CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 35398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accogliento dei motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 2/2/2021, riuniti i procedimenti di cui agli r.g. ca 775/2017, 1181/2018 e 1605/2018, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 31/10/2017 ha dichiarato non doversi procedere perché il reato di cui all'art. 646 cod. pen. è estinto per remissione di querela, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA in data 24/11/2016 perché il reato di cui all'art. 646 cod. pen, è estinto per prescrizione, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 19/12/201, ha dichiarato estinti i reati commessi fino al 16/10/2011 e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle successive ipotesi di reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. rideterminando la pena in continuazione con i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla stessa Corte d'Appello di Genova in data 20/6/2018, irrevocabile il 14/5/2019. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire due prove decisive necessarie per affermare l'insussistenza del reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1.2. "Mancata valutazione dei dati contenuti su supporto informatico fornito da [OSCURATO:PERSONA] e depositato dall'Agenzia delle Entrate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". 1.3. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle risultanze emerse dal supporto informatico fornito dagli istituti bancari all'Agenzia delle Entrate". 2. In data 11 aprile 2022 è pervenuta la richiesta di trattazione orale. 3. In data 11 maggio 2022 è pervenuta, a mezzo pec, una dettagliata "descrizione dei fatti della controversia" redatta e sottoscritta personalmente dalla ricorrente con allegata della documentazione. 4. In data 12 maggio 2022, sempre a mezzo pec, è pervenuta una memoria redatta e sottoscritta personalmente dalla ricorrente. 5. In data 18 maggio 2022, ancora a mezzo pec, è pervenuta in cancelleria la richiesta dalla ricorrente di partecipare personalmente alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. le memorie e le richieste sottoscritte personalmente dalla ricorrente non sono ammissibili e non possono pertanto essere prese in considerazione. Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire due prove decisive necessarie per affermare l'insussistenza del reato di cui all'art. 646 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di disporre una perizia al fine di accertare l'esistenza o meno dell'incidente "informatico", evidenziato dalla difesa della ricorrente al fine di spiegare le ragioni degli errori di pagamento contestati nell'imputazione. La motivazione della sentenza impugnata sul punto, d'altro canto, sarebbe un copia e incolla di altra sentenza della stessa Corte d'Appello che pure aveva incomprensibilmente respinto l'accertamento richiesto "imprescindibile per confutare la tefl difensiva e addivenire a una sentenza assolutoria". La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, cioè "assolutamente necessaria", nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione, e non, come in effetti richiesto nel ricorso, per verificare o confutare la tesi difensiva. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello I ma non ancora acquisitaí ovvero che era già esperibile nel corso del giudizio di primo grado, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate -peraltro come nel caso di specie in modo articolato con le considerazioni contenute da pag. 4 a pag. 6, anche legittimamente riportando testualmente quanto già deciso in altro provvedimento con riferimento alla medesima questione- le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). La mancata effettuazione di un accertamento peritale, inoltre, come evidenziato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01) 2. Nel secondo motivo la difesa deduce testualmente la "mancata valutazione dei dati contenuti su supporto informatico fornito da [OSCURATO:PERSONA] e depositato dall'Agenzia delle Entrate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare un documento acquisito successivamente alla sentenza di primo grado dal quale risulterebbe che altri clienti della ricorrente si erano ritrovati in situazioni analoghe pur avendo provveduto personalmente ai pagamenti.Circostanza questa, avvenuta peraltro non una sola volta come indicato in sentenza ma in più occasioni, che sarebbe emersa nel corso del giudizio avanti la Commissione tributaria e sarebbe estremamente significativa quanto alla fondatezza della tesi difensiva circa l'errore informatico non solo e non tanto del server dello studio dell'imputata quanto, piuttosto, di quello dell'Agenzia delle Entrate. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha dato atto di avere tenuto conto e di avere valutato il documento ottenuto in data 20 novembre 2018 dall'Agenzia delle Entrate. Sullo specifico punto, infatti, a pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata, si evidenzia come della circostanza che da ciò si vorrebbe desumere -cioè che le somme di denaro che uscivano dalla banca erano corrette e che era il modello F24 generato a essere errato negli importi, ovvero che gli stessi importi sarebbero stati modificati per ulteriori errori informatici- non vi è e continua a non esserci traccia in atti. Conclusione questa che, in assenza di palesi illogicità o di un evidente travisamento della prova, che nel caso di specie non emerge e non è stato dedotto, risulta coerente agli elementi complessivamente emersi e non è pertanto sindacabile in questa sede. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce testualmente la "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle risultanze emerse dal supporto informatico fornito dagli istituti bancari all'Agenzia delle Entrate" evidenziando le contraddizioni che sarebbero emerse dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella valutazione degli elementi emersi in merito alla quantificazione delle somme movimentate dalla Cristilli e circa gli importi a lei versati, quelli da questa corrisposti all'Agenzia delle Entrate e quelli ritenuti come utilizzati per spese personali. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese e alla movimentazione complessiva delle somme e nella quale viene anche evidenziata in sintesi la struttura dell'ipotesi d'accusa ritenuta dimostrata (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Ragione questa per la quale, in conclusione, anche tale censura, nella sostanza tesa a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi già logicamente valutati in senso conforme dai due giudici di merito, non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente