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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 40023/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia - ridotta ad anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari - ha nel resto confermato la sentenza del 28/05/2014 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato e per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 443 mila euro.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 179, 521 e 522 cod. proc. pen.

A fronte dell'imputazione, che contestava al ricorrente i fatti di bancarotta fraudolenta a titolo di amministratore di fatto della fallita, i giudici di merito hanno imputato tali fatti a Bosio quale marito di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, e beneficiario delle somme distratte, così condannandolo per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 232

I. fall.

La motivazione della sentenza impugnata non indica, non avendole accertate, ragioni e finalità per le quali la moglie dell'imputato aveva deciso il pagamento a favore delle altre società della famiglia, né ha indicato alcuna prova che l'imputato abbia indotto o istigato la moglie a trasferire le somme, sicché è configurabile il meno grave reato di ricettazione fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

Come affermato da questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui :scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv 205620).

Nel caso di specie, non solo non si è al cospetto di una trasformazione radicale della fattispecie concreta, ma l'imputato è stato nella piena condizione di difendersi, sia nel corso del giudizio di primo grado - essendo derivata la diversa qualifica soggettiva dalle indicazioni offerte dal curatore - sia nei giudizi di impugnazione.

Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento in forza del quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. :2015, Runca, Rv. 264073; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100).

3. il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

In primo luogo, mette conto rimarcare che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2,

I. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo,

I. fall., e non a norma del predetto art. 232

I. fall. (Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485).

Ora, la sentenza impugnata ha dato conto del concorde agire del ricorrente e della moglie sottolineando come i dati probatori impongano di considerare che la galassia delle società verso cui furono distratti gli oltre 440 mila euro usciti dalla fallita faceva capo ai coniugi Bosio e Sartori quale vera e propria proprietà di famiglia.

Il ricorso non si confronta con i dati valorizzati dal giudice di appello, né con la sua valutazione conclusiva, il che rende il motivo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

E' comunque assorbente il rilievo che il motivo non era stato dedotto con l'atto di appello, sicché è stato prospettato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.

4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia - ridotta ad anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari - ha nel resto confermato la sentenza del 28/05/2014 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato e per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 443 mila euro. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 179, 521 e 522 cod. proc. pen. A fronte dell'imputazione, che contestava al ricorrente i fatti di bancarotta fraudolenta a titolo di amministratore di fatto della fallita, i giudici di merito hanno imputato tali fatti a Bosio quale marito di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, e beneficiario delle somme distratte, così condannandolo per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 232 I. fall. La motivazione della sentenza impugnata non indica, non avendole accertate, ragioni e finalità per le quali la moglie dell'imputato aveva deciso il pagamento a favore delle altre società della famiglia, né ha indicato alcuna prova che l'imputato abbia indotto o istigato la moglie a trasferire le somme, sicché è configurabile il meno grave reato di ricettazione fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui :scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv 205620). Nel caso di specie, non solo non si è al cospetto di una trasformazione radicale della fattispecie concreta, ma l'imputato è stato nella piena condizione di difendersi, sia nel corso del giudizio di primo grado - essendo derivata la diversa qualifica soggettiva dalle indicazioni offerte dal curatore - sia nei giudizi di impugnazione. Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento in forza del quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. :2015, Runca, Rv. 264073; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100). 3. il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, mette conto rimarcare che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, I. fall., e non a norma del predetto art. 232 I. fall. (Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485). Ora, la sentenza impugnata ha dato conto del concorde agire del ricorrente e della moglie sottolineando come i dati probatori impongano di considerare che la galassia delle società verso cui furono distratti gli oltre 440 mila euro usciti dalla fallita faceva capo ai coniugi Bosio e Sartori quale vera e propria proprietà di famiglia. Il ricorso non si confronta con i dati valorizzati dal giudice di appello, né con la sua valutazione conclusiva, il che rende il motivo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). E' comunque assorbente il rilievo che il motivo non era stato dedotto con l'atto di appello, sicché è stato prospettato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
Decreto Cassazione n. 40023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris