità, nulla avendo la difesa obiettato nei precedenti gradi di giudizio; che il diritto ad impugnare sul punto, al contrario, non poteva essere esercitato in precedenza, posto che solo con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 03/07/2019, pronunciata a seguito del primo rinvio, vi era stata condanna per quel reato che la pronuncia del Tribunale aveva escluso. Il riferimento è al paragrafo 2.1 della motivazione in diritto, nella parte in cui si afferma che "l'intervenuto annullamento della assoluzione disposta con la prima sentenza di appello ha determinato la formazione del giudicato, implicito e progressivo sul punto, atteso che la presenza della contestazione mossa ai danni dell'imputato costituisce all'evidenza l'imprescindibile antecedente logico delle valutazioni già spese da questa Corte nel valutare la tenuta della motivazione con la quale venne originariamente ribaltato il giudizio di responsabilità ritenuto in primo grado".4. Gli atti processuali e, in particolar modo, la sequenza dei gradi di giudizio correlata all'attività difensiva espletata nell'interesse del Catanzariti, risultano in realtà ben presenti all'attività valutativa della Corte di Cassazione che ha di conseguenza richiamato i principi in tema di formazione del giudicato, implicito e progressivo. Proprio dall'esame degli atti si evince infatti che il ricorso per cassazione della Procura Generale di Catanzaro avverso la sentenza della Corte di Appello n.1729/2016 si riferiva all'assoluzione del Catanzariti dai reati di cui ai capi 8 e 8 bis, per i profili ampiamenti sviluppati nel primo motivo del ricorso stesso. L'imputato pertanto, secondo la sentenza odiernamente impugnata, avrebbe dovuto porre la questione sulla violazione di legge (mancata inclusione del capo 8 nell'editto accusatorio) alla Corte di Cassazione che ha definito il ricorso della Procura Generale con la sentenza del 24/05/2018. Tale conclusione si fonda su una valutazione squisitamente giuridica della fattispecie, peraltro conforme ad un principio di diritto espresso dalle sezioni unite secondo cui l'imputato in questo caso, per quanto carente di interesse all'impugnazione, può comunque prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie ed allegazioni, altre e diverse argomentazioni, favorevoli e, al contempo, decisive, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria (Cass. Sez. un. sent. n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003 - Rv. 226093), con la conseguenza che la questione (violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per la mancata corrispondenza tra accusa e richiesta di sentenza di condanna) se dedotta, non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione; in caso contrario, è preclusa, formandosi sul punto il giudicato (implicito e progressivo). Si consideri inoltre che neanche nel giudizio di rinvio, conseguente al primo annullamento della Corte di Cassazione, la difesa del Catanzariti aveva sollevato la questione, prospettando in quella sede unicamente motivi a sostegno dell'assoluzione, incentrati sull'assenza di responsabilità per il reato di tentata estorsione sub 8, senza porre alcuna questione processuale inerente alla contestazione ed al contraddittorio. Per quanto riguarda "il giudizio di responsabilità ritenuto in primo grado", di cui pure è cenno nella sentenza impugnata, anche in questo caso non risulta omesso l'esame della pronuncia del tribunale ovvero percepito il suo contenuto in modo difforme da quello effettivo, dovendosi ritenere che sia stata data prevalenza alla corrispondenza delle imputazioni (comprensiva del capo 8, riferito anche a [OSCURATO:PERSONA]) al dispositivo (condanna dello steso Catanzariti per tutti i reati ascrittigli), a prescindere dall'equivoco percorso motivazionale.5. In definitiva, vengono in rilievo valutazioni che presuppongono tutte l'esame degli atti, sì che le contestazioni investono la correttezza del ragionamento giuridico e non già la percezione degli atti a base del giudizio. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato; consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]