Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
15 gennaio 2009
Causa T‑306/08 P
Kurt-[OSCURATO:PERSONA]Neumann
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione – Funzione pubblica – Pensioni – Pensione di reversibilità – Versamento nella misura del 50% a motivo dell’esistenza di un secondo coniuge superstite – Atto che arreca pregiudizio – Reclamo tardivo»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 23 maggio 2008,
causa F‑79/07, [OSCURATO:PERSONA]-Neumann/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute nell’ambito della presente causa.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Condizioni di forma – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Il carattere informale di un provvedimento dell’amministrazione non osta alla sua qualificazione come atto che arreca pregiudizio,
la quale non dipende dalla sua forma o dalla sua intitolazione, ma è determinato dalla sua sostanza e in particolare dalla
questione se esso produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del
ricorrente, modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo.
(v. punto 32)
Riferimento: Corte 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punto 10); Tribunale 19 ottobre 1995,
causa T‑562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 23), e Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑144/08,
Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)
2.
Nessuna disposizione espressa di diritto comunitario impone alle istituzioni l’obbligo generale di informare i destinatari
degli atti dei possibili rimedi giurisdizionali né dei termini entro i quali essi possono essere presentati. Il fatto che
la risposta al reclamo amministrativo previo non indichi i rimedi giurisdizionali esperibili da parte dell’interessato non
obbliga il giudice comunitario a riconoscere la ricevibilità del ricorso proposto fuori termine, in applicazione dei principi
di certezza del diritto e di proporzionalità.
(v. punti 34 e 35)
Riferimento: Corte 5 marzo 1999, causa C‑153/98 P, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. 1441, punti 13 e 15); Tribunale
24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione (Racc. pag. II‑387, punto 210), e Tribunale 22 dicembre 2005, causa
T‑146/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑5989, punto 131)
3.
Il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro un atto che arreca pregiudizio, previsto dall’art. 90, n. 2, dello
Statuto, è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne in quanto è stato istituito al fine di garantire
la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, nonché la certezza del diritto. Spetta quindi al giudice comunitario
verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato. Il fatto che l’istituzione non abbia rilevato, nella fase della risposta
al reclamo amministrativo, che quest’ultimo era tardivo e, pertanto, irricevibile, o che essa abbia addirittura espressamente
precisato che il ricorrente poteva ancora proporre un ricorso giurisdizionale, è ininfluente sulla ricevibilità del ricorso
ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Infatti, circostanze del genere non possono avere l’effetto di derogare al sistema
dei termini imperativi istituiti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e ancor meno di dispensare il Tribunale dall’obbligo ad
esso incombente di verificare il rispetto dei termini statutari.
(v. punti 36 e 37)
Riferimento: Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑129/89, Offermann/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑855, punto 34); Tribunale 18 marzo
1997, causa T‑35/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑187, punto 30), e Tribunale 7 settembre 2005, causa
T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punti 35, e giurisprudenza ivi citata, e 36)