CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 41156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Macerata, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 2 maggio 2023 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data 3 marzo 2023. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Sammarco, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti posto che l'indagata aveva giustificato la causale dell'importo ricevuto; - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa valutazione circa la possibilità di procedere a sequestro diretto in luogo di quello per equivalente che il tribunale del riesame così come il G.I.P. non avevano adeguatamente esplorato; - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Deve essere premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Posto quindi che il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge, il primo ed il terzo motivo appaiono del tutto inammissibili in quanto prospettano come già risulta dalla loro titolazione, difetti di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, sotto il profilo della interpretazione della operazione bancaria contestata all'imputata, e del periculum in mora, in relazione alle ragioni di urgenza per adottare la misura ablativa. Trattasi con evidenza di doglianze afferenti il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato e perciò inammissibili nella presente fase di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali. 2.2 Quanto al secondo motivo, che pur essendo analogamente intitolato in relazione ad un difetto di motivazione appare in concreto prospettare una possibile violazione di legge in relazione alla mancata adozione del sequestro diretto in prima battuta, lo stesso è comunque manifestamente infondato posto che il tribunale del riesame reale non ha omesso di valutare detto tema, come pure denunciato, ma con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 6 ha sottolineato che la natura delle operazioni bancarie poste in essere e con le quali si era distratto il profitto del reato rendevano impossibile procedere al sequestro diretto. Ne consegue che anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato appare non censurabile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLIERE ..ST. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]