CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 13155/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23457 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Sicilia, sezione staccata di Catania n. 3829 / 18 / 1 5 depositata i n data 11/09/2015non notificata; Oggetto: l'art.138,comma 1, dellaleggen. 388/00 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'iscrizione al ruolo e la relativa cartella di pagamento emessa ai fini Irpef ed Iva per gli anni di imposta1991 e 1992 e ai fini Irpef ed Ilor per l'anno di imposta 1992derivante dalla liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis did.P.R. n. 600 del 1973 e ex art, 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972quale contribuent e interessat a dagli eventi sismici del 1990; - ilgiudice di primo grado accoglieva il ricorso; appellava l' U fficio; - con la pronuncia oggetto di ricorso di fronte a questa Corte il giudice dell'appello rigettava l'impugnazione e confermava la sentenzadi primo grado; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a unsolo motivo di ricorso; - lacontribuente è rimast a intimat a ; Consideratoche: - l'unica censura proposta sin incentra sulla violazione e/o falsa applicazionedell'art 138 legge 388 del 2000, e dell'art . 9 comma 17della legge 289 del 2002 in relazione all'art 360 comma uno n . 3c.p.c. per avere i giudici di seconde cure , mediante motivazione apparentesia pur articolata erroneamente , sancito la decadenza dal potere di riscossione in capo all'agenzia ancorando il potere disattivo dell'ufficio alle sole somme eventualmente versate in fasedi rateizzazione; - ilmotivo è infondato; - questaCorte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 23947/2023; Cass. n. 12845/2021) che l'art. 138, comma 1, della legge n. 388/00,consentendo ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 ed il 16 dicembre 1990 di regolarizzare la propria Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 posizionefiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre2002, non ha inteso prorogare il termine entro cui deve essereemesso, dall'ufficio, l'atto impositivo ; - invero, il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento deipagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre1990 — individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 — che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non è perciò condivisibile l'argomento fatto valere dalla difesaerariale che sostiene che, alla stregua di tale disciplina , il terminedi decadenza per la notifica della cartella di pagamento recante l ’ iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990 - 1992 dalla contribuente coinvolta dal sisma siciliano del 1990 sarebbestato prorogato fino al 31 dicembre dell'anno 2007 (cioè l’anno successivo alla proroga prevista dalla legge n. 388 del 2000)poiché, come si è precisato, la disposizione di cui al comma 3prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuentea seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, sicché tale disposizione non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione (v. Cass. n. 16709 del 2016) Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudice di merito essendo stata la cartella di pagamento in questione notificata incontestabilmente indata 19 ottobre 2006; - pertanto,il rico