CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 24460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e sostituzione di persona. Si contestava al ricorrente di avere tratto in inganno la cooperativa Acanto con una fideiussione falsa, così lucrando forniture di merce per oltre 51.000 euro, che non veniva pagata; gli si contestava, altresì, di essersi presentato alla società Acanto sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], millantando di essere un agente della [OSCURATO:SOCIETA]., abilitato ad emettere polizze fideiussorie. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 124 cod. pen.): la querela sarebbe stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava come legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcuna indicazione che lo stesso operasse per conto della società; la querela sarebbe inoltre tardiva, dato che non erano state tenute in considerazione le dichiarazioni di rilasciate all'udienza dell'8 Febbraio 2017 da Iubatti, dalle quali emergerebbe che lo stesso era 9 conoscenza della truffa dal novembre 2013. La conferma di tale consapevolezza sarebbe data dal fatto che il legale della Acanto il 2 gennaio 2014 aveva inviato alla [OSCURATO:SOCIETA]. una diffida. 2.2. Violazione di legge (art. 640 e 494 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la responsabilità sarebbe stata provata sulla base di indizi non univoci; inoltre non sarebbe stata assunta una prova decisiva, ovvero la audizione dell'agente di polizia giudiziaria che aveva provveduto all'arresto di Pagani, teste diretto in relazione ai contenuti de relato riferiti da altro agente, [OSCURATO:PERSONA]; in generale„ si deduceva che, rispetto alle precise contestazioni dedotte con l'atto d'appello la Corte avrebbe omesso di motivare. 2.3. Violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla definizione del trattamento sanzionatorio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che sarebbe errato il computo dei termini di sospensione, considerato che il rinvio dovuto alla adesione del difensore all'astensione di categoria non sarebbe assimilabile al legittimo impedimento. 2.5. Il difensore, con note di udienza depositate il 30 marzo 2023, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. il primo motivo id ricorso è infondato sia nella parte in cui contesta la legittimità della querela per difetto dei poteri di rappresentanza dello Iubatti, sia nella parte in cui ne contesta la tempestività. Si riafferma che l'omessa indicazione, nella querela proposta dal rappresentante legale di una società di capitali, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, atteso che l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale, ma, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere venga formalmente contestata, il giudice è tenuto a procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Sez. 2, n. 29588 del 04/04/2019, Berdusco, Rv. 277494 - 01; Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, P.G. in proc. Anselmi, Rv. 246177; Sez. 5, n. 11074 del 04/12/2009, P.G. in proc. Bervicato, Rv. 246885).L'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra infatti fra i compiti del rappresentante legale delle società di capitali, e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato (Sez. 6, n. 16150 del 26/04/2012, Filippone, Rv. 252715; Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539). Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che [OSCURATO:PERSONA], nella querela, aveva dichiarato espressamente di operare quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sicché doveva ritenersi che la sottoscrizione della stessa fosse riferibile a Iubatti non come persona fisica, ma come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 3 e della sentenza impugnata). Anche la questione relativa alla tempestività della querela non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente non si confronta con l'accurata motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello. Questa rilevava come [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena contezza del reato solo il 10 gennaio 2014, allorquando era venuto a sicura conoscenza del fatto che la polizza fideiussoria consegnatagli era contraffatta. Pertanto le doglianze proposte con il ricorso si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle prove, che la Corte di appello aveva invece ritenuto univocamente indicative della legittima sussistenza della condizione di procedibilità, senza indicare alcuna frattura logica del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata (sulla esclusione dalla cognizione di legittimità delle valutazioni di merito, tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2. Il secondo motivo, che contesta integralmente la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente, non supera la soglia di ammissibilità, sia perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità, sia perché si profila come meramente reiterativa rispetto a quanto già rilevato con l'atto d'appello, con motivi ritenuti infondati dalla Corte territoriale. In particolare, con riguardo la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], le censure relative al divieto di testimonianza indiretta non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 6, n. 53174 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 01; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010 Miele, Rv. 248536). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.Il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che non erano emersi elementi positivi di tale rilevanza e specialità da consentire l'attenuazione della pena inflitta dal primo giudice, ritenuta congrua e coerente con i parametri di legge. 1.4. Infine: è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, che contesta la legittimità del calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione. Il ricorrente, nel proporre la doglianza non considera la incontestata giurisprudenza secondo cui in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (tra le altre: Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo