CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 21340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26765/2017proposto da: Sara TULUMELLO, domiciliataex lege in R oma , presso la cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioniall’indicato indirizzo PEC dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in R oma, via dei P ortoghesi n . 12 , presso gli uffici dell’AvvocaturaGenerale dello S tato , dalla quale è rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] (INPS), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la Sentenza della C orte d ’ A ppello d i Palermo n. 184/2017depositata il 4/5/2017; Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO. SUBORDINAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N.26765/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente prestò servizio presso l’ [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della R egione Sicilia , con mansioni di biologa , in forza di più contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), senza soluzione di continuità, dal 3 . 5 .200 4 al 31 . 12 .20 12 . La lavoratrice convenne quindi in giudizio l’Assessorato e l’INPS, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condannadi controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributivee dei contributi previdenziali. Con successivo ricorso la lavoratrice chiese la conversionedel rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennitàdi cui all’art. 32 della legge 183 del 201 0 e al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, riuniti i due ricorsi, respinse le domand e , escludendo la convertibilità del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e rilevando la mancanza di allegazione e di prova del danno risarcibile. A sua volta,la Corte d’Appello di Palermo, previa assunzione di prove testimoniali, r espinse la successiva impugnazione del la lavoratr ic e , non ravvisando gli estremi del rapporto di lavoro di natura subordinata. Contro la sentenza d’appellola lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato inquattro motivi . L’Assessorato regionale e l’INPS si sono difes i con contr o ricorso. La ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia«violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2375 c.c.e art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001». Secondo la ricorrente la decisione sarebbe il risultato di una valutazione parziale delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, di cui riporta ampiamente il contenuto , attribuendo anche «valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.» a lle affermazioni inserite in alcuni documenti depositati nel corso del giudizio di merito. 2. Ilsecondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione , ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 c.c. e 2375 c.c.». Nell’illustrare il motivo laricorrente prosegue la critica al modo in cui è stato utilizzato il materiale probatorio disponibile, imputando alla corte territoriale di avere«concentrato la propria indagine volta a verificare la sussistenzadi elementi di subordinazione richiamando genericamente una sola delle deposizioni testimoniali … rispetto alla consistente prova documentale». L’illustrazione prosegue con una analitica elencazione dei sintomi di subordinazione asseritamente trascurati dal giudice d’appello. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la « violazione e falsa applicazioneex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art.246 c.p.c.». La ricorrente critica il giudizio di inattendibilità sulla deposizione resa da un teste in quanto coinvolto in analogo contenziosocon l’Assessorato regionale. 4. Infine, il quarto motivo denuncia la « violazione e falsa applicazioneex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt.416 c.p.c. e 437 c.p.c., 2697 c.c.». Con questo motivo si contesta alla corte d’appello di avere «ritenuto di dovere acriticamente accogliere –viziando così in radice la propria decisione –le tesi difensive tardivamente sostenute dalla Amministrazione» e di non avere invece valorizzato la non contestazionesulle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice. 5. Preliminarmente si osserva che il ricorso è tempestivo, essendo infondata l’eccezione di tardività sollevata nel controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia. La sentenza venne depositata il 4.5.2017, sicché il termine lungo per l’impugnazione (art. 327 c.p.c.) sarebbe scaduto il 4.11.2017, mentre il ricorso venne portato alla notifica il 6.11.2017. Sennonché, il 4.11.2017 era un sabato, sicché il termine doveva intendersi prorogato ex lege al lunedì successivo (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). 6. Del pari infondata è l’eccezione dell’Assessorato regionale laddove invoca l’inammissibilitàex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. dei motivi di ricorso che denunciano il vizio di « omesso esame » di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Infatti, benché la corte d’appello abbia confermato il dispositivo di rigetto delle domande del tribunale, essa è giunta a quel risultato sulla base di un diverso accertamento del fatto, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata. Il tribunale aveva omesso qualsiasi accertamento sulla natura subordinata del rapporto, limitandosi a negare, in diritto, la possibilità di convertire un contratto a termine in contratto a tempo indeterminatoe, in fatto, che ci fosse la prova di un danno risarcibile. Di ciò la corte territoriale ha dato chiaramente conto nel seguente passo della motivazione: «Sebbene debba riconoscersi che l’accertamento della natura del rapporto doveva essere condotta al fine di valutare la fondatezza o meno dell e domand e, … deve tuttavia negarsi che la tesi dell’appellante circa la qualificazione del rapporto intercorso con la Regione Siciliana abbia trovato il necessario riscontro all’esito dell’istruzione svolta in questo grado». Se ne deve concludere che le due statuizioni non sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, il che rende inapplicabile il limite alla proponibilità del ricorso per cassazione di cui alla disposizione invocata dal controricorrente, oggi trasfusa nell’art. 360, comma 4, c.p.c. 7. Il ricorso ètuttavia inammissibile , perché tutti i motivi sono in realtà direttia provocare una riesame dell’accertamento del fatto e della motivazione sul punto della corte territoriale,al di fuori delle ipotesi estreme – nemmeno prospettat e dalla ricorrente – della «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», della « motivazione apparente » , d el « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o d ella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v., per tutte, Cass. S.U. n. 8053 del 2014). 7.1. Per quanto riguarda i primi due motivi, la stessa tecnica redazionale del ricorso – consistente nella riproduzione pressoché integrale del contenuto delle prove documentali e testimoniali , nonché nella elencazione di tuttigli «indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di natura subordinata»– dimostra che si chied e alla Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva della fattispeciee del materiale probatorio, piuttosto che denunciare l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). È appena il caso di aggiungere –posto che parte ricorrente vi fa cenno, senza esplicitare una denuncia di violazione dell’art. 2735 c.c. – che non può essere riconosciuto «valore di confessione stragiudiziale» agli atti della [OSCURATO:PERSONA] e ai pareri legali resi alla stessa in cui venivaprospettato il rischio che i rapporti di lavoro instaurati con la ricorrente e con altri lavoratori in posizione analoga potessero essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato. Infatti la confessione , da un lato, deve provenire dal soggetto «capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono»(art. 2731 c.c.); dall’altro lato, deve avere ad oggetto, appunto, «fatti» (art. 2730 c.c.) e non giudiz i sul valore , in particolaregiuridico, dei fatti. 7.2. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, non è pertinente il richiamo all’art. 246 c.p.c., che dispone l’incapacità a testimoniare «delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio». Infatti, la disposizione contiene una norma sull’ammissibilità della provae non sulla sua valutazione.Pertanto, non può essere incorsa in violazione dell’art. 246 c.p.c.la corte territoriale che ha ammesso e assunto il teste con causa pendente analog he a quell e della ricorrente, salvo poi valutarla in termini di scarsa attendibilità, dando prevalenza – ove difformi –alle dichiarazioni di altro teste. Ancora una volta, pertanto, la censura si riduce a una inammissibile richiesta di diverso apprezzamento della p rova dal parte della Corte di legittimità. 7.3. Con l’ultimo motivo si contesta al giudice d’appello di avere «acriticamente» avallato le tesi difensive dell’A ssessorato, il cheevidentemente non porta alcun ulteriore contenuto concreto alle censure precedenti, stante l’assoluta genericità del rilievo. Inoltre,la ricorrente lamenta la mancata valorizzazione della non contestazione delle «concrete mansioni» da lei svolte.Ma la non contestazione può riguardare specifiche modalità dello svolgimento della prestazione, non la loro valutazione complessiva in termini di sussistenza o meno del rapporto di subordinazione, rapporto che è stato comunque sicuramente negato dall’Assessorato regionale. Infine, alla ricomprensione in rubricaanche dell’art. 2697 c.c., trale norme asseritamente violate, non segue alcuna contestazione su come la corte d’appello ha ripartito gli oneri probatori.Del resto, la ricorrente sostiene, in fatto, di avere dato la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro, ma non nega che era suo onere fornire quella prova, rientrando la subordinazione nell’ambito del fatto costitutivo posto a fondamento del diritto fatto valere. Pertanto, correttamente ilgiudice – avendo ritenuto incerto l’esito della prova –ha respinto la domanda, essendo onere del la lavorat rice provare che, nonostante i contratti da lei sottoscritti prevedessero un a collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto si era poi concretamente svolto con i connotati tipici del lavoro subordinato. 8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in € 5.000, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in € 3.000, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulterior