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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2002

Cassazione n. 15140/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il 20/04/2002 avverso la sentenza del 22/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena per il rito abbreviato e alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non iscrizione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità, computata la diminuente per la scelta del rito e concesso il beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 133-ter cod. pen., alla pena di euro 800,00 di ammenda, a partire da una pena base determinata in euro 1.200,00, per il reato di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975.

All'imputato era contestato di aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, una "fibbia a coltello" della lunghezza complessiva di cm 13,5, di cui cm 6 di lama.

In particolare, il giudice riteneva accertato che, in occasione di controlli effettuati per l'accesso al Palazzo di Giustizia di Milano, il citato strumento atto ad offendere era stato rinvenuto in una tasca nella cintura indossata da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso riposta nel contenitore per il controllo degli effetti personali.

Il giudice escludeva la sussistenza delle condizioni della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla base dell'allarme derivante dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso giudice riteneva non dimostrata la giustificazione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni del suo ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, dall'imputato indicate nella necessità di ritirare un documento presso il Casellario giudiziale per conto di un amico.

Il giudice escludeva altresì la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni ulteriori rispetto al solo stato di incensuratezza.

2. Avverso la citata sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Secondo le doglianze difensive, non potrebbe essere mosso a [OSCURATO:PERSONA] alcun rimprovero sul piano soggettivo.

Nel ricorso si sostiene che, infatti, per un verso, [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una valida ragione per fare ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, ragione negata in modo illogico nella sentenza impugnata; per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] volontariamente ripose la cintura nel contenitore degli effetti personali e dichiarò nell'immediato di non avere conoscenza della presenza di una fibbia estraibile dalla forma appuntita.

Il ricorrente afferma che il giudice non ha neppure esplicitato se, nel caso concreto, fosse ravvisabile, in ipotesi, il dolo o la colpa.

Per quanto concerne il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente sostiene che il giudice di merito abbia fornito una motivazione succinta, tautologica e apparente, poiché non si sarebbe confrontato con quanto dedotto dalla difesa nelle note d'udienza depositate il 20 settembre 2021, circa l'atteggiamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, l'esiguità del pericolo e l'occasionalità del comportamento.

La motivazione sarebbe altresì viziata nella parte in cui non spiega le ragioni per cui l'ingresso in un palazzo di giustizia sia più pericoloso rispetto al porto di un'arma in altro luogo pubblico e i motivi per cui gli elementi valorizzati al fine del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità non potessero rilevare anche ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente afferma che le ridotte dimensioni della fibbia appuntita, le difficoltà di un utilizzo offensivo del citato strumento e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato al momento del fatto siano indici di carenza di offensività in concreto.

Il ricorrente afferma, infine, che la giurisprudenza ha in passato applicato l'art. 131-bis cod. pen. a casi ben più gravi rispetto a quello ora in esame.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge, nella parte in cui il giudice ha operato la diminuzione della pena per la scelta del rito in misura pari a un terzo, quando invece l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevede per le ipotesi contravvenzionali una diminuzione pari alla metà.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale e in relazione alla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice di merito non abbia adempiuto al proprio dovere di rendere motivazione, poiché la difesa aveva richiesto l'applicazione di tutti i citati istituti nelle note di udienza depositate il 20 settembre 2021.

Secondo le doglianze difensive, il citato vizio motivazionale emergerebbe anche dalla circostanza che il contenuto della nota sia stato erroneamente riportato nella sintesi, contenuta nella sentenza ora impugnata, delle conclusioni della difesa.

Né si potrebbe affermare, secondo quanto esposto nel ricorso per cassazione, che la motivazione, in punto di benefici di legge, sia implicita nel diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice di merito non ha effettuato alcun riferimento alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene, inoltre, che, ai fini della diminuzione della pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., rilevi anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice di merito avrebbe dovuto concedere, secondo le doglianze difensive, tutti i citati benefici, tenuto conto della ritenuta lieve entità del fatto, del comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e del suo stato di incensuratezza.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo le doglianze difensive, dagli atti emergerebbero elementi, ulteriori rispetto al suo stato di incensuratezza, idonei a fondare il riconoscimento delle citate circostanze, quali la giovane età, le condizioni personali e familiari, il lieve grado della colpa, l'esiguità del pericolo e la condotta collaborativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente alla ritenuta sussistenza della colpevolezza e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, circostanza la cui prova deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli, Rv. 262443-01).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647- 01).

1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

In particolare, per quanto concerne le doglianze difensive circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il giudice di merito ha fornito congrua motivazione sul punto e ha dato atto della sussistenza dell'elemento soggettivo, né si ravvisa alcuna ragione in base alla quale possa essere giustificato il comportamento dell'imputato, di porto al di fuori della propria abitazione dell'oggetto sopra descritto.

Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché le stesse, da un lato, risultano versate in fatto, nella parte in cui sono volte a sostenere l'impossibilità di estrarre con facilità la fibbia appuntita; dall'altro lato, deducono una buona fede rimasta priva di elementi a sostegno, come correttamente affermato dal giudice di merito.

Per quanto concerne le doglianze difensive volte a sostenere l'erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha fornito puntuale motivazione circa l'insussistenza di una particolare tenuità dell'offesa e ha deciso sulla base delle modalità della condotta.

Infatti, il giudice di merito ha notato che [OSCURATO:PERSONA] era intento a fare ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano con un'arma bianca facilmente estraibile.

Né le doglianze difensive colgono nel segno, poiché, per un verso, non sussiste l'obbligo del giudice di motivare su tutte le deduzioni difensive in merito, essendo sufficiente l'indicazione del criterio ritenuto prevalente; per altro verso, la concessione della circostanza della lieve entità del fatto non implica automaticamente un giudizio di particolare tenuità dell'offesa.

2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione e di violazione di legge circa la misura della diminuzione di pena per la scelta del rito, è fondato.

Il giudice di merito avrebbe infatti dovuto determinare la citata diminuzione in misura pari alla metà, come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Si può procedere in questa sede ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata e a rideterminare la pena, poiché, come si vedrà nel prosieguo, non possono trovare accoglimento gli ulteriori profili di doglianza che potrebbero influire, in ipotesi, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, la pena finale deve essere rideterminata in euro 600,00 di ammenda, secondo il seguente calcolo: pena base euro 1.200,00 di ammenda, nella misura determinata dal giudice di merito; riduzione della metà, e quindi di euro 600,00, per la scelta del rito.

3. Il terzo motivo è fondato limitatamente alle questioni relative al mancato esame delle richieste di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, infondato per il resto.

La sentenza impugnata contiene un esplicito riferimento all'art. 133-bis cod. pen., nella parte relativa alla determinazione della pena.

Il giudice del merito ha tenuto conto delle doglianze difensive sul punto, ritenendole non idonee a far concludere per la diminuzione di pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., ma solo sufficienti alla concessione del beneficio del pagamento rateale dell'ammenda ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen.

Per quanto concerne, invece, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., dagli atti indicati dal ricorrente risulta che la difesa ne richiese la concessione.

La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sull'argomento, nemmeno implicita.

Si impone perciò, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio in proposito al giudice indicato nel dispositivo.

4. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

4.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

Il giudice di merito ha infatti fornito puntuale motivazione e ha ritenuto che non vi fossero ragioni per attenuare il trattamento sanzionatorio.

Il giudice di merito ha perciò approfondito le doglianze difensive sul punto e le ha rigettate rendendo motivazione non illogica.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio per le ragioni sopra esposte limitatamente al trattamento sanzionatorio finale, che si deve rideterminare in euro 600,00 di ammenda.

La sentenza impugnata deve essere altresì annullata in ordine al diniego dei benefici di legge, con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, per nuovo giudizio al riguardo.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 600,00 di ammenda.

Annulla la sentenza impugnata in ordine al diniego dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il 20/04/2002 avverso la sentenza del 22/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena per il rito abbreviato e alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non iscrizione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità, computata la diminuente per la scelta del rito e concesso il beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 133-ter cod. pen., alla pena di euro 800,00 di ammenda, a partire da una pena base determinata in euro 1.200,00, per il reato di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. All'imputato era contestato di aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, una "fibbia a coltello" della lunghezza complessiva di cm 13,5, di cui cm 6 di lama. In particolare, il giudice riteneva accertato che, in occasione di controlli effettuati per l'accesso al Palazzo di Giustizia di Milano, il citato strumento atto ad offendere era stato rinvenuto in una tasca nella cintura indossata da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso riposta nel contenitore per il controllo degli effetti personali. Il giudice escludeva la sussistenza delle condizioni della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla base dell'allarme derivante dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giudice riteneva non dimostrata la giustificazione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni del suo ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, dall'imputato indicate nella necessità di ritirare un documento presso il Casellario giudiziale per conto di un amico. Il giudice escludeva altresì la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni ulteriori rispetto al solo stato di incensuratezza. 2. Avverso la citata sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Secondo le doglianze difensive, non potrebbe essere mosso a [OSCURATO:PERSONA] alcun rimprovero sul piano soggettivo. Nel ricorso si sostiene che, infatti, per un verso, [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una valida ragione per fare ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, ragione negata in modo illogico nella sentenza impugnata; per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] volontariamente ripose la cintura nel contenitore degli effetti personali e dichiarò nell'immediato di non avere conoscenza della presenza di una fibbia estraibile dalla forma appuntita. Il ricorrente afferma che il giudice non ha neppure esplicitato se, nel caso concreto, fosse ravvisabile, in ipotesi, il dolo o la colpa. Per quanto concerne il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente sostiene che il giudice di merito abbia fornito una motivazione succinta, tautologica e apparente, poiché non si sarebbe confrontato con quanto dedotto dalla difesa nelle note d'udienza depositate il 20 settembre 2021, circa l'atteggiamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, l'esiguità del pericolo e l'occasionalità del comportamento. La motivazione sarebbe altresì viziata nella parte in cui non spiega le ragioni per cui l'ingresso in un palazzo di giustizia sia più pericoloso rispetto al porto di un'arma in altro luogo pubblico e i motivi per cui gli elementi valorizzati al fine del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità non potessero rilevare anche ai fini dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente afferma che le ridotte dimensioni della fibbia appuntita, le difficoltà di un utilizzo offensivo del citato strumento e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato al momento del fatto siano indici di carenza di offensività in concreto. Il ricorrente afferma, infine, che la giurisprudenza ha in passato applicato l'art. 131-bis cod. pen. a casi ben più gravi rispetto a quello ora in esame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge, nella parte in cui il giudice ha operato la diminuzione della pena per la scelta del rito in misura pari a un terzo, quando invece l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevede per le ipotesi contravvenzionali una diminuzione pari alla metà. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale e in relazione alla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito non abbia adempiuto al proprio dovere di rendere motivazione, poiché la difesa aveva richiesto l'applicazione di tutti i citati istituti nelle note di udienza depositate il 20 settembre 2021. Secondo le doglianze difensive, il citato vizio motivazionale emergerebbe anche dalla circostanza che il contenuto della nota sia stato erroneamente riportato nella sintesi, contenuta nella sentenza ora impugnata, delle conclusioni della difesa. Né si potrebbe affermare, secondo quanto esposto nel ricorso per cassazione, che la motivazione, in punto di benefici di legge, sia implicita nel diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice di merito non ha effettuato alcun riferimento alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene, inoltre, che, ai fini della diminuzione della pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., rilevi anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito avrebbe dovuto concedere, secondo le doglianze difensive, tutti i citati benefici, tenuto conto della ritenuta lieve entità del fatto, del comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e del suo stato di incensuratezza. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e di violazione di legge circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo le doglianze difensive, dagli atti emergerebbero elementi, ulteriori rispetto al suo stato di incensuratezza, idonei a fondare il riconoscimento delle citate circostanze, quali la giovane età, le condizioni personali e familiari, il lieve grado della colpa, l'esiguità del pericolo e la condotta collaborativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente alla ritenuta sussistenza della colpevolezza e all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, circostanza la cui prova deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli, Rv. 262443-01). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647- 01). 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. In particolare, per quanto concerne le doglianze difensive circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il giudice di merito ha fornito congrua motivazione sul punto e ha dato atto della sussistenza dell'elemento soggettivo, né si ravvisa alcuna ragione in base alla quale possa essere giustificato il comportamento dell'imputato, di porto al di fuori della propria abitazione dell'oggetto sopra descritto. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché le stesse, da un lato, risultano versate in fatto, nella parte in cui sono volte a sostenere l'impossibilità di estrarre con facilità la fibbia appuntita; dall'altro lato, deducono una buona fede rimasta priva di elementi a sostegno, come correttamente affermato dal giudice di merito. Per quanto concerne le doglianze difensive volte a sostenere l'erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha fornito puntuale motivazione circa l'insussistenza di una particolare tenuità dell'offesa e ha deciso sulla base delle modalità della condotta. Infatti, il giudice di merito ha notato che [OSCURATO:PERSONA] era intento a fare ingresso nel Palazzo di Giustizia di Milano con un'arma bianca facilmente estraibile. Né le doglianze difensive colgono nel segno, poiché, per un verso, non sussiste l'obbligo del giudice di motivare su tutte le deduzioni difensive in merito, essendo sufficiente l'indicazione del criterio ritenuto prevalente; per altro verso, la concessione della circostanza della lieve entità del fatto non implica automaticamente un giudizio di particolare tenuità dell'offesa. 2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione e di violazione di legge circa la misura della diminuzione di pena per la scelta del rito, è fondato. Il giudice di merito avrebbe infatti dovuto determinare la citata diminuzione in misura pari alla metà, come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Si può procedere in questa sede ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata e a rideterminare la pena, poiché, come si vedrà nel prosieguo, non possono trovare accoglimento gli ulteriori profili di doglianza che potrebbero influire, in ipotesi, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la pena finale deve essere rideterminata in euro 600,00 di ammenda, secondo il seguente calcolo: pena base euro 1.200,00 di ammenda, nella misura determinata dal giudice di merito; riduzione della metà, e quindi di euro 600,00, per la scelta del rito. 3. Il terzo motivo è fondato limitatamente alle questioni relative al mancato esame delle richieste di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, infondato per il resto. La sentenza impugnata contiene un esplicito riferimento all'art. 133-bis cod. pen., nella parte relativa alla determinazione della pena. Il giudice del merito ha tenuto conto delle doglianze difensive sul punto, ritenendole non idonee a far concludere per la diminuzione di pena ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., ma solo sufficienti alla concessione del beneficio del pagamento rateale dell'ammenda ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen. Per quanto concerne, invece, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., dagli atti indicati dal ricorrente risulta che la difesa ne richiese la concessione. La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sull'argomento, nemmeno implicita. Si impone perciò, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio in proposito al giudice indicato nel dispositivo. 4. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 4.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Il giudice di merito ha infatti fornito puntuale motivazione e ha ritenuto che non vi fossero ragioni per attenuare il trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito ha perciò approfondito le doglianze difensive sul punto e le ha rigettate rendendo motivazione non illogica. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio per le ragioni sopra esposte limitatamente al trattamento sanzionatorio finale, che si deve rideterminare in euro 600,00 di ammenda. La sentenza impugnata deve essere altresì annullata in ordine al diniego dei benefici di legge, con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, per nuovo giudizio al riguardo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 600,00 di ammenda. Annulla la sentenza impugnata in ordine al diniego dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giud
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