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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:351
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0717 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 15 maggio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 2, punto 40) – Nozione di “immissione sul mercato” – Articolo 23, paragrafo 2 – Controllo dell’attuazione – Ambito di applicazione – Immissione sul mercato di prodotti del tabacco il cui imballaggio comprende elementi non conformi – Fornitura di prodotti del tabacco da un grossista a un punto vendita – Ammenda inflitta al gestore di una società che agisce in qualità di grossista» Nella causa C‑717/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 17 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2023, nel procedimento Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz contro

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere:

I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per MM, da C. Schneider, Rechtsanwalt, – per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti, – per il governo belga, da C. Jacob e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman e P.P.

Huurnink, in qualità di agenti, – per la Commissione europea, da E. Schmidt e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 40, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( GU 2014, L 127, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ([OSCURATO:PERSONA] degli Affari sociali, della Salute, dell’Assistenza e della Protezione dei consumatori, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e MM, amministratore di una società grossista di tabacco, in merito ad una sanzione pecuniaria inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa del distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«autorità amministrativa») a MM a seguito di un’immissione sul mercato di prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria non rispettava le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2014/40 3 I considerando 8 e 59 della direttiva 2014/40 sono così formulati: «(8) In conformità dell’articolo 114, paragrafo 3, [TFUE], per le proposte legislative occorre basarsi su un livello di protezione della salute elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un’attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani. (...) (59) (…) È pertanto necessario assicurare che gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori di tabacco e dei prodotti correlati non solo garantiscano un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, ma tutelino altresì tutti gli altri diritti fondamentali e siano proporzionati rispetto al buon funzionamento del mercato interno. (...)» 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», è così formulato: «La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti: (...) b) alcuni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto della presente direttiva; (...) nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla [convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo]». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) 40) “immissione sul mercato”: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione [europea], dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 41) “rivendita”: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica». 6 L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Presentazione dei prodotti», così dispone: «1 L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: (...) c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; (...)». 7 L’articolo 23 della direttiva 2014/40, intitolato «Cooperazione e applicazione, anche con meccanismi sanzionatori», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco e prodotti correlati non conformi alla presente direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non siano immessi sul mercato se non sono rispettati gli obblighi in materia di segnalazione stabiliti nella presente direttiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l’applicazione di tali sanzioni.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Ogni sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente irrogata a seguito di una violazione intenzionale può compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione».

Regolamento (UE) 2019/1020 8 I considerando 12, 14 e 43 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU 2019, L 169, pag. 1 ), prevedono quanto segue: «(12) Gli operatori economici lungo l’intera catena di fornitura, quando immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato, dovrebbero essere tenuti ad agire in modo responsabile e nel pieno rispetto delle prescrizioni giuridiche applicabili, al fine di assicurare la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti. (...) (...) (14) Le moderne catene di fornitura coinvolgono un’ampia gamma di operatori economici che dovrebbero essere tutti soggetti all’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, tenuto debitamente conto del loro rispettivo ruolo nella catena di fornitura e della misura in cui contribuiscono alla messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell’Unione.

È quindi necessario applicare il presente regolamento agli operatori economici che sono direttamente interessati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I del presente regolamento (...) (...) (43) Le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell’interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del pubblico, al fine di garantire che gli interessi pubblici contemplati dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti siano sistematicamente preservati e tutelati mediante opportune misure di applicazione e che la conformità a tale normativa sia assicurata lungo tutta la catena di fornitura grazie a controlli adeguati, tenendo conto del fatto che, in molti casi, i controlli amministrativi non possono sostituire da soli i controlli fisici e di laboratorio al fine di verificare la conformità dei prodotti alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero quindi garantire un livello elevato di trasparenza nell’esecuzione delle loro attività e dovrebbero mettere a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali nell’Unione». 9 L’articolo 1 del regolamento n. 2019/1020, rubricato «Oggetto», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2, per garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa». 10 L’articolo 2 del regolamento in parola, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione che figura nell’allegato I (“normativa di armonizzazione dell’Unione”), se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme». 11 Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni»: «Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; (...)». 12 L’articolo 16 del regolamento 2019/1020, intitolato «Misure di vigilanza del mercato», dispone quanto segue al suo paragrafo 3: «Ai fini del paragrafo 2, tra le misure correttive imposte all’operatore economico possono rientrare anche: (...) b) il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato; (...)» 13 L’allegato I del regolamento 2019/1020, intitolato «Elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione», elenca gli atti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2 di tale regolamento.

Tra tali atti figura, al punto 55 di detto allegato, la direttiva 2014/40.

Il diritto austriaco 14 L’articolo 1 del [OSCURATO:PERSONA]- und Nichtraucherinnen- bzw.

Nichtraucherschutzgesetz (legge sul tabacco e la protezione dei non fumatori) (BGB1.

I, 431/1995), nella versione applicabile alla controversia principale (BGB1.

I, 66/2019) (in prosieguo: la «legge sul tabacco»), così dispone: «Ai fini della presente legge, si intende per: (...) 2 «immissione sul mercato»: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; (...)». 15 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della legge sul tabacco, l’immissione sul mercato di «prodotti del tabacco e prodotti correlati che non rispettano gli articoli da 4 a 10 o i regolamenti emanati» ai sensi di tale legge è vietata. 16 L’articolo 5d della legge sul tabacco è così formulato: «1.

L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: (...)

3. richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; (...) (3) Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l’altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo. (...)». 17 L’articolo 14 della legge sul tabacco, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Chiunque

1. immetta sul mercato prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 2, (...) commette un illecito amministrativo, a meno che i fatti non siano passibili di una sanzione più severa in forza di altre disposizioni amministrative, e deve essere condannato ad un’ammenda amministrativa che può raggiungere EUR 7500, e EUR 15000 in caso di recidiva. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Con decisione del 30 maggio 2022, l’autorità amministrativa ha inflitto a MM, amministratore di una società operante in qualità di grossista di tabacco, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 1000, che, in caso di mancato recupero di quest’ultima, poteva essere convertita in una pena detentiva che si sostituiva a una sanzione pecuniaria, per il motivo che tale società aveva consegnato a un ricevitore sigarette in una confezione unitaria sulla quale figuravano le menzioni «perfettamente arrotondate» e «con slow curing», le quali avrebbero evocato un gusto, in violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, punto 1, della legge sul tabacco, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, e l’articolo 5d, paragrafo 1, punto 3, di tale legge. 19 MM ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Quest’ultimo, con sentenza del 1 o settembre 2022, ha accolto tale ricorso, ha annullato la decisione del 30 maggio 2022 e ha posto fine al procedimento sanzionatorio amministrativo avviato nei confronti di MM. 20 Tale giudice ha considerato che, nella sua decisione, l’autorità amministrativa si era basata sul fatto che la consegna del prodotto del tabacco al ricevitore aveva comportato la sua «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della legge sul tabacco.

Orbene, poiché tale disposizione riprende la definizione della nozione di «immissione sul mercato» di cui all’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40, detto giudice ha ritenuto che tale nozione dovesse essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa riguarda il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori, a titolo oneroso o gratuito.

Poiché tale direttiva non definisce cosa si debba intendere per «messa a disposizione», lo stesso giudice ha ritenuto che occorresse basarsi sulla definizione della nozione di «rivendita», di cui all’articolo 2, punto 41, di detta direttiva. 21 Ne conseguirebbe che un prodotto dovrebbe essere considerato «immesso sul mercato» quando è disponibile presso i dettaglianti o mediante vendita a distanza.

Rientrerebbe quindi in una «messa a disposizione» la detenzione di una scorta di prodotti del tabacco ai fini di una fornitura diretta ai consumatori, vale a dire all’ultima fase precedente la vendita ai consumatori, che avviene in generale in una tabaccheria. 22 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]) ha concluso che la società di cui è amministratore MM non aveva proceduto ad un’«immissione sul mercato» del prodotto del tabacco di cui trattasi, in quanto lo aveva consegnato ad un dettagliante che è un’impresa e non un consumatore. 23 L’autorità amministrativa ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione del 1 o settembre 2022 dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] interveniva poi in sostituzione dell’autorità amministrativa in tale procedimento. 24 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, occorra decidere se il divieto di immettere in commercio un prodotto del tabacco, la cui confezione unitaria dispone di un’etichettatura che viola le prescrizioni relative alla presentazione di tale prodotto, previste tanto dal diritto dell’Unione quanto dal diritto nazionale, si applichi sin dalla fase della fornitura di detto prodotto da parte di un grossista a un dettagliante, o soltanto nella fase della sua fornitura da parte di tale dettagliante a un consumatore. 25 Tale giudice rileva, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a tale direttiva non siano immessi sul mercato.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 40, di detta direttiva, la nozione di «immissione sul mercato» indicherebbe il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza.

Tuttavia, la stessa direttiva non conterrebbe una definizione della nozione di «messa a disposizione dei prodotti», la quale sarebbe tuttavia essenziale per interpretare la citata nozione di «immissione sul mercato». 26 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che la versione in lingua tedesca dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2014/40, non esclude un’interpretazione della nozione di «immissione sul mercato» che comprenda la messa a disposizione del prodotto ad un punto vendita. 27 In secondo luogo, la Corte avrebbe dichiarato, al punto 20 della sua sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] II ( C‑356/22 , EU:C:2023:174 ), che, conformemente al significato comune dei termini «mettere a disposizione» utilizzati in tale disposizione, si deve ritenere che un prodotto del tabacco sia stato oggetto di un’«immissione sul mercato» qualora i consumatori possano procurarselo.

Ciò si verificherebbe solo quando il prodotto è disponibile per la vendita, anche prima che sia stato acquistato e pagato. 28 Tuttavia, la causa che ha dato luogo a tale sentenza, che riguardava l’interpretazione di un’altra disposizione di tale direttiva, verteva sull’applicazione della nozione di «immissione sul mercato» ad una forma specifica di vendita di prodotti del tabacco ai consumatori presso un dettagliante e non, come nel procedimento principale, alla messa a disposizione da parte di un grossista di prodotti del tabacco ad un dettagliante.

Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se l’interpretazione accolta dalla Corte in detta sentenza debba essere intesa nel senso che un’«immissione sul mercato» di prodotti del tabacco presuppone sempre, indipendentemente dalla disposizione di cui trattasi di detta direttiva, che il prodotto del tabacco sia messo a disposizione di un consumatore direttamente, e non in una fase anteriore della catena di fornitura. 29 In terzo luogo, tale giudice rileva che, a differenza del legislatore austriaco, il legislatore tedesco ha precisato, ai fini della definizione della nozione di «immissione sul mercato», che la messa a disposizione di prodotti comprende qualsiasi fornitura di un prodotto destinato alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale.

Il legislatore tedesco avrebbe pertanto ripreso la definizione dell’espressione «immissione sul mercato» che figura ormai all’articolo 3, punto 2, del regolamento 2019/1020, al fine di assicurare una coerenza tra le disposizioni di merito e le misure di vigilanza del mercato. 30 È in tali circostanze che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 23, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 2, punto 40, e 13, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2014/40], debba essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato un prodotto del tabacco la cui confezione presenti elementi o caratteristiche che si riferiscono al gusto riguarda anche la fornitura di tale prodotto da parte di un grossista a una rivendita o solo la vendita ai consumatori presso una rivendita».

Sulla questione pregiudiziale 31 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Spetta al riguardo alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 ; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C 88/99 , EU:C:2000:652 , punto 18 , e del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C 670/22 , EU:C:2024:372 , punto 78 ]. 32 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, è pacifico che la società di cui MM è l’amministratore ha consegnato a un commercio al dettaglio prodotti del tabacco la cui etichettatura delle confezioni unitarie comprendeva un elemento o un elemento che evocava un gusto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40.

Tuttavia, da tale decisione non risulta che l’interpretazione di tale disposizione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale. 33 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, tale giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti, è circoscritto alla fase della loro fornitura al consumatore da parte di un dettagliante. 34 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, gli [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano affinché i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a tale direttiva e agli atti delegati e di esecuzione ivi previsti non siano immessi sul mercato.

L’articolo 2, punto 40, di detta direttiva definisce la nozione di «immissione sul mercato» come il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza. 35 Sulla base di tale definizione, la Corte ha dichiarato che si deve ritenere che un prodotto del tabacco sia stato oggetto di un’«immissione sul mercato» quando i consumatori possono procurarselo, vale a dire non appena tale prodotto sia disponibile per la vendita (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] II, C‑356/22 , EU:C:2023:174 , punto 20 ). 36 Tuttavia, tale interpretazione della nozione di «immissione sul mercato», fondata sul significato comune dei termini «mettere (...) a disposizione» di cui all’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40, non consente, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 49 delle sue conclusioni, di determinare se gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti, al fine di rispettare l’obbligo imposto dall’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, ad esercitare un controllo unicamente nella fase della vendita al consumatore da parte del dettagliante o anche in una fase precedente della catena di fornitura. 37 Peraltro, neppure la versione in lingua tedesca di tale disposizione, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, che differisce in particolare dalle versioni di detta disposizione in lingua francese o inglese, può essere determinante.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione o vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69 , EU:C:1969:57 , punto 3 , e del 21 marzo 2024, Cobult, C‑76/23 , EU:C:2024:253 , punto 25 ). 38 Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre pertanto tener conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 60 ). 39 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, occorre osservare, sotto un primo profilo, che tale disposizione ha una portata trasversale in quanto mira a che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a una qualsiasi delle disposizioni di tale direttiva, compresi gli atti di esecuzione e gli atti delegati ivi previsti, non siano immessi sul mercato. 40 In secondo luogo, per garantire l’efficacia della medesima disposizione, l’articolo 23, paragrafo 3, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare il regime delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione di detta direttiva e di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione.

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, l’attuazione di tale regime sanzionatorio riguarda tutte le disposizioni della direttiva 2014/40, indipendentemente dalla fase della catena di approvvigionamento alla quale esse si applicano, e non è quindi circoscritta allo stadio della fornitura di prodotti del tabacco non conformi da parte di un dettagliante ai consumatori. 41 In tali circostanze, accogliere un’interpretazione dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, che sia limitato alla messa a disposizione dei prodotti del tabacco ai consumatori, non solo sarebbe incoerente con la possibilità, prevista dal paragrafo 3 di tale articolo 23, di sanzionare qualsiasi comportamento non conforme alle disposizioni di tale direttiva, indipendentemente dalla fase della catena di approvvigionamento in cui tali disposizioni si applicano, ma pregiudicherebbe altresì l’effettività dell’obbligo di controllo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, pertanto, alla direttiva stessa. 42 In terzo luogo, l’interpretazione di tale obbligo fatta agli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo cui detto obbligo riguarda i diversi stadi della catena di fornitura senza limitarsi al solo stadio della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori è altresì corroborata dal contesto normativo più ampio nel quale si inserisce la direttiva 2014/40. 43 A tal riguardo, dall’articolo 2 del regolamento 2019/1020 e dal punto 55 dell’allegato I di tale regolamento risulta che detto regolamento si applica ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/40.

Ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento, l’obiettivo del regolamento 2019/1020 consiste nel rafforzare la vigilanza sul mercato dei prodotti oggetto di una normativa di armonizzazione dell’Unione che rientra nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire che solo i prodotti conformi siano immessi sul mercato dell’Unione. 44 Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento 2019/1020, la nozione di «immissione sul mercato» deve essere intesa come «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione», vale a dire, conformemente all’articolo 3, punto 1, di tale regolamento, la prima «fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito». 45 Orbene, un’interpretazione dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, che fosse circoscritta alla fornitura ai consumatori da parte di un dettagliante di prodotti del tabacco, non sarebbe coerente con l’oggetto del regolamento 2019/1020.

Ciò vale a maggior ragione in quanto, come risulta dai considerando 12 e 14 di tale regolamento, occorre applicare detto regolamento a tutti gli operatori economici che intervengono nelle catene di approvvigionamento e che sono direttamente interessati dalle normative di armonizzazione dell’Unione cui esso si riferisce. 46 Inoltre, il considerando 43 del medesimo regolamento enuncia che le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell’interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del pubblico al fine di garantire la conformità a detta normativa in tutta la catena di approvvigionamento mediante adeguati controlli.

Orbene, tra le misure di vigilanza del mercato che possono essere imposte da tali autorità figura, all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1020, la possibilità di vietare che un prodotto sia messo a disposizione sul mercato. 47 Dal contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 risulta quindi che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri previsto da tale disposizione non può essere interpretato nel senso che esso è circoscritto alla fase della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori. 48 In secondo luogo, l’obiettivo di tutela della salute e dei consumatori perseguito da tale direttiva avvalora una siffatta interpretazione. 49 Fondata sull’articolo 114 TFUE, detta direttiva persegue, ai sensi del suo articolo 1, un duplice obiettivo, che consiste nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i giovani (sentenze del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14 , EU:C:2016:323 , punto 80 , nonché del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 38 ).

La volontà del legislatore dell’Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori è espressa senza ambiguità ai considerando 8 e 59 della direttiva 2014/40. 50 Se l’obbligo di controllo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 dovesse essere circoscritto alla fase della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori, ne conseguirebbe, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, un rischio non trascurabile che prodotti non conformi a tale direttiva, e quindi dannosi per la salute dei consumatori, possano essere messi a loro disposizione. 51 Al fine di conseguire l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, tale obbligo di controllo presuppone l’esercizio di una sorveglianza nelle varie fasi della catena di approvvigionamento, garantendo che, per ogni operazione che comporta che il prodotto sia infine messo a disposizione dei consumatori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2014/40. 52 Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti non è circoscritto alla fase della loro fornitura da parte di un dettagliante al consumatore.

Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in combinato disposto l’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40/UE, deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti non è circoscritto alla fase della loro fornitura da parte di un dettagliante al consumatore.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0717 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 15 maggio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 2, punto 40) – Nozione di “immissione sul mercato” – Articolo 23, paragrafo 2 – Controllo dell’attuazione – Ambito di applicazione – Immissione sul mercato di prodotti del tabacco il cui imballaggio comprende elementi non conformi – Fornitura di prodotti del tabacco da un grossista a un punto vendita – Ammenda inflitta al gestore di una società che agisce in qualità di grossista» Nella causa C‑717/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 17 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2023, nel procedimento Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz contro [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per MM, da C. Schneider, Rechtsanwalt, – per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti, – per il governo belga, da C. Jacob e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e P.P. Huurnink, in qualità di agenti, – per la Commissione europea, da E. Schmidt e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 40, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( GU 2014, L 127, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ([OSCURATO:PERSONA] degli Affari sociali, della Salute, dell’Assistenza e della Protezione dei consumatori, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e MM, amministratore di una società grossista di tabacco, in merito ad una sanzione pecuniaria inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa del distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«autorità amministrativa») a MM a seguito di un’immissione sul mercato di prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria non rispettava le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2014/40 3 I considerando 8 e 59 della direttiva 2014/40 sono così formulati: «(8) In conformità dell’articolo 114, paragrafo 3, [TFUE], per le proposte legislative occorre basarsi su un livello di protezione della salute elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un’attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani. (...) (59) (…) È pertanto necessario assicurare che gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori di tabacco e dei prodotti correlati non solo garantiscano un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, ma tutelino altresì tutti gli altri diritti fondamentali e siano proporzionati rispetto al buon funzionamento del mercato interno. (...)» 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», è così formulato: «La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti: (...) b) alcuni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto della presente direttiva; (...) nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla [convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo]». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) 40) “immissione sul mercato”: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione [europea], dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 41) “rivendita”: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica». 6 L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Presentazione dei prodotti», così dispone: «1   L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: (...) c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; (...)». 7 L’articolo 23 della direttiva 2014/40, intitolato «Cooperazione e applicazione, anche con meccanismi sanzionatori», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue: «2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco e prodotti correlati non conformi alla presente direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non siano immessi sul mercato se non sono rispettati gli obblighi in materia di segnalazione stabiliti nella presente direttiva. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l’applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ogni sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente irrogata a seguito di una violazione intenzionale può compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione». Regolamento (UE) 2019/1020 8 I considerando 12, 14 e 43 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU 2019, L 169, pag. 1 ), prevedono quanto segue: «(12) Gli operatori economici lungo l’intera catena di fornitura, quando immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato, dovrebbero essere tenuti ad agire in modo responsabile e nel pieno rispetto delle prescrizioni giuridiche applicabili, al fine di assicurare la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti. (...) (...) (14) Le moderne catene di fornitura coinvolgono un’ampia gamma di operatori economici che dovrebbero essere tutti soggetti all’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, tenuto debitamente conto del loro rispettivo ruolo nella catena di fornitura e della misura in cui contribuiscono alla messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell’Unione. È quindi necessario applicare il presente regolamento agli operatori economici che sono direttamente interessati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I del presente regolamento (...) (...) (43) Le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell’interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del pubblico, al fine di garantire che gli interessi pubblici contemplati dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti siano sistematicamente preservati e tutelati mediante opportune misure di applicazione e che la conformità a tale normativa sia assicurata lungo tutta la catena di fornitura grazie a controlli adeguati, tenendo conto del fatto che, in molti casi, i controlli amministrativi non possono sostituire da soli i controlli fisici e di laboratorio al fine di verificare la conformità dei prodotti alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero quindi garantire un livello elevato di trasparenza nell’esecuzione delle loro attività e dovrebbero mettere a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali nell’Unione». 9 L’articolo 1 del regolamento n. 2019/1020, rubricato «Oggetto», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2, per garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa». 10 L’articolo 2 del regolamento in parola, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione che figura nell’allegato I (“normativa di armonizzazione dell’Unione”), se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme». 11 Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni»: «Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; (...)». 12 L’articolo 16 del regolamento 2019/1020, intitolato «Misure di vigilanza del mercato», dispone quanto segue al suo paragrafo 3: «Ai fini del paragrafo 2, tra le misure correttive imposte all’operatore economico possono rientrare anche: (...) b) il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato; (...)» 13 L’allegato I del regolamento 2019/1020, intitolato «Elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione», elenca gli atti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2 di tale regolamento. Tra tali atti figura, al punto 55 di detto allegato, la direttiva 2014/40. Il diritto austriaco 14 L’articolo 1 del [OSCURATO:PERSONA]- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz (legge sul tabacco e la protezione dei non fumatori) (BGB1. I, 431/1995), nella versione applicabile alla controversia principale (BGB1. I, 66/2019) (in prosieguo: la «legge sul tabacco»), così dispone: «Ai fini della presente legge, si intende per: (...) 2 «immissione sul mercato»: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; (...)». 15 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della legge sul tabacco, l’immissione sul mercato di «prodotti del tabacco e prodotti correlati che non rispettano gli articoli da 4 a 10 o i regolamenti emanati» ai sensi di tale legge è vietata. 16 L’articolo 5d della legge sul tabacco è così formulato: «1.   L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: (...) 3. richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; (...) (3)   Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l’altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo. (...)». 17 L’articolo 14 della legge sul tabacco, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Chiunque 1. immetta sul mercato prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 2, (...) commette un illecito amministrativo, a meno che i fatti non siano passibili di una sanzione più severa in forza di altre disposizioni amministrative, e deve essere condannato ad un’ammenda amministrativa che può raggiungere EUR 7500, e EUR 15000 in caso di recidiva. (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Con decisione del 30 maggio 2022, l’autorità amministrativa ha inflitto a MM, amministratore di una società operante in qualità di grossista di tabacco, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 1000, che, in caso di mancato recupero di quest’ultima, poteva essere convertita in una pena detentiva che si sostituiva a una sanzione pecuniaria, per il motivo che tale società aveva consegnato a un ricevitore sigarette in una confezione unitaria sulla quale figuravano le menzioni «perfettamente arrotondate» e «con slow curing», le quali avrebbero evocato un gusto, in violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, punto 1, della legge sul tabacco, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, e l’articolo 5d, paragrafo 1, punto 3, di tale legge. 19 MM ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Quest’ultimo, con sentenza del 1 o settembre 2022, ha accolto tale ricorso, ha annullato la decisione del 30 maggio 2022 e ha posto fine al procedimento sanzionatorio amministrativo avviato nei confronti di MM. 20 Tale giudice ha considerato che, nella sua decisione, l’autorità amministrativa si era basata sul fatto che la consegna del prodotto del tabacco al ricevitore aveva comportato la sua «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della legge sul tabacco. Orbene, poiché tale disposizione riprende la definizione della nozione di «immissione sul mercato» di cui all’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40, detto giudice ha ritenuto che tale nozione dovesse essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa riguarda il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori, a titolo oneroso o gratuito. Poiché tale direttiva non definisce cosa si debba intendere per «messa a disposizione», lo stesso giudice ha ritenuto che occorresse basarsi sulla definizione della nozione di «rivendita», di cui all’articolo 2, punto 41, di detta direttiva. 21 Ne conseguirebbe che un prodotto dovrebbe essere considerato «immesso sul mercato» quando è disponibile presso i dettaglianti o mediante vendita a distanza. Rientrerebbe quindi in una «messa a disposizione» la detenzione di una scorta di prodotti del tabacco ai fini di una fornitura diretta ai consumatori, vale a dire all’ultima fase precedente la vendita ai consumatori, che avviene in generale in una tabaccheria. 22 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]) ha concluso che la società di cui è amministratore MM non aveva proceduto ad un’«immissione sul mercato» del prodotto del tabacco di cui trattasi, in quanto lo aveva consegnato ad un dettagliante che è un’impresa e non un consumatore. 23 L’autorità amministrativa ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione del 1 o settembre 2022 dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] interveniva poi in sostituzione dell’autorità amministrativa in tale procedimento. 24 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, occorra decidere se il divieto di immettere in commercio un prodotto del tabacco, la cui confezione unitaria dispone di un’etichettatura che viola le prescrizioni relative alla presentazione di tale prodotto, previste tanto dal diritto dell’Unione quanto dal diritto nazionale, si applichi sin dalla fase della fornitura di detto prodotto da parte di un grossista a un dettagliante, o soltanto nella fase della sua fornitura da parte di tale dettagliante a un consumatore. 25 Tale giudice rileva, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a tale direttiva non siano immessi sul mercato. Ai sensi dell’articolo 2, punto 40, di detta direttiva, la nozione di «immissione sul mercato» indicherebbe il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza. Tuttavia, la stessa direttiva non conterrebbe una definizione della nozione di «messa a disposizione dei prodotti», la quale sarebbe tuttavia essenziale per interpretare la citata nozione di «immissione sul mercato». 26 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che la versione in lingua tedesca dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2014/40, non esclude un’interpretazione della nozione di «immissione sul mercato» che comprenda la messa a disposizione del prodotto ad un punto vendita. 27 In secondo luogo, la Corte avrebbe dichiarato, al punto 20 della sua sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] II ( C‑356/22 , EU:C:2023:174 ), che, conformemente al significato comune dei termini «mettere a disposizione» utilizzati in tale disposizione, si deve ritenere che un prodotto del tabacco sia stato oggetto di un’«immissione sul mercato» qualora i consumatori possano procurarselo. Ciò si verificherebbe solo quando il prodotto è disponibile per la vendita, anche prima che sia stato acquistato e pagato. 28 Tuttavia, la causa che ha dato luogo a tale sentenza, che riguardava l’interpretazione di un’altra disposizione di tale direttiva, verteva sull’applicazione della nozione di «immissione sul mercato» ad una forma specifica di vendita di prodotti del tabacco ai consumatori presso un dettagliante e non, come nel procedimento principale, alla messa a disposizione da parte di un grossista di prodotti del tabacco ad un dettagliante. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se l’interpretazione accolta dalla Corte in detta sentenza debba essere intesa nel senso che un’«immissione sul mercato» di prodotti del tabacco presuppone sempre, indipendentemente dalla disposizione di cui trattasi di detta direttiva, che il prodotto del tabacco sia messo a disposizione di un consumatore direttamente, e non in una fase anteriore della catena di fornitura. 29 In terzo luogo, tale giudice rileva che, a differenza del legislatore austriaco, il legislatore tedesco ha precisato, ai fini della definizione della nozione di «immissione sul mercato», che la messa a disposizione di prodotti comprende qualsiasi fornitura di un prodotto destinato alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale. Il legislatore tedesco avrebbe pertanto ripreso la definizione dell’espressione «immissione sul mercato» che figura ormai all’articolo 3, punto 2, del regolamento 2019/1020, al fine di assicurare una coerenza tra le disposizioni di merito e le misure di vigilanza del mercato. 30 È in tali circostanze che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 23, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 2, punto 40, e 13, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2014/40], debba essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato un prodotto del tabacco la cui confezione presenti elementi o caratteristiche che si riferiscono al gusto riguarda anche la fornitura di tale prodotto da parte di un grossista a una rivendita o solo la vendita ai consumatori presso una rivendita». Sulla questione pregiudiziale 31 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Spetta al riguardo alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 ; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C 88/99 , EU:C:2000:652 , punto 18 , e del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C 670/22 , EU:C:2024:372 , punto 78 ]. 32 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, è pacifico che la società di cui MM è l’amministratore ha consegnato a un commercio al dettaglio prodotti del tabacco la cui etichettatura delle confezioni unitarie comprendeva un elemento o un elemento che evocava un gusto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40. Tuttavia, da tale decisione non risulta che l’interpretazione di tale disposizione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale. 33 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, tale giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti, è circoscritto alla fase della loro fornitura al consumatore da parte di un dettagliante. 34 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, gli [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano affinché i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a tale direttiva e agli atti delegati e di esecuzione ivi previsti non siano immessi sul mercato. L’articolo 2, punto 40, di detta direttiva definisce la nozione di «immissione sul mercato» come il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza. 35 Sulla base di tale definizione, la Corte ha dichiarato che si deve ritenere che un prodotto del tabacco sia stato oggetto di un’«immissione sul mercato» quando i consumatori possono procurarselo, vale a dire non appena tale prodotto sia disponibile per la vendita (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] II, C‑356/22 , EU:C:2023:174 , punto 20 ). 36 Tuttavia, tale interpretazione della nozione di «immissione sul mercato», fondata sul significato comune dei termini «mettere (...) a disposizione» di cui all’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40, non consente, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 49 delle sue conclusioni, di determinare se gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti, al fine di rispettare l’obbligo imposto dall’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, ad esercitare un controllo unicamente nella fase della vendita al consumatore da parte del dettagliante o anche in una fase precedente della catena di fornitura. 37 Peraltro, neppure la versione in lingua tedesca di tale disposizione, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, che differisce in particolare dalle versioni di detta disposizione in lingua francese o inglese, può essere determinante. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione o vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69 , EU:C:1969:57 , punto 3 , e del 21 marzo 2024, Cobult, C‑76/23 , EU:C:2024:253 , punto 25 ). 38 Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre pertanto tener conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 60 ). 39 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, occorre osservare, sotto un primo profilo, che tale disposizione ha una portata trasversale in quanto mira a che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati non conformi a una qualsiasi delle disposizioni di tale direttiva, compresi gli atti di esecuzione e gli atti delegati ivi previsti, non siano immessi sul mercato. 40 In secondo luogo, per garantire l’efficacia della medesima disposizione, l’articolo 23, paragrafo 3, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare il regime delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione di detta direttiva e di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, l’attuazione di tale regime sanzionatorio riguarda tutte le disposizioni della direttiva 2014/40, indipendentemente dalla fase della catena di approvvigionamento alla quale esse si applicano, e non è quindi circoscritta allo stadio della fornitura di prodotti del tabacco non conformi da parte di un dettagliante ai consumatori. 41 In tali circostanze, accogliere un’interpretazione dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, che sia limitato alla messa a disposizione dei prodotti del tabacco ai consumatori, non solo sarebbe incoerente con la possibilità, prevista dal paragrafo 3 di tale articolo 23, di sanzionare qualsiasi comportamento non conforme alle disposizioni di tale direttiva, indipendentemente dalla fase della catena di approvvigionamento in cui tali disposizioni si applicano, ma pregiudicherebbe altresì l’effettività dell’obbligo di controllo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, pertanto, alla direttiva stessa. 42 In terzo luogo, l’interpretazione di tale obbligo fatta agli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo cui detto obbligo riguarda i diversi stadi della catena di fornitura senza limitarsi al solo stadio della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori è altresì corroborata dal contesto normativo più ampio nel quale si inserisce la direttiva 2014/40. 43 A tal riguardo, dall’articolo 2 del regolamento 2019/1020 e dal punto 55 dell’allegato I di tale regolamento risulta che detto regolamento si applica ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/40. Ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento, l’obiettivo del regolamento 2019/1020 consiste nel rafforzare la vigilanza sul mercato dei prodotti oggetto di una normativa di armonizzazione dell’Unione che rientra nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire che solo i prodotti conformi siano immessi sul mercato dell’Unione. 44 Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento 2019/1020, la nozione di «immissione sul mercato» deve essere intesa come «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione», vale a dire, conformemente all’articolo 3, punto 1, di tale regolamento, la prima «fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito». 45 Orbene, un’interpretazione dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, che fosse circoscritta alla fornitura ai consumatori da parte di un dettagliante di prodotti del tabacco, non sarebbe coerente con l’oggetto del regolamento 2019/1020. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come risulta dai considerando 12 e 14 di tale regolamento, occorre applicare detto regolamento a tutti gli operatori economici che intervengono nelle catene di approvvigionamento e che sono direttamente interessati dalle normative di armonizzazione dell’Unione cui esso si riferisce. 46 Inoltre, il considerando 43 del medesimo regolamento enuncia che le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell’interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del pubblico al fine di garantire la conformità a detta normativa in tutta la catena di approvvigionamento mediante adeguati controlli. Orbene, tra le misure di vigilanza del mercato che possono essere imposte da tali autorità figura, all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1020, la possibilità di vietare che un prodotto sia messo a disposizione sul mercato. 47 Dal contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 risulta quindi che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri previsto da tale disposizione non può essere interpretato nel senso che esso è circoscritto alla fase della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori. 48 In secondo luogo, l’obiettivo di tutela della salute e dei consumatori perseguito da tale direttiva avvalora una siffatta interpretazione. 49 Fondata sull’articolo 114 TFUE, detta direttiva persegue, ai sensi del suo articolo 1, un duplice obiettivo, che consiste nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i giovani (sentenze del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14 , EU:C:2016:323 , punto 80 , nonché del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 38 ). La volontà del legislatore dell’Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori è espressa senza ambiguità ai considerando 8 e 59 della direttiva 2014/40. 50 Se l’obbligo di controllo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 dovesse essere circoscritto alla fase della fornitura di prodotti del tabacco da parte di un dettagliante ai consumatori, ne conseguirebbe, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, un rischio non trascurabile che prodotti non conformi a tale direttiva, e quindi dannosi per la salute dei consumatori, possano essere messi a loro disposizione. 51 Al fine di conseguire l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, tale obbligo di controllo presuppone l’esercizio di una sorveglianza nelle varie fasi della catena di approvvigionamento, garantendo che, per ogni operazione che comporta che il prodotto sia infine messo a disposizione dei consumatori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2014/40. 52 Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti non è circoscritto alla fase della loro fornitura da parte di un dettagliante al consumatore. Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in combinato disposto l’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40/UE, deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti non è circoscritto alla fase della loro fornitura da parte di un dettagliante al consumatore. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris