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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 23748/2026

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ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani in data 1.12.2023, ha ritenuto assorbito il reato di detenzione illecita di munizioni (capo B) in quello di detenzione illecita di arma clandestina (capo A), esclusa la recidiva, e, confermando altresì la condanna per la ricettazione dell'armaclandestina (capo C), ha rideterminato la pena in due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 18.000 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado, in quanto nel corso di una perquisizione dei Carabinieri presso la sua abitazione era stata rinvenuta, consegnata dall'imputato su insistenza dei militari, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, occultata nella camera da letto; nella prosecuzione dell'atto di ricerca della prova, erano stati rinvenuti anche il serbatoio della pistola, completo di otto cartucce calibro 7,65, e altre due cartucce del medesimo calibro.

La Corte d'appello ha accolto il motivo relativo all'assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo nel reato di detenzione di arma clandestina e ha, altresì, accolto il motivo relativo all'esclusione della recidiva.

Ha invece rigettato il motivo di appello sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che non fossero ravvisabili elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, il quale non aveva collaborato alla ricostruzione della vicenda, fornendo la risibile versione del rinvenimento casuale della pistola abbandonata da terzi.

Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno ritenuto congrua la pena, giustificando il discostamento dal minimo edittale in ragione della condotta dell'imputato, il quale in un primo momento aveva cercato di eludere le ricerche dell'arma.

La Corte territoriale, inoltre, ha rigettato la richiesta della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sulla base del rilievo che l'imputato ha commesso la condotta incriminata nel proprio domicilio ove deteneva l'arma clandestina.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 178, 546 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen.

La motivazione del diniego delle generiche, secondo il ricorrente, è illogica e non aderente alle risultanze processuali, in quanto la Corte di appello non ha preso in considerazione le circostanze di fatto, in particolare che l'imputato, dopo una iniziale reticenza, consegnò spontaneamente ai carabinieri pistole e munizioni, e che, dopo aver ingenuamente dichiarato di aver rinvenuto la pistola casualmente, nelle indagini preliminari confessò di averla acquistata sul mercato illegale.

Tali circostanze costituiscono elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, in quanto segni di resipiscenza e di presa di coscienza del disvalore della condotta.

Inoltre, i giudici di secondo grado non hanno apprezzato che [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti era stato vittima di plurimi furti presso la propria abitazione, sicché la paura di subirne di nuovi lo aveva indotto a munirsi illecitamente di una pistola 2che deteneva a fini esclusivamente difensivi, non potendo richiedere il porto di pistola a causa di una pregressa condanna. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 L. n. 689 del 1981.

Il ricorso lamenta che la motivazione del rigetto della detenzione domiciliare si basa su una circostanza irrilevante, e cioè che il luogo di espiazione della pena sostitutiva coinciderebbe con il luogo di commissione del reato, laddove [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dichiarato di voler espiare la pena sostitutiva nello stesso luogo.

Peraltro, il giudice non ha tenuto conto che nelle indagini preliminari a [OSCURATO:PERSONA] fu applicata proprio la misura cautelare degli arresti domiciliari senza aver dato adito ad alcun rilievo.

In ogni caso, la circostanza valorizzata dai giudici d'appello non rientra in alcuna delle cause di esclusione dell'applicazione della pena sostitutiva. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen.

Il ricorso evidenzia che nel dispositivo [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato alla pena pecuniaria di 18.000€ di multa, mentre invece nella motivazione la condanna è a una pena di 1.800 C di multa.

3. Con requisitoria scritta del 28.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva in accoglimento del secondo motivo di ricorso, in quanto la motivazione del rigetto della possibilità di scontare la pena presso il domicilio risulta eccentrica rispetto alle finalità proprie del detto istituto; inoltre, ha osservato che il primo motivo è indeducibile, in quanto subordinato alla mancata esclusione della recidiva che la Corte di appello ha ritenuto insussistente, e che il rilievo del terzo motivo in ordine all'erronea quantificazione della pena pecuniaria è condivisibile di guisa che il dispositivo deve essere corretto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza che è stata articolata nel secondo motivo con riguardo alla pena sostitutiva.

1. Il primo motivo deve essere disatteso.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato dalla Corte d'appello sull'assenza di elementi positivi valutabili in favore del condannato.

Il ricorrente si limita a riproporre gli stessi elementi che la sentenza impugnata ha già disatteso con motivazione adeguata, rilevando senza illogicità che nessun 3segno di resipiscenza è ravvisabile nella condotta di chi ha cercato di eludere le ricerche della polizia giudiziaria e ha fornito una versione palesannente inattendibile sulle circostanze in cui era venuto in possesso dell'arma.

In questo modo, i giudici di secondo grado hanno fatto buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

Infatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01); l'adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato richiede la dimostrazione della sussistenza di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Pg c/Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso, come anticipato, è fondato.

La motivazione del rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva è tutta basata sulla circostanza che il reato di detenzione di arma clandestina, per cui è intervenuta la condanna, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] nel suo domicilio.

La sentenza non aggiunge altro sul punto e, dunque, non rende noto precisamente quali criteri abbiano orientato l'esercizio del potere discrezionale che l'art. 58 L. n. 689 del 1981 riconosce in capo al giudice nell'applicazione delle pene sostitutive.

La disposizione in questione prevede che la prima fase della valutazione del giudice sia svolta (ovviamente dopo avere verificato che ricorrano le condizioni oggettive per la sostituzione relativamente ai limiti di pena) "tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale".

In questa ottica, il tenore della scarna motivazione della decisione impugnata non consente di comprendere quanto abbia inciso sul rigetto tale valutazione, in quanto la Corte d'appello non ha operato particolari riferimenti ostativi né alla gravità del reato, né alla capacità a delinquere del condannato.

Peraltro, l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non deve esitare necessariamente in un giudizio di assenza del pericolo di recidiva, in quanto il presupposto dell'applicazione della pena sostitutiva non è l'assenza del pericolo di 4recidiva (anche perché l'applicazione è possibile solo nel caso di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che in concreto può conseguire proprio, ex art. 164, comma primo, cod. pen., ad una prognosi negativa del giudice circa la commissione di ulteriori reati da parte del condannato), bensì la idoneità della pena sostitutiva a prevenire, anche attraverso opportune prescrizioni, tale pericolo di commissione di altri reati (cfr. Sez. 5, n. 11973 del 13/3/2025, F., Rv. 287781 - 01, specialmente in motivazione).

La Corte d'appello, piuttosto, si è soffermata su una circostanza attinente al fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - ovvero che la condotta permanente di detenzione di arma clandestina si fosse consumata presso l'abitazione dell'imputato - e su tale circostanza ha fondato una prognosi di inadempimento delle prescrizioni della pena.

Non si tratta di una circostanza del fatto che gli ha conferito maggiore gravità (la sentenza non lo afferma espressamente), ma di una modalità di commissione dello stesso da cui la Corte d'appello ha fatto sostanzialmente discendere la pregiudiziale conseguenza secondo cui il luogo di esecuzione della pena sostitutiva non può coincidere con il luogo di commissione del reato.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione che avrebbe necessitato della più precisa esplicitazione delle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni, che l'art. 58 L. n. 689 del 1981 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti.

La inidoneità della pena sostitutiva della detenzione domiciliare non può essere affermata in via generale sulla base di indici astratti, ma deve essere collegata a "fondati motivi".

Questo vuol dire che essa deve essere concretamente valutata in relazione alla tipologia del reato rispetto a cui si prospetta il pericolo di recidiva (per esempio, reati abitualmente commessi in danno di familiari e soggetti conviventi o, ancora, in danno di vicini di casa, e comunque reati per i quali la restrizione in ambito domestico può costituire addirittura l'occasione per reiterare il comportamento illecito o comunque una opportunità per agire in modo contrario alla finalità rieducativa che è alla base della pena sostitutiva) ovvero in relazione alla specifica capacità a delinquere del condannato (altra cosa sarebbe, per esempio, la valutazione della idoneità della detenzione domiciliare di un pluripregiudicato per evasione dagli arresti domiciliari).

La Corte d'appello, invece, non ha indicato quali prescrizioni della pena sostitutiva si può prevedere che [OSCURATO:PERSONA] non adempia, né ha spiegato perché la detenzione domiciliare sarebbe di per sé inidonea a prevenire il pericolo che il condannato si procuri (evidentemente altrove e all'esterno) un'arma in assenza di licenza per detenerla regolarmente, tanto più che l'art. 56-ter L. 689 del 1981 5prevede già la prescrizione obbligatoria di non detenere armi per il sottoposto alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria.

La motivazione, pertanto, è carente quanto ai parametri di valutazione in base ai quali le istanze di prevenzione sono state ritenute prevalenti su quelle di rieducazione e risocializzazione del condannato, ragion per cui il secondo motivo di ricorso è da ritenersi fondato.

3. Il motivo relativo all'errore materiale del dispositivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non dà luogo ad alcuna nullità, ove, come nel caso di specie, si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 19765 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 - 01).

La correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che nel caso di specie non era affatto preclusa all'imputato.

Giacché, per effetto dell'annullamento con rinvio collegato al secondo motivo di ricorso, gli atti saranno restituiti al giudice che ha emesso la sentenza per l'ulteriore corso, in quella sede sarà eventualmente possibile porre rimedio al contrasto segnalato tra motivazione e dispositivo, che è effettivamente dovuto a una evidente svista materiale.

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio a diversa sezione alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani in data 1.12.2023, ha ritenuto assorbito il reato di detenzione illecita di munizioni (capo B) in quello di detenzione illecita di arma clandestina (capo A), esclusa la recidiva, e, confermando altresì la condanna per la ricettazione dell'armaclandestina (capo C), ha rideterminato la pena in due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 18.000 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado, in quanto nel corso di una perquisizione dei Carabinieri presso la sua abitazione era stata rinvenuta, consegnata dall'imputato su insistenza dei militari, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, occultata nella camera da letto; nella prosecuzione dell'atto di ricerca della prova, erano stati rinvenuti anche il serbatoio della pistola, completo di otto cartucce calibro 7,65, e altre due cartucce del medesimo calibro. La Corte d'appello ha accolto il motivo relativo all'assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo nel reato di detenzione di arma clandestina e ha, altresì, accolto il motivo relativo all'esclusione della recidiva. Ha invece rigettato il motivo di appello sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che non fossero ravvisabili elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, il quale non aveva collaborato alla ricostruzione della vicenda, fornendo la risibile versione del rinvenimento casuale della pistola abbandonata da terzi. Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno ritenuto congrua la pena, giustificando il discostamento dal minimo edittale in ragione della condotta dell'imputato, il quale in un primo momento aveva cercato di eludere le ricerche dell'arma. La Corte territoriale, inoltre, ha rigettato la richiesta della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sulla base del rilievo che l'imputato ha commesso la condotta incriminata nel proprio domicilio ove deteneva l'arma clandestina. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 178, 546 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen. La motivazione del diniego delle generiche, secondo il ricorrente, è illogica e non aderente alle risultanze processuali, in quanto la Corte di appello non ha preso in considerazione le circostanze di fatto, in particolare che l'imputato, dopo una iniziale reticenza, consegnò spontaneamente ai carabinieri pistole e munizioni, e che, dopo aver ingenuamente dichiarato di aver rinvenuto la pistola casualmente, nelle indagini preliminari confessò di averla acquistata sul mercato illegale. Tali circostanze costituiscono elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, in quanto segni di resipiscenza e di presa di coscienza del disvalore della condotta. Inoltre, i giudici di secondo grado non hanno apprezzato che [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti era stato vittima di plurimi furti presso la propria abitazione, sicché la paura di subirne di nuovi lo aveva indotto a munirsi illecitamente di una pistola 2che deteneva a fini esclusivamente difensivi, non potendo richiedere il porto di pistola a causa di una pregressa condanna. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 L. n. 689 del 1981. Il ricorso lamenta che la motivazione del rigetto della detenzione domiciliare si basa su una circostanza irrilevante, e cioè che il luogo di espiazione della pena sostitutiva coinciderebbe con il luogo di commissione del reato, laddove [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dichiarato di voler espiare la pena sostitutiva nello stesso luogo. Peraltro, il giudice non ha tenuto conto che nelle indagini preliminari a [OSCURATO:PERSONA] fu applicata proprio la misura cautelare degli arresti domiciliari senza aver dato adito ad alcun rilievo. In ogni caso, la circostanza valorizzata dai giudici d'appello non rientra in alcuna delle cause di esclusione dell'applicazione della pena sostitutiva. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. Il ricorso evidenzia che nel dispositivo [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato alla pena pecuniaria di 18.000€ di multa, mentre invece nella motivazione la condanna è a una pena di 1.800 C di multa. 3. Con requisitoria scritta del 28.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva in accoglimento del secondo motivo di ricorso, in quanto la motivazione del rigetto della possibilità di scontare la pena presso il domicilio risulta eccentrica rispetto alle finalità proprie del detto istituto; inoltre, ha osservato che il primo motivo è indeducibile, in quanto subordinato alla mancata esclusione della recidiva che la Corte di appello ha ritenuto insussistente, e che il rilievo del terzo motivo in ordine all'erronea quantificazione della pena pecuniaria è condivisibile di guisa che il dispositivo deve essere corretto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza che è stata articolata nel secondo motivo con riguardo alla pena sostitutiva. 1. Il primo motivo deve essere disatteso. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato dalla Corte d'appello sull'assenza di elementi positivi valutabili in favore del condannato. Il ricorrente si limita a riproporre gli stessi elementi che la sentenza impugnata ha già disatteso con motivazione adeguata, rilevando senza illogicità che nessun 3segno di resipiscenza è ravvisabile nella condotta di chi ha cercato di eludere le ricerche della polizia giudiziaria e ha fornito una versione palesannente inattendibile sulle circostanze in cui era venuto in possesso dell'arma. In questo modo, i giudici di secondo grado hanno fatto buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Infatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01); l'adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato richiede la dimostrazione della sussistenza di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Pg c/Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso, come anticipato, è fondato. La motivazione del rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva è tutta basata sulla circostanza che il reato di detenzione di arma clandestina, per cui è intervenuta la condanna, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] nel suo domicilio. La sentenza non aggiunge altro sul punto e, dunque, non rende noto precisamente quali criteri abbiano orientato l'esercizio del potere discrezionale che l'art. 58 L. n. 689 del 1981 riconosce in capo al giudice nell'applicazione delle pene sostitutive. La disposizione in questione prevede che la prima fase della valutazione del giudice sia svolta (ovviamente dopo avere verificato che ricorrano le condizioni oggettive per la sostituzione relativamente ai limiti di pena) "tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale". In questa ottica, il tenore della scarna motivazione della decisione impugnata non consente di comprendere quanto abbia inciso sul rigetto tale valutazione, in quanto la Corte d'appello non ha operato particolari riferimenti ostativi né alla gravità del reato, né alla capacità a delinquere del condannato. Peraltro, l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non deve esitare necessariamente in un giudizio di assenza del pericolo di recidiva, in quanto il presupposto dell'applicazione della pena sostitutiva non è l'assenza del pericolo di 4recidiva (anche perché l'applicazione è possibile solo nel caso di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che in concreto può conseguire proprio, ex art. 164, comma primo, cod. pen., ad una prognosi negativa del giudice circa la commissione di ulteriori reati da parte del condannato), bensì la idoneità della pena sostitutiva a prevenire, anche attraverso opportune prescrizioni, tale pericolo di commissione di altri reati (cfr. Sez. 5, n. 11973 del 13/3/2025, F., Rv. 287781 - 01, specialmente in motivazione). La Corte d'appello, piuttosto, si è soffermata su una circostanza attinente al fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - ovvero che la condotta permanente di detenzione di arma clandestina si fosse consumata presso l'abitazione dell'imputato - e su tale circostanza ha fondato una prognosi di inadempimento delle prescrizioni della pena. Non si tratta di una circostanza del fatto che gli ha conferito maggiore gravità (la sentenza non lo afferma espressamente), ma di una modalità di commissione dello stesso da cui la Corte d'appello ha fatto sostanzialmente discendere la pregiudiziale conseguenza secondo cui il luogo di esecuzione della pena sostitutiva non può coincidere con il luogo di commissione del reato. Si tratta, tuttavia, di una conclusione che avrebbe necessitato della più precisa esplicitazione delle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni, che l'art. 58 L. n. 689 del 1981 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti. La inidoneità della pena sostitutiva della detenzione domiciliare non può essere affermata in via generale sulla base di indici astratti, ma deve essere collegata a "fondati motivi". Questo vuol dire che essa deve essere concretamente valutata in relazione alla tipologia del reato rispetto a cui si prospetta il pericolo di recidiva (per esempio, reati abitualmente commessi in danno di familiari e soggetti conviventi o, ancora, in danno di vicini di casa, e comunque reati per i quali la restrizione in ambito domestico può costituire addirittura l'occasione per reiterare il comportamento illecito o comunque una opportunità per agire in modo contrario alla finalità rieducativa che è alla base della pena sostitutiva) ovvero in relazione alla specifica capacità a delinquere del condannato (altra cosa sarebbe, per esempio, la valutazione della idoneità della detenzione domiciliare di un pluripregiudicato per evasione dagli arresti domiciliari). La Corte d'appello, invece, non ha indicato quali prescrizioni della pena sostitutiva si può prevedere che [OSCURATO:PERSONA] non adempia, né ha spiegato perché la detenzione domiciliare sarebbe di per sé inidonea a prevenire il pericolo che il condannato si procuri (evidentemente altrove e all'esterno) un'arma in assenza di licenza per detenerla regolarmente, tanto più che l'art. 56-ter L. 689 del 1981 5prevede già la prescrizione obbligatoria di non detenere armi per il sottoposto alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria. La motivazione, pertanto, è carente quanto ai parametri di valutazione in base ai quali le istanze di prevenzione sono state ritenute prevalenti su quelle di rieducazione e risocializzazione del condannato, ragion per cui il secondo motivo di ricorso è da ritenersi fondato. 3. Il motivo relativo all'errore materiale del dispositivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non dà luogo ad alcuna nullità, ove, come nel caso di specie, si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 19765 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 - 01). La correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che nel caso di specie non era affatto preclusa all'imputato. Giacché, per effetto dell'annullamento con rinvio collegato al secondo motivo di ricorso, gli atti saranno restituiti al giudice che ha emesso la sentenza per l'ulteriore corso, in quella sede sarà eventualmente possibile porre rimedio al contrasto segnalato tra motivazione e dispositivo, che è effettivamente dovuto a una evidente svista materiale. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio a diversa sezione alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P. P.Q.M
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