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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05452/2023

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nale per i minorenni di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. È impugnata la sentenza emessa in data 23 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente trattandosi di minore non imputabile.

All'imputato era stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. 609-bis, comma 1 e comma 2 n.1, 609-ter comma,1 n. 5 cod. pen. per aver indotto, in più occasioni, I omissis I, che aveva 4 anni e che era nella sua casa per giocare con lui e la sorella I omissis I, a praticargli un rapporto orale.

Nel marzo 2020 e in epoca antecedente.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia del ricorrente, è sostenuto da due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilievo che il Gip, investito della richiesta di non luogo a procedere, intervenuta nella fase investigativa, ha fissato l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., emettendo una decisione illegittima sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme che presiedono al rito minorile, avendo il giudice fissato l'udienza camerale e non l'udienza preliminare, prevista appunto per il rito minorile e l'unica che avrebbe assicurato il contraddittorio e il pieno diritto di difesa dell'imputato.

In secondo luogo, la sentenza sarebbe illegittima perché adottata in mancanza di consenso dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilevo che l'udienza del 23 maggio 2022 (pure per le ragioni esposte nel motivo precedente) si sarebbe tradotta nella valutazione delle sole risultanze investigative poste in essere alla data della richiesta del pubblico ministero, il quale, nella prospettiva della richiesta medesima, non aveva svolto accertamenti supplementari diretti a conseguire eventuali epiloghi più favorevoli all'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rich4amando la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice 2 deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli per l'ulteriore corso.

2. All'esame dei motivi di ricorso - al fine di verificare quale sia li Giudice competente a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 - è preliminare la soluzione della questione se, in conseguenza della modifica (ex lega 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 428 cod, proc. pen., sia ammesso il ricorso per cassazione per saltum nel confronti di detta sentenza.

La sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'ad. 26 del d.P,R. n. 448 del 1988, impregiudicata la questione (controversa nella giurisprudenza di legittimità) se debba o meno essere fissata l'udienza preliminare, per la delibazione della non imputabilità del minore infraquattordicenne, è soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nell'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. peri, e, quindi, da parte dell'imputato, all'appello.

Questo perché l'art. 1, comma 38, della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) ha attribuito al giudice d'appello la competenza a decidere delle impugnazioni proposte avverso le sentenze, comunque emesse, di non luogo a procedere.

3. Né l'impugnazione del ricorrente può essere qualificata come ricorso Immediato per sa/tuffi, perché la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen, (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] R.v. 275916 - 01), Va, infatti, condiviso l'indirizzo interpretativi) che sottolinea come il tenore letterale della disposizione, di cui al primo comma dell'art. 569 cod. proc. pan., preveda il ricorso per saltum solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, cit., in motivazione).

Decisive, al riguardo, sono due altre considerazioni: a) che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica ex lege 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cessazione ai sensi dell'alt 569 cod. proc, pen., mentre con la novella ex lege n. 103 del 2017, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità; b) che quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen, lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cessazione con una apposita previsione normativa (a titolo esemplificativo, v. art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari).

4. Va solo ricordato che, in tema di processo a carico di imputati minorenni, la Corte di appello che non confermi la decisione di non doversi procedere per mancanza di imputabilità, può, ricorrendone le condizioni e nel caso di appello dell'imputato, pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole (ex art. 428, comma 3, cod. proc. pen.), conseguendo da ciò che, in sede d'appello innanzi a un giudice collegiale, il minore, indipendentemente dall'interesse alla corretta applicazione di norme processuali, può fare valere pienamente il diritto, se sussistente, a un proscioglimento pieno.

5. Va, pertanto, qualificato come appello il ricorso dell'imputato contro la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, in quanto l'art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cessazione contro tale sentenza, prevedendone l'appellabilità.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come atto di appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso il 27/10/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale per i minorenni di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza emessa in data 23 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente trattandosi di minore non imputabile. All'imputato era stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. 609-bis, comma 1 e comma 2 n.1, 609-ter comma,1 n. 5 cod. pen. per aver indotto, in più occasioni, I omissis I, che aveva 4 anni e che era nella sua casa per giocare con lui e la sorella I omissis I, a praticargli un rapporto orale. Nel marzo 2020 e in epoca antecedente. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia del ricorrente, è sostenuto da due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilievo che il Gip, investito della richiesta di non luogo a procedere, intervenuta nella fase investigativa, ha fissato l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., emettendo una decisione illegittima sotto un duplice profilo. Innanzitutto, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme che presiedono al rito minorile, avendo il giudice fissato l'udienza camerale e non l'udienza preliminare, prevista appunto per il rito minorile e l'unica che avrebbe assicurato il contraddittorio e il pieno diritto di difesa dell'imputato. In secondo luogo, la sentenza sarebbe illegittima perché adottata in mancanza di consenso dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilevo che l'udienza del 23 maggio 2022 (pure per le ragioni esposte nel motivo precedente) si sarebbe tradotta nella valutazione delle sole risultanze investigative poste in essere alla data della richiesta del pubblico ministero, il quale, nella prospettiva della richiesta medesima, non aveva svolto accertamenti supplementari diretti a conseguire eventuali epiloghi più favorevoli all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rich4amando la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice 2 deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli per l'ulteriore corso. 2. All'esame dei motivi di ricorso - al fine di verificare quale sia li Giudice competente a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 - è preliminare la soluzione della questione se, in conseguenza della modifica (ex lega 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 428 cod, proc. pen., sia ammesso il ricorso per cassazione per saltum nel confronti di detta sentenza. La sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'ad. 26 del d.P,R. n. 448 del 1988, impregiudicata la questione (controversa nella giurisprudenza di legittimità) se debba o meno essere fissata l'udienza preliminare, per la delibazione della non imputabilità del minore infraquattordicenne, è soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nell'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. peri, e, quindi, da parte dell'imputato, all'appello. Questo perché l'art. 1, comma 38, della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) ha attribuito al giudice d'appello la competenza a decidere delle impugnazioni proposte avverso le sentenze, comunque emesse, di non luogo a procedere. 3. Né l'impugnazione del ricorrente può essere qualificata come ricorso Immediato per sa/tuffi, perché la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen, (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] R.v. 275916 - 01), Va, infatti, condiviso l'indirizzo interpretativi) che sottolinea come il tenore letterale della disposizione, di cui al primo comma dell'art. 569 cod. proc. pan., preveda il ricorso per saltum solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, cit., in motivazione). Decisive, al riguardo, sono due altre considerazioni: a) che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica ex lege 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cessazione ai sensi dell'alt 569 cod. proc, pen., mentre con la novella ex lege n. 103 del 2017, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità; b) che quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen, lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cessazione con una apposita previsione normativa (a titolo esemplificativo, v. art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari). 4. Va solo ricordato che, in tema di processo a carico di imputati minorenni, la Corte di appello che non confermi la decisione di non doversi procedere per mancanza di imputabilità, può, ricorrendone le condizioni e nel caso di appello dell'imputato, pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole (ex art. 428, comma 3, cod. proc. pen.), conseguendo da ciò che, in sede d'appello innanzi a un giudice collegiale, il minore, indipendentemente dall'interesse alla corretta applicazione di norme processuali, può fare valere pienamente il diritto, se sussistente, a un proscioglimento pieno. 5. Va, pertanto, qualificato come appello il ricorso dell'imputato contro la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, in quanto l'art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cessazione contro tale sentenza, prevedendone l'appellabilità. P.Q.M. Qualificato il ricorso come atto di appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli. Così deciso il 27/10/2022
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