CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza dell'Il febbraio 2021 del Tribunale di Cuneo e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi quattro di arresto ed euro quattromila di ammenda la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto vizio motivazionale quanto alla mancata assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto del suo ruolo nell'ambito della società della quale era dipendente come responsabile tecnico. Del pari è stata lamentata l'eccessività della pena siccome inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Esso infatti - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita alla Corte di legittimità. 3.1.1. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha dato ampio conto dell'attività in fatto svolta dall'odierno ricorrente, anche in considerazione della sua posizione di responsabile tecnico della società amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] non appellante e della sua concreta attività di gestione dell'attività illecita. In proposito, infatti, l'odierno ricorrente è stato ripetutamente osservato siccome costantemente impegnato nella lavorazione del materiale raccolto, estratto e destinato alla rivendita a terzi senza alcuna autorizzazione nell'ambito della gestione dei rifiuti, per lo più rientranti - questi ultimi - tra le apparecchiature elettriche e elettroniche. 3.2. In relazione poi all'altro motivo di censura, la pena detentiva - ulteriormente ridotta in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche - è stata contenuta nei minimi edittali, mentre la pena pecuniaria si pone anch'essa a ridosso di tale limite inferiore. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non •sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorSa'Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere